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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2023

Cassazione n. 42252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Napoli ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del precedente 15 marzo in occasione dell'incontro calcistico del Napoli con l'Eintracht di Francoforte.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 6

I. n. 401 del 1989 per violazione del diritto di difesa.

Infatti, il daspo era stato notificato il 16 marzo, il PM aveva chiesto la convalida nei termini di legge e il GIP aveva disposto la convalida il 18 marzo senza indicare l'orario e quindi senza dare evidenza del rispetto delle 48 ore.

DEF'091TATALNICANCEtt [OSCURATO:PERSONA]

I. 1 7 011 2023 FUNZIONA! :[OSCURATO:PERSONA]

3. Risulta agli atti che il daspo è stato notificato al Verolla, che nel frattempo per i medesimi fatti era stato arrestato, il 16 marzo 2023 alle ore 16,45 (come da attestazione della polizia penitenziaria).

Il PM ha chiesto ritualmente la convalida il 17 marzo 2023 alle ore 11,17icon istanza che risulta pervenuta nella cancelleria del GIP il giorno successivo, come da attestazione del funzionario che però non ha riportato l'orario, Il GIP ha provveduto alla convalida il giorno stesso senza indicare l'orario e quindi impedendo la verifica del rispetto delle 48 ore, con violazione' del diritto di difesa del prevenuto.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è necessario che la convalida del GIP non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del predetto provvedimento (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) 4i mancato rispetto di tale termine di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

Nel caso in esame, a differenza di quello scrutinato di recente da questa Sezione nella sentenza n. 24260 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284667-01, non è possibile desumere aliunde il rispetto del termine di 48 ore, per cui deve ritenersi integrata la violazione censurata.

L'epilogo di tale decisione è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida dell'ordine del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, dal momento che si è verificata una violazione del diritto di difesa, che attiene alla ritualità della procedura, e non si tratta di un vizio di motivazione sanabile (Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 16 marzo 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Napoli ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del precedente 15 marzo in occasione dell'incontro calcistico del Napoli con l'Eintracht di Francoforte. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 per violazione del diritto di difesa. Infatti, il daspo era stato notificato il 16 marzo, il PM aveva chiesto la convalida nei termini di legge e il GIP aveva disposto la convalida il 18 marzo senza indicare l'orario e quindi senza dare evidenza del rispetto delle 48 ore. DEF'091TATALNICANCEtt [OSCURATO:PERSONA] I. 1 7 011 2023 FUNZIONA! :[OSCURATO:PERSONA] 3. Risulta agli atti che il daspo è stato notificato al Verolla, che nel frattempo per i medesimi fatti era stato arrestato, il 16 marzo 2023 alle ore 16,45 (come da attestazione della polizia penitenziaria). Il PM ha chiesto ritualmente la convalida il 17 marzo 2023 alle ore 11,17icon istanza che risulta pervenuta nella cancelleria del GIP il giorno successivo, come da attestazione del funzionario che però non ha riportato l'orario, Il GIP ha provveduto alla convalida il giorno stesso senza indicare l'orario e quindi impedendo la verifica del rispetto delle 48 ore, con violazione' del diritto di difesa del prevenuto. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è necessario che la convalida del GIP non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del predetto provvedimento (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) 4i mancato rispetto di tale termine di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Nel caso in esame, a differenza di quello scrutinato di recente da questa Sezione nella sentenza n. 24260 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284667-01, non è possibile desumere aliunde il rispetto del termine di 48 ore, per cui deve ritenersi integrata la violazione censurata. L'epilogo di tale decisione è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida dell'ordine del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, dal momento che si è verificata una violazione del diritto di difesa, che attiene alla ritualità della procedura, e non si tratta di un vizio di motivazione sanabile (Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 16 marzo 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. Così decis
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