Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 30177/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso da ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTO n.206/2023depositata il 17/05/2023.

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/09/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 16/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso da ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTO n.206/2023depositata il 17/05/2023. Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/09/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 16/
Decreto Cassazione n. 30177/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris