CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 27659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 14/08/1955Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mancuso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mancuso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mancuso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di Cassazione;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale SilviaSalvadori che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di correzione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione in data28 gennaio 2026 sono stati rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e DiegoCusumano avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data15 maggio 2025 con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ealla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili MariaDi Leo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GraziellaMancuso, senza, tuttavia distrarre l’onorario in favore del difensore, antistatario.Tanto premesso, deve osservarsi che, effettivamente, si è in presenza di unerrore materiale atteso che con la nota spese ritualmente depositata l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Claudio [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che la Corte volesse disporre «la distrazione delle spesea favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.»2. È da tempo consolidato il principio di diritto secondo cui, in caso di omessapronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della partevittoriosa, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto: la richiestadi distrazione non costituisce domanda autonoma nei confronti della partedestinataria della condanna al pagamento delle spese; la procedura di correzione èin linea con il precetto recato dall’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consenteil migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo,garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere untitolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.,anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (in questo senso, Sez. Uciv., n. 16037 del 7/07/2010, Rv. 613868 - 01).Si tratta di principi applicabili anche nel processo penale in mancanza diindicazioni normative di segno contrario, quanto alla omissione della pronuncia di cuiall’art. 93 cod. proc. pen. nel caso di condanna dell’imputato al rimborso delle speseprocessuali anticipate dalla parte civile (Sez. 6, n. 17174 del 4/04/2016, Catalano,Rv. 266742 - 01).4. Per tale ragione, deve procedersi alla correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo aggiungendo dopo «e [OSCURATO:PERSONA]» la dicitura «condistrazione in favore del procuratore antistatario». [OSCURATO:PERSONA] provvederà agliadempimenti conseguenti. P.Q.MDispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 17391/26 emessa il 28.1.2026dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nel senso che dopo la parola“[OSCURATO:PERSONA]” deve leggersi “da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario”.Così è deciso, 11/06/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]