CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richieste del Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese per entrambi i difensori delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede in data 29 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, assolvendo l'imputato dal delitto di cui al capo b) (artt. 110, 612, comma 2, cod. pen.) e riducendo la pena per il residuo capo a) ( artt. 110, 582, 585, comma 2, cod. pen., per aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto) in quella di mesi undici di reclusione con conferma delle statuizioni civili (condanna al risarcimento del danno con attribuzione di una provvisionale di euro mille per ciascuna delle parti civili). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo cinque vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 238-bis e sgg., 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, valorizzando la discrasia tra le dichiarazioni rese nelle indagini e quelle fornite nel corso dell'esame dibattimentale dalla persona offesa e dalla teste [OSCURATO:PERSONA], nonché l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], indicato come concorrente del reato sia dalla persona offesa che dalla teste. Si ricostruiscono, poi, i fatti (cfr. pag. 2 del ricorso), secondo le diverse emergenze che a parere del ricorrente, condurrebbero ad escludere l'uso di un coltello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585 cod. pen. quanto all'uso del coltello da parte del ricorrente, che sarebbe smentito dalla deposizione del teste Schettino, svalutata dai giudici di merito. 2.3. Con il terzo e quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta riduzione della pena, in considerazione delle lievissime lesioni arrecate. 2.4.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. per essere il reato prescritto già alla data della pronuncia di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili, in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, si appalesano manifestamente infondate. Agli effetti penali deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali, compiuta prima della sentenza di secondo grado.2.11 primo motivo è versato in fatto e, comunque, reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha fornito esauriente e logica risposta, immune da censure di ogni tipo (cfr. pag. 3 della sentenza di secondo grado). In ogni caso, il ricorrente prospetta una versione alternativa rispetto a quella recepita, in base all'esame logico e completo delle fonti di prova, dalle convergenti sentenze di merito, fondandosi peraltro, su una valutazione diversa, rispetto a quella compiuta dalla sentenza impugnata, dell'attendibilità della teste, già vagliata in sede di merito con ragionamento non manifestamente illogica e, dunque, non consentita in sede di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). 2.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non tiene conto che il contenuto della motivazione, coerente e non contraddittoria, valorizza, correttamente, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, gli esiti della prova testimoniale resa, oltre che dalla persona offesa, dalla teste e che è compatibile con la tipologia di ferita riportata al torace dalla vittima del reato. 3. Va rilevata, come dedotto, l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 582, 583 n. 2 cod. pen., prima della sentenza di secondo grado, tenuto conto, come termine massimo, di quello di anni sette e mesi sei che deriva dal titolo di reato, dalla pena massima edittale prevista, ex artt. 157 e 160 cod. pen. e dalla presenza di una pluralità di cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 29 giugno 2017). 3.1. Quanto alle cause di sospensione del corso della prescrizione, si rileva che l'esame degli atti evidenzia che il rinvio disposto dal giudice di primo grado, dal 20 aprile 2016 al 10 giugno 2016, a seguito di presentazione di certificato medico e, dunque, per impedimento, risulta giustificato anche per l'assenza del giudice. Sicché si tratta di rinvio che non può determinare la sospensione del corso della prescrizione. Sul punto, è condivisibile l'indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze processuali (Sez. 5, n. 49647 del 2/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241923; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835), per "esigenze di acquisizione della prova", ex art. 304, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. Deve, dunque, rilevarsi la fondatezza della tesi seguita dalla difesa che ha dedotto la prescrizione del reato di lesioni personali di cui al capo a), maturata prima della sentenza di secondo grado, rilevando l'assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione. Infatti, la causa della sospensione del termine di prescrizione del reato dovuta all'impedimento, in uno ad altra causa, comunque, avrebbe reso indispensabile il rinvio del processo per esigenze di acquisizione della prova. Consegue ai rilievi fin qui formulati che il termine di prescrizione, senza il computo della rilevata causa di sospensione, era scaduto già prima della sentenza impugnata e cioè il 10 dicembre 2018, considerata la data di commissione del reato (10 giugno 2011) e la corrispondente causa di estinzione deve oggi essere dichiarata. Deve, infatti, rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 4. Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. 4.1. In tale pronuncia restano assorbite, in quanto relative al trattamento sanzionatorio, le censure di cui ai motivi sub 3 e 4. 4.2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili, cui consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.800,00 ciascuna, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.800,00 ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]