CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 33169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2739 / 20 2 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58L05 D861C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], IVA e IRAPr.g. n. 2739/2025a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4745 /20 2 4 , depositat a in data 21/6/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa In data 18/12/2014, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”), venne notificato l'avviso di accertamento n. TYX01G403958/2014 emesso dall’Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Messina,con il quale si intimò al ricorrente il pagamento di complessivi € 57.077,89 relativo ad UNICO 2012 per l'anno d'imposta 2011 per IRPEF (€ 20.062,00), ADD. REG. (€ 933.00,) [OSCURATO:PERSONA]. (€ 270,00) IRAP (€ 2.012,00), IVA (€ 5.994,00) E [OSCURATO:PERSONA](€ 9.588,00) oltre a sanzioni (€ 24.880,50), interessi (€ 2.917,64) e spese (€ 8,75), a seguito di accertamenti bancari riferibile al ricorrente, piccolo artigiano in contabilità semplificata e esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestòoperazioni asseritamente non giustificate per un totale di € 53.969,20 di cui € 29.969,20 per versamenti ed € 24.000,00 per prelevamenti, recuperandoli a tassazione ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73. In data 18/05/2015 il ricorrente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi allaCTP di Messina. In data 24/01/2017, la CTP di Messina, Sezione 7, dopo aver esaminato la copia dell’atto dispositivo n. 69/2024 prodotta dall’Ufficio, unitamente alle controdeduzioni, accolse il ricorso. r.g. n. 2739/2025a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Messina, depositò atto di a ppello per la riforma della sentenza n. 1547/17 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accolse l’appello, riform ò la sentenza gravata e rigett ò l’originario ricorso del contribuente. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 C.P.C.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere dato atto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 32, comma 1, n. 7 d.P.R. 600/73 e n. 51, comma 2, n. 7 d.P.R. n. 633/72, dell’art. 42 d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/72 e degli artt. 7, comma 1 e 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000, a causa della mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma. 1.1. Il motivo è inammissibile. La CGT-2 della Sicilia ha esaminatol’atto prodotto in giudizio dall’Ufficio e lo ha interpretato come atto idoneo anche quale delega di firma dell’avviso di accertamento. Il contribuente, rispetto al risultato dell’attività interpretativa compiuta dal giudice di appello, ne contrappone una propria, senza censurare l’esito di tale attività rispetto alle norme sull’esegesi degli atti giuridici (artt. 1362 e ss. c.c.), e senzanemmeno allegare al ricorso l’atto in questione. r.g. n. 2739/2025a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, T.U. n. 917/86, ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere la CGT-2 ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 basato su indagini bancarie, devono essere riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, in seguito alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, afferma pacificamente che “in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti”(Cass., sez. 5, n. 18653/2023, Rv. 668247 - 01). 3. Il ricorso è accolto con riferimento al secondo motivo, ed è inammissibile con riferimento al primo motivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia – Messina, in diversa composizione, che, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, procederà ad una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. r.g. n. 2739/2025a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolazione delle spesedi questo giudizio al