CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048RCCH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LV6JS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti) . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili. I ricorsi, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi che appaiono del tutto diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.