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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23482/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammiss,ibiIel ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eup6 trerila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/20/22 [OSCURATO:PERSONA] re e nsore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ro P [OSCURATO:PERSONA] C N ELLEMA i 6 61

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammiss,ibiIel ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eup6 trerila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/20/22 [OSCURATO:PERSONA] re e nsore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ro P [OSCURATO:PERSONA] C N ELLEMA i 6 61
Sentenza Cassazione n. 23482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris