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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CHIANESE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione, per intima contraddizione e manifesta illogicità, avendo la Corte di merito errato nel ritenere, ad onta del contenuto dichiarativo della prova assunta in contraddittorio, che nessun rapporto obbligatorio legasse la persona offesa al Cimma, soggetto nel cui interesse agiva l'imputato in riscossione.

2. Con il secondo motivo denunzia travisamento della prova dichiarativa e violazione della fattispecie incriminatrice, avendo la Corte errato nel ritenere minatoria la condotta tenuta dall'imputato, che si era limitato a pretendere in forma non minacciosa l'adempimento del credito vantato dal Cimma;

3. violazione della legge penale e vizio di motivazione, avendo la Corte escluso in fatto che il fatto potesse qualificarsi in termini di ragion fattasi, atteso che l'agente, senza alcun tornaconto personale, aveva agito per l'adempimento dell'obbligazione nei confronti del Cimma. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati, ancorché (il terzo) in forma non manifesta.

1. I primi due argomenti esposti con i motivi (1 e 2) di ricorso riguardano profili in fatto, attinenti alla valutazione della prova logica, coerentemente scrutinati ed adeguatamente argomentati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

1.1. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

1.2. La Corte di merito, nel confermare l'accertamento della responsabilità, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione dibattimentale dell'occorso ad opera della persona offes.a non consentiva di ritenere valida e credibile l'ipotesi del credito (Cimma) sottostante da . riscuotere, di un tale presunto rapporto obbligatorio non è traccia, né la prova dichiarativa assunta sul punto supera il vaglio di attendibilità, per incoerenza e contraddittorietà del narrato.

2. La Corte di merito ha altresì valorizzato, in fatto, modalità iraconde ed ultimative utilizzate dal Chianese nella domanda.

Il che, unitamente al suo noto peso criminale, ha svolto un ruolo essenziale nel costringere la persona offesa alla consegna del denaro richiesto.

Non si trattò dunque di mera presenza alla richiesta avanzata da altri, ma di una domanda esplicita accompagnata da toni iracondi.

Del resto, in più occasioni Chianese si presentò da solo ed anche quando era accompagnato dal Cimma (ipotizzato creditore) le somme erano consegnate nelle sue mani, non in quelle del Cimma.

3. Il dato di fatto appena sopra descritto rende contezza della infondatezza anche del terzo motivo speso in diritto, per la ritenuta diversa qualificazione del fatto contestato (ragion fattasi in luogo della estorsione contestata e ritenuta in sentenza).

Le modalità dei fatti analizzate dalla Corte di appello restituiscono il paradigma della qualificazione estorsiva, agendo il Chianese in proprio e esigendo le somme nelle sue stesse mani, anche quando il Cimma era presente, né è apparsa logica alla Corte di merito l'ipotesi dedotta che Chianese riscuotesse in nome e per conto altrui solo per una questione di comodità logistica di adempimento.

L'argomento svolto dalla Corte (una volta detenuto il Chianese, Cimma non avanzò più in proprio alcuna pretesa) appare logico, decisivo e congruente con le evidenze acquisite.

A fronte di un tale argomentare logico, la differente lettura prospettata dalla difesa non assume alcuna forza antagonista.

4. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CHIANESE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione, per intima contraddizione e manifesta illogicità, avendo la Corte di merito errato nel ritenere, ad onta del contenuto dichiarativo della prova assunta in contraddittorio, che nessun rapporto obbligatorio legasse la persona offesa al Cimma, soggetto nel cui interesse agiva l'imputato in riscossione. 2. Con il secondo motivo denunzia travisamento della prova dichiarativa e violazione della fattispecie incriminatrice, avendo la Corte errato nel ritenere minatoria la condotta tenuta dall'imputato, che si era limitato a pretendere in forma non minacciosa l'adempimento del credito vantato dal Cimma; 3. violazione della legge penale e vizio di motivazione, avendo la Corte escluso in fatto che il fatto potesse qualificarsi in termini di ragion fattasi, atteso che l'agente, senza alcun tornaconto personale, aveva agito per l'adempimento dell'obbligazione nei confronti del Cimma. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati, ancorché (il terzo) in forma non manifesta. 1. I primi due argomenti esposti con i motivi (1 e 2) di ricorso riguardano profili in fatto, attinenti alla valutazione della prova logica, coerentemente scrutinati ed adeguatamente argomentati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 1.1. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.2. La Corte di merito, nel confermare l'accertamento della responsabilità, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione dibattimentale dell'occorso ad opera della persona offes.a non consentiva di ritenere valida e credibile l'ipotesi del credito (Cimma) sottostante da . riscuotere, di un tale presunto rapporto obbligatorio non è traccia, né la prova dichiarativa assunta sul punto supera il vaglio di attendibilità, per incoerenza e contraddittorietà del narrato. 2. La Corte di merito ha altresì valorizzato, in fatto, modalità iraconde ed ultimative utilizzate dal Chianese nella domanda. Il che, unitamente al suo noto peso criminale, ha svolto un ruolo essenziale nel costringere la persona offesa alla consegna del denaro richiesto. Non si trattò dunque di mera presenza alla richiesta avanzata da altri, ma di una domanda esplicita accompagnata da toni iracondi. Del resto, in più occasioni Chianese si presentò da solo ed anche quando era accompagnato dal Cimma (ipotizzato creditore) le somme erano consegnate nelle sue mani, non in quelle del Cimma. 3. Il dato di fatto appena sopra descritto rende contezza della infondatezza anche del terzo motivo speso in diritto, per la ritenuta diversa qualificazione del fatto contestato (ragion fattasi in luogo della estorsione contestata e ritenuta in sentenza). Le modalità dei fatti analizzate dalla Corte di appello restituiscono il paradigma della qualificazione estorsiva, agendo il Chianese in proprio e esigendo le somme nelle sue stesse mani, anche quando il Cimma era presente, né è apparsa logica alla Corte di merito l'ipotesi dedotta che Chianese riscuotesse in nome e per conto altrui solo per una questione di comodità logistica di adempimento. L'argomento svolto dalla Corte (una volta detenuto il Chianese, Cimma non avanzò più in proprio alcuna pretesa) appare logico, decisivo e congruente con le evidenze acquisite. A fronte di un tale argomentare logico, la differente lettura prospettata dalla difesa non assume alcuna forza antagonista. 4. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27
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