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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 11968/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8157/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della C orte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona n. 5041/2018 depositat o il5/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito (di € 340.007,78) vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di scoperto, garantito da ipoteca, di un conto corrente aperto presso i suoi sp ortelli d alla società poi fallita; negava, tuttavia, il riconoscimento del privilegio ipotecario, in accoglimento dell’eccezione revocatoria formulata in via breve dal curatoreex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ..

2. Il Tribunale di Verona, con decreto del 5.2.2019, respingeva l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] B.P.M. contro il provvedimento del g.d.

Accertava che l’ipoteca era stata iscritta a garanzia di un finanziamento fino alla concorrenza di € 330.000 concesso dalla banca alla società poi fallita, con contratto del 24 ottobre 2008,sotto forma di apertura di credito in conto corrente e che la somma erogata era stata utilizzata per intero, a distanza di tre giorni, per ripianare lo scoperto di un diverso conto corrente di cui la medesima compagineera titolare.

Ricordava che la garanzia ipotecaria può essere revocata in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. quando non è espressione di autotutela preventiva, ma è costituita per un debito preesistente, come avviene nell’ipotesi in cui, in origine, l’apertura di un conto corrente ipotecario sia stata essenzialmente finalizzata a munire di adeguata garanzia reale una pregressa esposizione debitoria di natura chirografaria.

Osservava che la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza – ai fini della configurabilità dell’azione revocatoria ordinaria –dello stato soggettivo del terzo.

Affermava che, in ogni caso , la banca, v incolando al proprio soddisfacimento l’unico bene immobile della cliente, già gravato da altra ipoteca, per un importo pari al saldo negativo di un differente conto corrente della società privo di garanzie, era certamente consapevole del potenziale pregiudizio che l’atto arreca va agli altri creditori.

Riteneva, infine, che l’atto avesse effettivamente comportato un pregiudizio per i creditori, perché con l’iscrizione dell’ipoteca si era verificata la concentrazione delle pretese di due soli di essisull’unico bene immobile appartenente alla debitrice.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione d el decreto, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti che avrebbero consentito di qualificare l’apertura di credito con garanzia ipotecaria come un’operazione reale, in quanto finalizzata ad acquisire nuova finanza.

La ricorrente, premesso che l’ipoteca era stata iscritta a garanzia di un finanziamento contes tualmente concesso ed effettivamente erogato, assume che l’utilizzo della somma fatto dalla correntista non atteneva alla causa del negozio, ma a un motivo strettamente personale, tenuto conto che nel contratto di apertura di credito la società aveva dichiarato di voler far fronte “ad esigenze finanziarie diverse”.

O sserva, in subordine, che anche a voler ritenere che la causa del negozio andasse ricercata nello scopo pratico perseguito dalle parti, si sarebbe dovuto valutare se il finanziamento fosse stato diretto alla copertura di un rischio preesistente e non, piuttosto, a consentire a [OSCURATO:SOCIETA] di conse guire nuova liquidità, mediante un’operazione di ristrutturazione del debito del tutto compatibile con una gestione finanziaria corretta, secondo quanto emergeva da plurime circostanzedi fatto non considerate dal tribunale (stipula del contratto ben nove anni prima della dichiarazione di fallimento, ovvero in un’epoca in cui [OSCURATO:SOCIETA] non versava in stato di insolvenza; rinnovo di anno in anno dell’apertura di credito, ampiamente utilizzata dalla società mediante numerose operazioni di prelievo e versamento; credito insinuato non nascente dall’erogazione iniziale, avvenuta il 24.10.2008, ma dal saldo finale del conto alla data della sua chiusura il 31.3.2017).

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa lettura(ovvero una lettura conforme a quella auspicata dalla ricorrente), d i circostanze che il giudice del merito ha in realtà considerato (là dove ha ritenuto irrilevante che il credito ammesso fosse frutto dell’andamento di un rapporto continuativoe duraturo), mentre l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.circoscrive il vizio di motivazione all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

5. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, commi 1, n. 2, e 2, cod. civ., per aver il tribunale erroneamente qualificato la costituzione dell’ipoteca atto a titolo gratuito anziché a titolo oneroso e, conseguentemente, omesso di verificare la sussistenza, nella fattispecie concreta, de i presuppost i necessari all’accoglimento dell’eccezione revocatoria sollevata dal curatore. 5.1La censura non merita accoglimento, anche se la motivazione in diritto del decreto impugnato va corretta, ai sensi dell’art. 384 u. comma cod.proc.civ., in quanto l ’atto costitutivo dell’ipoteca, pacificamente iscritta a garanzia di un finanziamento effettivamente e contestualmente erogato, sebbene utilizzato al fine dell’estinzione di un pregresso debito della correntista, andava qualificato a titolo oneroso e non gratuito (il giudice del merito ha all’evidenza confuso la fattispecie in esame con quella, ben diversa, di mera iscrizione dell’ipoteca in data successiva al sorgere del credito). 5.2 Tuttaviail tribunale – dopo esse re incorso nel denunciato errore di diritto, che lo ha indotto ad affermare incidentalmente l’irrilevanza dello stato soggettivo dell’allora opponente - ha “in ogni caso” evidenziato che la banca, vincolando al proprio soddisfacimento l’unico immobile della debitrice, già gravato da altra iscrizione ipotecaria, era “certamente consapevole del potenziale pregiudizio che stava arrecando a tutti gli altri creditori” (pag. 5 del decreto impugnato)e dunque non ha tralasciato di accertare in concreto la ricorrenza dell’unico presupposto (la cd. scientia damni) richiesto ai fini dell’accoglimento della revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso in aggiunta a quellocostituito dal pregiudizio stesso (il cd. eventus damni, che deve sussistere, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, anche qualora la domanda investa un atto a titolo gratuito).

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al presupposto dell’eventus damni, per essersi il tribunale limitato a sostenere che la società poi fallita era proprietaria di un unico bene immobile gravato da due ipoteche, che diminuivano o vanificavano la garanzia degli altri creditori, senza valuta re nel concreto il pregiudizio che questi ultimi avevano subito tramite il raffronto tra entità dei crediti e patrimonio della debitrice.

La ricorrente sostiene inoltre che la motivazione della decisione impugnata sarebbe viziataanche in ordine all’accertamento della sua scientia damni, in ragione dell’omessa considerazione di elementi di fatto (costituiti dalla distanza temporale fra la costituzione dell’ipoteca e l’esigibilità del credito con essa garantito, dalla prosecuzione dei rapporti bancari e dal contenuto del bilancio relativo all’esercizio 2007) che deponevano in senso contrario alle valutazioni compiute dal tribunale.

6.1. La prima delle due censure illustrate nel motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 l. fall., è fondat a nei termini che si vanno ad illustrare. 6.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte , i l curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli artt. 2901 cod.civ. e 66 l. fall., per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori (Cass.26331/2008; nello stesso senso, ex multis e da ultimo, Cass.524/2023).

Il provvedimento impugnato presenta, in ordine a questo punto, un sostanziale vizio di omessa motivazione,perché si limita a dar conto di una circostanza irrilevant e al fine di ritener e assolto l’onere probatorio gravante sul curatore (costituitadal fatto che l’iscrizione di ipoteca aveva determinato “la concentrazione delle pretese di due soli creditori sull’unico bene immobile della debitrice”), ma nulla argomenta, invece, in ordine agli elementi di fatto che assumevano rilievo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva esistenza dell’ eventus damni. 6.3 La seconda censura , peraltro ripe titiva di quella illustrata nel primo motivo, risulta invece inammissibile per le ragioni già sopra indicate e anche perché l’inscientia damni non p uò certo essere desunta da circostanze successive (di anni) rispetto all’atto di disposizione, che non siano significative della situazione soggettiva in cui il terzo si trovava all’epoca del suo compimento.

7. Alparziale accoglimento del terzo m otivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovoesame, al Tribunale di Verona in diversa composizione, che avrà cura anche di provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8157/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della C orte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona n. 5041/2018 depositat o il5/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito (di € 340.007,78) vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di scoperto, garantito da ipoteca, di un conto corrente aperto presso i suoi sp ortelli d alla società poi fallita; negava, tuttavia, il riconoscimento del privilegio ipotecario, in accoglimento dell’eccezione revocatoria formulata in via breve dal curatoreex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ.. 2. Il Tribunale di Verona, con decreto del 5.2.2019, respingeva l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] B.P.M. contro il provvedimento del g.d. Accertava che l’ipoteca era stata iscritta a garanzia di un finanziamento fino alla concorrenza di € 330.000 concesso dalla banca alla società poi fallita, con contratto del 24 ottobre 2008,sotto forma di apertura di credito in conto corrente e che la somma erogata era stata utilizzata per intero, a distanza di tre giorni, per ripianare lo scoperto di un diverso conto corrente di cui la medesima compagineera titolare. Ricordava che la garanzia ipotecaria può essere revocata in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. quando non è espressione di autotutela preventiva, ma è costituita per un debito preesistente, come avviene nell’ipotesi in cui, in origine, l’apertura di un conto corrente ipotecario sia stata essenzialmente finalizzata a munire di adeguata garanzia reale una pregressa esposizione debitoria di natura chirografaria. Osservava che la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza – ai fini della configurabilità dell’azione revocatoria ordinaria –dello stato soggettivo del terzo. Affermava che, in ogni caso , la banca, v incolando al proprio soddisfacimento l’unico bene immobile della cliente, già gravato da altra ipoteca, per un importo pari al saldo negativo di un differente conto corrente della società privo di garanzie, era certamente consapevole del potenziale pregiudizio che l’atto arreca va agli altri creditori. Riteneva, infine, che l’atto avesse effettivamente comportato un pregiudizio per i creditori, perché con l’iscrizione dell’ipoteca si era verificata la concentrazione delle pretese di due soli di essisull’unico bene immobile appartenente alla debitrice. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione d el decreto, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti che avrebbero consentito di qualificare l’apertura di credito con garanzia ipotecaria come un’operazione reale, in quanto finalizzata ad acquisire nuova finanza. La ricorrente, premesso che l’ipoteca era stata iscritta a garanzia di un finanziamento contes tualmente concesso ed effettivamente erogato, assume che l’utilizzo della somma fatto dalla correntista non atteneva alla causa del negozio, ma a un motivo strettamente personale, tenuto conto che nel contratto di apertura di credito la società aveva dichiarato di voler far fronte “ad esigenze finanziarie diverse”. O sserva, in subordine, che anche a voler ritenere che la causa del negozio andasse ricercata nello scopo pratico perseguito dalle parti, si sarebbe dovuto valutare se il finanziamento fosse stato diretto alla copertura di un rischio preesistente e non, piuttosto, a consentire a [OSCURATO:SOCIETA] di conse guire nuova liquidità, mediante un’operazione di ristrutturazione del debito del tutto compatibile con una gestione finanziaria corretta, secondo quanto emergeva da plurime circostanzedi fatto non considerate dal tribunale (stipula del contratto ben nove anni prima della dichiarazione di fallimento, ovvero in un’epoca in cui [OSCURATO:SOCIETA] non versava in stato di insolvenza; rinnovo di anno in anno dell’apertura di credito, ampiamente utilizzata dalla società mediante numerose operazioni di prelievo e versamento; credito insinuato non nascente dall’erogazione iniziale, avvenuta il 24.10.2008, ma dal saldo finale del conto alla data della sua chiusura il 31.3.2017). 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa lettura(ovvero una lettura conforme a quella auspicata dalla ricorrente), d i circostanze che il giudice del merito ha in realtà considerato (là dove ha ritenuto irrilevante che il credito ammesso fosse frutto dell’andamento di un rapporto continuativoe duraturo), mentre l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.circoscrive il vizio di motivazione all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 5. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, commi 1, n. 2, e 2, cod. civ., per aver il tribunale erroneamente qualificato la costituzione dell’ipoteca atto a titolo gratuito anziché a titolo oneroso e, conseguentemente, omesso di verificare la sussistenza, nella fattispecie concreta, de i presuppost i necessari all’accoglimento dell’eccezione revocatoria sollevata dal curatore. 5.1La censura non merita accoglimento, anche se la motivazione in diritto del decreto impugnato va corretta, ai sensi dell’art. 384 u. comma cod.proc.civ., in quanto l ’atto costitutivo dell’ipoteca, pacificamente iscritta a garanzia di un finanziamento effettivamente e contestualmente erogato, sebbene utilizzato al fine dell’estinzione di un pregresso debito della correntista, andava qualificato a titolo oneroso e non gratuito (il giudice del merito ha all’evidenza confuso la fattispecie in esame con quella, ben diversa, di mera iscrizione dell’ipoteca in data successiva al sorgere del credito). 5.2 Tuttaviail tribunale – dopo esse re incorso nel denunciato errore di diritto, che lo ha indotto ad affermare incidentalmente l’irrilevanza dello stato soggettivo dell’allora opponente - ha “in ogni caso” evidenziato che la banca, vincolando al proprio soddisfacimento l’unico immobile della debitrice, già gravato da altra iscrizione ipotecaria, era “certamente consapevole del potenziale pregiudizio che stava arrecando a tutti gli altri creditori” (pag. 5 del decreto impugnato)e dunque non ha tralasciato di accertare in concreto la ricorrenza dell’unico presupposto (la cd. scientia damni) richiesto ai fini dell’accoglimento della revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso in aggiunta a quellocostituito dal pregiudizio stesso (il cd. eventus damni, che deve sussistere, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, anche qualora la domanda investa un atto a titolo gratuito). 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al presupposto dell’eventus damni, per essersi il tribunale limitato a sostenere che la società poi fallita era proprietaria di un unico bene immobile gravato da due ipoteche, che diminuivano o vanificavano la garanzia degli altri creditori, senza valuta re nel concreto il pregiudizio che questi ultimi avevano subito tramite il raffronto tra entità dei crediti e patrimonio della debitrice. La ricorrente sostiene inoltre che la motivazione della decisione impugnata sarebbe viziataanche in ordine all’accertamento della sua scientia damni, in ragione dell’omessa considerazione di elementi di fatto (costituiti dalla distanza temporale fra la costituzione dell’ipoteca e l’esigibilità del credito con essa garantito, dalla prosecuzione dei rapporti bancari e dal contenuto del bilancio relativo all’esercizio 2007) che deponevano in senso contrario alle valutazioni compiute dal tribunale. 6.1. La prima delle due censure illustrate nel motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 l. fall., è fondat a nei termini che si vanno ad illustrare. 6.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte , i l curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli artt. 2901 cod.civ. e 66 l. fall., per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori (Cass.26331/2008; nello stesso senso, ex multis e da ultimo, Cass.524/2023). Il provvedimento impugnato presenta, in ordine a questo punto, un sostanziale vizio di omessa motivazione,perché si limita a dar conto di una circostanza irrilevant e al fine di ritener e assolto l’onere probatorio gravante sul curatore (costituitadal fatto che l’iscrizione di ipoteca aveva determinato “la concentrazione delle pretese di due soli creditori sull’unico bene immobile della debitrice”), ma nulla argomenta, invece, in ordine agli elementi di fatto che assumevano rilievo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva esistenza dell’ eventus damni. 6.3 La seconda censura , peraltro ripe titiva di quella illustrata nel primo motivo, risulta invece inammissibile per le ragioni già sopra indicate e anche perché l’inscientia damni non p uò certo essere desunta da circostanze successive (di anni) rispetto all’atto di disposizione, che non siano significative della situazione soggettiva in cui il terzo si trovava all’epoca del suo compimento. 7. Alparziale accoglimento del terzo m otivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovoesame, al Tribunale di Verona in diversa composizione, che avrà cura anche di provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la c
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