CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 19771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28989-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 131/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 22/2021; Oggetto R.G.N.28989/2021 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28989/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.6.21 n. 131 , l a Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Imperia che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo volta ad ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, ex art. 2 della legge n. 297/82, e delle ultime tre mensilità maturate alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita in data 11.5.12. Il tribunale aveva rigettato la domanda, in quanto i crediti relativi alle ultime retribuzioni erano prescritti, in applicazione del termine annuale di cui all’art. 2 comma 5 della legge n. 297/82 decorrente dalla chiusura del fallimento della datrice di lavoro, per mancanza di attivo ripartibile, intervenuta nel giugno 2014 e dunque già spirato al momento della domanda amministrativa del luglio 2016. Per quanto riguardava la pretesa relativa al TFR, non ancora prescritta per la durata quinquennale del relativo termine, difettava il preventivo vaglio giudiziale in sede concorsuale, quale condizione essenziale per accedere al beneficio, ex art.2 legge n. 297 cit., in quanto il ricorrente non aveva insinuato neppure tardivamente il proprio credito al passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 101 L.F., né la mancata insinuazione poteva essere giustificata dal fatto che il curatore fallimentare non avesse effettuato le comunicazioni ai potenziali creditori, ex art. 92 L.F., posto che la sentenza dichiarativa di fallimento era soggetta a una forma di pubblicità legale e, quindi, conoscibile con l’impiego dell’ordinaria diligenza. La Corte d’appello, pur ritenendo non decorso il termine annuale di prescrizione che poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui si fossero perfezionati gli elementi costitutivi della fattispecie, riteneva che la domanda all’Inps non fosse proponibile proprio per il mancato perfezionamento dei presupposti del diritto all’intervento del Fondo; accoglieva, nondimeno, la doglianza sulla mancata compensazione delle spese di lite del primo grado, alla luce dalla natura della prestazione richiesta e delle condizioni reddituali del richiedente. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presenta decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 297/82, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto infondata la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, in quanto il ricorrente né si era insinuato al passivo fallimentare né aveva esperito alcuna procedura esecutiva individuale a carico della società o dei suoi soci e senza che la circostanza della mancata comunicazione del Curatore, ex art. 92 L.F. potesse costituire esimente circa la mancata conoscenza della procedura concorsuale a carico della società, ex datrice di lavoro. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (Cass. n. 1886/20). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il lavoratore non aveva proposto domanda di insinuazione al passivo, neanche tardiva, nella procedura fallimentare cui era stata assoggettata la società [OSCURATO:PERSONA] srl, né aveva agito in sede esecutiva nei confronti della società o dei soci dopo la chiusura del fallimento, per insufficienza dell’attivo, in data 4.6.14. Infine, il ricorrente non ha neppure efficacemente censurato l’ulteriore ratio decidendidella sentenza impugnata, secondo cui la conoscenza dell’apertura della procedura fallimentare era possibile per il lavoratore anche in assenza della specifica comunicazione da parte del curatore fallimentare, attraverso il regime di pubblicità legale legato alla consultazione del Registro delle Imprese, così da poter azionare il credito in sede concorsuale mediante la domanda di insinuazione al passivo anche tardiva, al fine di integrare il presupposto necessario alla proponibilità della domanda di accesso al Fondo di Garanzia. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispost