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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 agosto 2024

Cassazione n. 13189/2026

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del legale rappresentante1173 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 225/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/08/2024 R.G.N. 70/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ilricorso proposto dai lavoratori in epigrafe - ex dipendenti disocietà dichiarate fallite e licenziati (ex artt. 4 e 24 l. n.223/1991 per cessazione dell’attività) in data 25.10.2019 coneffetto dall’1.1.2020 – volto ad ottenere la costituzione di unrapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,società acquirente delle aziende decotte, ovvero, in subordine,il risarcimento del danno patito per essere stati illegittimamenteesclusi dal novero dei lavoratori passati alle dipendenze dellaconvenuta, in forza di un accordo concluso ai sensi dell’art. 47,comma 5, legge n. 428/1990.2.

La Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto ancoraqui possa rilevare, ha ritenuto dirimente osservare che«nell’ambito di una compravendita disposta dalla curatela infunzione liquidatoria, come quella in esame, sottrattaall’applicazione dell'art. 2112 c.c. per espressa previsionenormativa, l'impresa subentrante non ha l’obbligo di procedereall'assunzione di tutti i lavoratori già occupati presso ilcompendio aziendale ceduto, potendo l’accordo sindacale,richiamato dall’art.47, comma 5 citato, “prevedere che iltrasferimento non riguardi il personale eccedentario e chequest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alledipendenze dell'alienante”».La Corte ha anche respinto il motivo di gravame con cui sicontestava la validità dei criteri concordati con l’accordosindacale del 13 dicembre 2019, valutandoli, invece, «benindividuati, obiettivi, precisi e ragionevoli».Numero registro generale 25543/20243.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso Ni umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorsoData pubblicazione 07/05/2026l’intimata società.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 47, comma 5, della Legge n.428/1990 edell’art. 2112 c.c.»; si deduce che «il focus della questione vainfatti individuato non già in relazione all’adempimento dellecondizioni di cui all’accordo di cui all’art. 47, comma 5, dellaLegge n. 428/1990 ma -ben diversamente- nell’utilizzofraudolento dell’accordo medesimo»; si eccepisce essere«lampante ed incontestabile che l’Azienda convenuta si siaservita di uno strumento (l’accordo sindacale) -di per sélegittimo- al solo fine di eludere il disposto di cui all’art. 2112c.c.».La censura non può trovare accoglimento.La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza dilegittimità, esplicitamente richiamata dalla Corte territoriale,secondo cui: «Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai finidell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, dellalegge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dalpassaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento diimprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di unaprocedura fallimentare, non occorre il requisito della cessazionedell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferireesclusivamente alla procedura di amministrazionestraordinaria» (Cass. n. 24691/2021; distinta, invece, l’ipotesi,Numero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026non ricorrente nella specie, di cui al comma 4 bis delloN usmteeros dsi ora ccolta generale 13189/2026Data pubblicazione 07/05/2026art. 47, su cui v.

Cass. n. 23499/2024 con la giurisprudenza ivirichiamata).Il motivo non si confronta con tale questione di diritto, ma,piuttosto, prospetta una quaestio facti, connessa alla pretesafraudolenza dell’accordo tra curatele, sindacati ed acquirentedel compendio aziendale, come tale non valutabile in sede dilegittimità e rispetto alla quale non vengono neanche indicati icontenuti degli atti processuali dai quali ricavare come dettaquestione fosse stata ritualmente introdotta nel giudizio.2.

Il secondo mezzo di gravame, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art 47, L. n.428del 1990, e dell’art. 2112 c.c. interpretati ai sensi degli artt.1427 e 1439 c.c.»; si deduce: «La Corte d’Appello di Torino haaltresì ritenuto infondata la domanda di annullamentodell’accordo ex art. 47, comma 5, della Legge n.428/1990, nonritenendo sussistente nel caso di specie un’ipotesi di volontàviziata ai danni delle OO.SS. e delle RSU sottoscrittrici.

Alcontrario, la domanda risulta assolutamente fondata, avendol’odierna convenuta offerto una falsa rappresentazione dellarealtà agli interlocutori sindacali intervenuti, avvantaggiandosiper di più della mancanza di adeguato (quanto doveroso)approfondimento ad opera degli organi delle procedureconcorsuali».Il terzo mezzo denuncia, ancora a mente dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,la «violazione e falsa applicazione dell’art. 47 L. n.428 del 1990,e dell’art.2112 c.c. interpretati ai sensi degli artt. 1175 e 1375c.c.»; si lamenta che «I criteri di selezione del personale, percome codificati nell’accordo, risultano a tal punto generici, danon consentire un controllo effettivo delle singole posizioniNumero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026lavorative e una loro comparazione ai fini di unaN usmcereo ldti ara ccolta generale 13189/2026Data pubblicazione 07/05/2026improntata a razionalità».Le censure sono inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territorialenell’interpretare e applicare le plurime disposizioni di cuilamenta la violazione, nella sostanza contesta profili fattualiquali la falsa rappresentazione della realtà agli interlocutorisindacali ovvero l’accertamento della volontà negozialecontenuta nell’accordo sindacale, peraltro neancheadeguatamente riportato in ricorso nei suoi contenuti.Numero registro generale 25543/2024Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellaN umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaData pubblicazione 07/05/2026all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).3.

Il quarto motivo denuncia la «Violazione o falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c.», criticando la Corte territoriale pernon aver compensato le spese del doppio grado di giudizio,nonostante la particolarità e novità della questione trattata.Il motivo è inammissibile.Per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, intema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema èlimitato ad accertare che non risulti violato il principio secondoil quale le spese non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientranel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite,e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi diconcorso di altri giusti motivi (v.

Cass. n. 26912/2020; Cass.n. 18128/2020; Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 15317/2013;Cass. n. 5386/2003; Cass. n. 8889/2000; Cass. n. 4944/1979).4.

In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorespinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiNumero registro generale 25543/2024presupposti processuali per il versamento, da parte deNi umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Data pubblicazione 07/05/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante1173 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 225/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/08/2024 R.G.N. 70/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026Data pubblicazione 07/05/20261. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ilricorso proposto dai lavoratori in epigrafe - ex dipendenti disocietà dichiarate fallite e licenziati (ex artt. 4 e 24 l. n.223/1991 per cessazione dell’attività) in data 25.10.2019 coneffetto dall’1.1.2020 – volto ad ottenere la costituzione di unrapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,società acquirente delle aziende decotte, ovvero, in subordine,il risarcimento del danno patito per essere stati illegittimamenteesclusi dal novero dei lavoratori passati alle dipendenze dellaconvenuta, in forza di un accordo concluso ai sensi dell’art. 47,comma 5, legge n. 428/1990.2. La Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto ancoraqui possa rilevare, ha ritenuto dirimente osservare che«nell’ambito di una compravendita disposta dalla curatela infunzione liquidatoria, come quella in esame, sottrattaall’applicazione dell'art. 2112 c.c. per espressa previsionenormativa, l'impresa subentrante non ha l’obbligo di procedereall'assunzione di tutti i lavoratori già occupati presso ilcompendio aziendale ceduto, potendo l’accordo sindacale,richiamato dall’art.47, comma 5 citato, “prevedere che iltrasferimento non riguardi il personale eccedentario e chequest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alledipendenze dell'alienante”».La Corte ha anche respinto il motivo di gravame con cui sicontestava la validità dei criteri concordati con l’accordosindacale del 13 dicembre 2019, valutandoli, invece, «benindividuati, obiettivi, precisi e ragionevoli».Numero registro generale 25543/20243. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso Ni umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorsoData pubblicazione 07/05/2026l’intimata società.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 47, comma 5, della Legge n.428/1990 edell’art. 2112 c.c.»; si deduce che «il focus della questione vainfatti individuato non già in relazione all’adempimento dellecondizioni di cui all’accordo di cui all’art. 47, comma 5, dellaLegge n. 428/1990 ma -ben diversamente- nell’utilizzofraudolento dell’accordo medesimo»; si eccepisce essere«lampante ed incontestabile che l’Azienda convenuta si siaservita di uno strumento (l’accordo sindacale) -di per sélegittimo- al solo fine di eludere il disposto di cui all’art. 2112c.c.».La censura non può trovare accoglimento.La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza dilegittimità, esplicitamente richiamata dalla Corte territoriale,secondo cui: «Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai finidell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, dellalegge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dalpassaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento diimprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di unaprocedura fallimentare, non occorre il requisito della cessazionedell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferireesclusivamente alla procedura di amministrazionestraordinaria» (Cass. n. 24691/2021; distinta, invece, l’ipotesi,Numero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026non ricorrente nella specie, di cui al comma 4 bis delloN usmteeros dsi ora ccolta generale 13189/2026Data pubblicazione 07/05/2026art. 47, su cui v. Cass. n. 23499/2024 con la giurisprudenza ivirichiamata).Il motivo non si confronta con tale questione di diritto, ma,piuttosto, prospetta una quaestio facti, connessa alla pretesafraudolenza dell’accordo tra curatele, sindacati ed acquirentedel compendio aziendale, come tale non valutabile in sede dilegittimità e rispetto alla quale non vengono neanche indicati icontenuti degli atti processuali dai quali ricavare come dettaquestione fosse stata ritualmente introdotta nel giudizio.2. Il secondo mezzo di gravame, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art 47, L. n.428del 1990, e dell’art. 2112 c.c. interpretati ai sensi degli artt.1427 e 1439 c.c.»; si deduce: «La Corte d’Appello di Torino haaltresì ritenuto infondata la domanda di annullamentodell’accordo ex art. 47, comma 5, della Legge n.428/1990, nonritenendo sussistente nel caso di specie un’ipotesi di volontàviziata ai danni delle OO.SS. e delle RSU sottoscrittrici. Alcontrario, la domanda risulta assolutamente fondata, avendol’odierna convenuta offerto una falsa rappresentazione dellarealtà agli interlocutori sindacali intervenuti, avvantaggiandosiper di più della mancanza di adeguato (quanto doveroso)approfondimento ad opera degli organi delle procedureconcorsuali».Il terzo mezzo denuncia, ancora a mente dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,la «violazione e falsa applicazione dell’art. 47 L. n.428 del 1990,e dell’art.2112 c.c. interpretati ai sensi degli artt. 1175 e 1375c.c.»; si lamenta che «I criteri di selezione del personale, percome codificati nell’accordo, risultano a tal punto generici, danon consentire un controllo effettivo delle singole posizioniNumero registro generale 25543/2024Numero sezionale 1173/2026lavorative e una loro comparazione ai fini di unaN usmcereo ldti ara ccolta generale 13189/2026Data pubblicazione 07/05/2026improntata a razionalità».Le censure sono inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territorialenell’interpretare e applicare le plurime disposizioni di cuilamenta la violazione, nella sostanza contesta profili fattualiquali la falsa rappresentazione della realtà agli interlocutorisindacali ovvero l’accertamento della volontà negozialecontenuta nell’accordo sindacale, peraltro neancheadeguatamente riportato in ricorso nei suoi contenuti.Numero registro generale 25543/2024Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellaN umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaData pubblicazione 07/05/2026all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).3. Il quarto motivo denuncia la «Violazione o falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c.», criticando la Corte territoriale pernon aver compensato le spese del doppio grado di giudizio,nonostante la particolarità e novità della questione trattata.Il motivo è inammissibile.Per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, intema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema èlimitato ad accertare che non risulti violato il principio secondoil quale le spese non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientranel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite,e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi diconcorso di altri giusti motivi (v. Cass. n. 26912/2020; Cass.n. 18128/2020; Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 15317/2013;Cass. n. 5386/2003; Cass. n. 8889/2000; Cass. n. 4944/1979).4. In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorespinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiNumero registro generale 25543/2024presupposti processuali per il versamento, da parte deNi umero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 13189/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Data pubblicazione 07/05/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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