CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27123/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 2927/2021depositata il 26/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con atto notificato in data 9.10.08 la società [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:SOCIETA] esponeva quanto segue: (i) di avere intrattenuto dal 1998 rapporti finanziari con la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., usufruendo di finanziamenti su anticipi di fatture e cessione di crediti nei confronti della Asl di Benevento, in quanto la società erogava prestazioni di emodialisi in regime di accreditamento; (ii) che le operazioni confluivano sul conto anticipi n. 10.0.1.18, garantito da D’[OSCURATO:PERSONA]; (iii) che, a decorrere dal secondo semestre del 2004, la società si accorgeva che l’operato della controparte era continuamente soggetto ad ispezioni della Guardia di finanza locale nonché degli organi di vigilanza, al punto che tra la fine del 2004 e il primo semestre del 2005 la stessa era stata costretta, a seguito dei provvedimenti dell’autorità, a cessare l’attività ed era stata posta in liquidazione, dapprima volontaria, poi giudiziaria ed attualmente in concordato preventivo; (iv) che la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] aveva richiesto gli estratti conto e le attestazioni ai fini tributari delle competenze pagate ma la documentazione ricevuta era incompleta e non ufficiale ed evidenziava l’anomalo agire della convenuta; (v) che gli interessi addebitati eccedevano le soglie minime antiusura; (vi) che recentemente la società era stata convocata dalla ASL di Benevento per avere dei chiarimenti su alcune cessioni di credito, richieste in modo subdolo e contrario alla trasparenza dei rapporti, ed era emerso che erano stati versati alla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di riferimento (01/01/2004-31/12/2007) circa euro 1.100.000,00, su mandati di pagamento, e quest’ultima aveva altresì escusso i pegni delle azioni e delle obbligazioni appartenenti al garante socio D’[OSCURATO:PERSONA]; (vii) che molti dei pagamenti eseguiti dalla ASL non erano stati riportati nella documentazione contabile; che risultava impossibile un saldo negativo di euro 194.020,96 al 31.12.05 poiché nel solo anno 2005 la ASL aveva corrisposto all’istituto oltre euro 370.000,00 e in data 19/05/2005 l’istituto aveva incamerato l’importo di euro 537.500,00, pari al valore delle azioni acquistate dal socio e garante D’[OSCURATO:PERSONA], senza che neppure venissero comunicati gli interessi maturati su tale ingente somma; (viii) che il conto vedeva regimi diversi di contabilizzazione degli interessi passivi ed attivi con la maturazione, a favore della convenuta, di un notevole ed ingiusto credito; che venivano illecitamente applicati l’anatocismo e la commissione di massimo scoperto. 2. La parte attrice chiedeva, quindi, di accertarsi la nullità, illegittimità o l’inefficacia delle clausole di pattuizione di interessi passivi non dovuti, dell’anatocismo, della commissione massimo scoperto e delle altre poste passive indicate e calcolarsi conseguentemente l’effettivo dare ed avere tra le parti; condannare la convenuta ad eliminare dal saldo le somme indebitamente percepite, con rideterminazione degli interessi al tasso legale, regolando annualmente il conto ed accertando se fosse stato superato il tasso usurario, e di condannare la convenuta al pagamento in proprio favore dell’eventuale credito accertato, con gli interessi, la rivalutazione e il maggior danno; liberare il garante dalle poste passive illegittime. 3. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. replicando: (i) che nel giugno 2004 il conto anticipazioni vedeva un credito della convenuta pari ad oltre un milione di euro, cui dovevano aggiungersi euro 200.000,00 quale debito residuo per un finanziamento concesso il 14/09/2000; (ii) che la controparte, sin dal 1997, aveva sistematicamente ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti verso la ASL Benevento e che D’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva concesso in pegno le proprie obbligazioni emesse dalla convenuta per euro 525.666,52; (iii) che la società nel bilancio al 31/03/2004 aveva riconosciuto un debito di un milione di euro e che successivamente erano stati richiesti ulteriori finanziamenti, concesse garanzie e ceduti i crediti verso la ASL, relativi al periodo 01/08/2004-31/12/2007; (iv) che la [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta di creditrice per l’importo di euro 220.704,97, oltre interessi convenzionali al 16%, maturati e maturandi dopo il 31/12/2005; (v) che gli interessi erano stati pattuiti per iscritto ed erano minori di quelli usurari e la capitalizzazione degli interessi passivi avrebbe comportato solo una decurtazione modesta del debito; (vi) che la società il15/07/2004 aveva, inoltre, ottenuto un finanziamento di euro 600.000,00, restituito solo in parte, sicché residuava ancora un debito di euro 414.742,70, oltre interessi convenzionali all’11%, decorrenti dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] nonché di D’[OSCURATO:PERSONA] e di D’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in proprio favore della somma di euro 220.704,97, quale residuo dovuto per il conto anticipi, nonché della somma di euro 414.742,70 oltre agli interessi convenzionali dell’11%, con decorrenza dal 15 gennaio 2006, quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento del 15 luglio 2004. In subordine, chiese che fosse rideterminato il saldo del conto anticipi e fossero condannate ugualmente le indicate controparti alla differenza ancora dovuta, determinando il saldo con capitalizzazione annuale e senza l’addebito della commissione massimo scoperto; che, in accoglimento di altra domanda riconvenzionale, fosse condannata la ASL Benevento al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le somme dovute alla società attrice dal 1° gennaio 1997 in poi, oggetto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA] ma non pagate a quest’ultima, e di tutte le somme maturate in favore della società attrice dal 1° agosto 2004 in poi, per un importo residuo di euro 390.864,36 (euro 516.456,90 meno la somma di euro 97.000.639,17 corrisposta con ordinativo di pagamento n. 7447 del 03/11/2005 e la somma di euro 57.953,37, corrisposta con un ordinativo di pagamento n. 1180 del 16 Febbraio 2006); che la società Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero condannati al pagamento delle spese di lite. 5. A seguito di chiamata in causa, si costituì D ’ [OSCURATO:PERSONA] che si riportava alle difese della società attrice e chiedeva la condanna dell’istituto finanziario alla liberazione o riduzione della garanzia personale da essa prestata rispetto a tutte le poste passive illegittime che fossero emerse all’esito del giudizio. 6. Si costitu ì altresì la ASL Benevento , deduce ndo di aver ottemperato alle cessioni di credito, le quali, comunque, erano state effettuate pro-solvendo, e chiedendo la chiamata in causa a garanzia delle compagnie assicurative, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e HDI [OSCURATO:PERSONA] AG, Rappresentanza generale per l’Italia, le quali, costituendosi, dedussero l ’ insussistenza dei presupposti assicurativi e chiesero il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti. 7. Con pronuncia di sentenza parziale il Tribunale di Benevento dichiar ò inammissibile la domanda della ASL nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa, disponendo il prosieguo del giudizio tra le altre parti. 8. All ’ esito di CTU, la causa ven ne definitivamente decisa dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 2285/16, che condannòl’[OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:SOCIETA]. di D ’ [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], in solido, a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 687.443,70, tale al 1° gennaio 2009 oltre, sino a saldo, gli ulteriori interessi come convenzionalmente pattuiti, da ricondurre, tempo per tempo entro il limite dell’usura. Il Tribunale prescrisseche dal complessivo debito venissero detratte le somme ricavate attraverso la soddisfazione sui beni concessi in garanzia da D’[OSCURATO:PERSONA] (da non detrarre la somma di euro 537.500,00); condannò l ’ [OSCURATO:PERSONA] 1 a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., entro il limite del debito di cui ai capi precedenti del dispositivo, la somma di euro 1.541.420,58 oltre agli interessi. 9. I l Tribunale ritenne di far proprie le risultanze della CTU, che risolveva le questioni di natura contabile e chiariva quale fosse il residuo dare ed avere, nei limiti della documentazione esistente, e di quanto, secondo corretti criteri contabili, l’ausiliario aveva potuto calcolare, ove possibile, per i periodi rispetto ai quali la documentazione era lacunosa. 10. Rilevato che l ’ istituto finanziario [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . era organismo diverso da una banca, il Tribunale considerònon applicabili le regole attinenti agli istituti bancari e ritenne che il saggio di interesse convenzionale applicato non potesse essere considerato usurario in quanto non superiore al tasso soglia per la categoria di riferimento, ma che la CMS dovesse essere esclusa, non essendo calcolabile in base ai patti conclusi. Il Tribunale condivise, pertanto, i conteggi della CTU con la determinazione di un saldo totale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 687.443,70 (di cui euro 122.538,75 quale saldo del conto anticipi alla data del 1.1.09, di costituzione in giudizio, ed euro 564.909,95 quale saldo, alla medesima data, del contratto di finanziamento del 15.7.2004). Condannò, quindi, al pagamento del saldo l ’ [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’ accomandataria D ’ [OSCURATO:PERSONA], in solido, mentre per D’[OSCURATO:PERSONA] ritenne non provata la pretesa qualità di fideiussore, ma solo quella di mallevadore della società mediante forme reali di garanzia (pegno ed ipoteca), le quali non consentono la condanna al pagamento bensì solo la soddisfazione coattiva sui beni, oggetto della garanzia. Il Tribunale precisò che, pur tenuto conto che l ’ importo di euro 537.500,00, menzionato in citazione, era stato comunque già incluso nei conteggi del CTU, la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto detrarre ogni somma ricavata attraverso la soddisfazione sui beni concessi in garanzia e gli importi che le fossero stati o le sarebbero stati versati dalla ASL, destinati anch’essi, alla soddisfazione dei crediti, in particolare, di quello da finanziamento. Sulla base della sola documentazione prodotta e tenuto conto dell’onere probatorio gravante sulla ASL Benevento e non adeguatamente assolto, il Tribunale quantificòin euro 1.541.420,58 la somma che la ASL avrebbe dovuto versare alla [OSCURATO:SOCIETA]. in pagamento dei crediti ceduti dalla società attrice sulla base delle somme maturate dal 31.12.2004 al 31.3.2007 per le quali non risultava accertata l’effettiva destinazione. Tenuto tuttavia conto del fatto che le cessioni dei crediti risultavano comunque destinate solo ad assicurare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la soddisfazione dei crediti vantati dalla stessa verso la società [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:SOCIETA] e dovendosi escludere che la [OSCURATO:SOCIETA]. potesse trattenere la differenza, condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., solo entro i limiti del residuo debito accertato a carico della parte attrice. 11. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l ’ ASL Benevento e si sono costituiti in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., l a Emodialisi e Nefrologia “ [OSCURATO:SOCIETA] ” s . r . l . , subentrata all ’ ambulatorio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], nonché D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. 12. Con sentenza n. 2927/2021, depositata in data 26/07/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello, confermando integralmentela sentenza di primo grado. 13. Avverso la predetta sentenza l ’ Azienda sanitaria [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. 14. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 15. La società E modialisi e N efrologia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. 16. In data 7 aprile 2023 veniva emessa dal Presidente di Sezione delegato dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e di essa veniva data comunicazione alle parti costituite. 17. Con atto del 22 maggio 2023 l a società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, con il ministero dei suo i difensor i , la decisione ai sensi del primo inciso del secondo comma di detta norma. 18. Veniva conseguentemente fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 - bis 1c.p.c. 19. Entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivola ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 2697 c.c. e mancata prova della domanda ed omessa valutazione delle prove ai sensi degli artt.115 e 116 c.p.c.- Violazione dell ’ art. 360 c.p.c. n. e 5 ” . D opo aver riportato la motivazione della sentenza gravata, la ricorrente la censura affermando testualmente: “Tale circostanza va cassata e stabilito che non è stato provato alcun inadempimento e c’è stata anche violazione dell’art. 2697 c.c. infatti alla [OSCURATO:SOCIETA] incombeva l’onere della prova e ciò non è stato effettuato, in violazione dell’art.360 c.p.c. n. 5”. L’esposizione del motivo prosegue con una generica critica alle risultanze della CTU. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art.360 c.p.c. n., 3”. Oggetto di censura è la seguente porzione della motivazione della sentenza gravata: « Neppure è fondata la contestazione dell’appellante (odierna ricorrente, n.d.r.)secondo cui solo in corso di causa la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe chiesto la condanna della ASL al pagamento di tutte le somme dovute dal 1° gennaio 1997 in poi, mentre le richieste inoltrate precedentemente riguardavano soltanto ed esclusivamente il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31.12.2005. Infatti, già nelle conclusioni di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la condanna dell’ASL “al pagamento di tutte le somme dovute alla società [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1997 in poi, oggetto di cessione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ma non pagate a quest’ultima, e di tutte le somme maturate a favore della soc. [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° agosto 2014 in poi, per un importo residuo di € 390.864,36 (euro 516.456,90 meno la somma di euro 97.000.639,17 corrisposta con ordinativo di pagamento n. 7447 del 03/11/2005 e la somma di euro 57.953,37, corrisposta con un ordinativo di pagamento n. 1180 del 16 febbraio 2006). Perciò correttamente il Tribunale ha preso in considerazione l’intero arco temporale delle cessioni di credito dal 1997 » . (così da p. 9, ultimo §, a p. 10, 2° §, della sentenza).La ricorrente deduce sostanzialmente un errore di calcolo commesso dalla sentenza gravata. 3. Nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., nel prospettare l’inammissibilità del ricorsocome esito del suo esame, si è osservato quanto segue: « Considerato che i due motivi sui quali sifonda il ricorso – la cui illustrazione inizia a pag. 11 - sono inammissibili, in particolare rileva: che esso appare manifestamente inammissibile quanto alla deduzione, svolta nel primo motivo, in merito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115e dell’art. 116 c.p.c., giacché l’argomenta del tutto al di fuori dei criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis, da Cass. n. 20867 del 2020, sollecitando, invece, come emerge dalla premessa, una rivalutazione della quaestio facti prima ampiamente commentata; che analoga considerazione, sempre in merito al primo motivo, va fatta per la deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., che non è svolta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, già citata, e ribaditi, ex multis, da Cass. (ord.) n. 26769 del 2018; che in merito al secondo motivo si palesa: a) da un lato, l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., là dove si riferisce del motivo di appello in relazione al quale sarebbe stata commessa la violazione dell’art. 112 c.p.c. in modo del tutto generico e senza riprodurne il contenuto né direttamente né indirettamente (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto corrispondente), nonché con analoga carenza quanto agli atti cui si fa riferimento; b) dall’altro, l’assoluta genericità della complessiva prospettazione che si muove, peraltro secondo una logica che parrebbe evocare un’ultrapetizione, quando invece si sarebbe dovuto –in coerenza con quanto si afferma - argomentare un rigetto del non meglio identificato motivo di appello, sicché la censura, oltre ad essere del tutto generica, per quel poco che sfugge a tale genericità (con conseguente inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), non ha nemmeno dignità di motivo di ricorso per cassazione. » . Sulla base di tali ragioni la proposta di definizione indicava come sorte del ricorso quella della sua inammissibilità. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’istanza di definizione del giudizio è stata proposta da una parte non legittimataalla stregua dell’art. 380-bis, secondo comma c.p.c., in quanto non ricorrente. Ne consegue che si deve dichiarare in conseguenza che, essendovi stata rinuncia tacita della parte legittimata, cioè della parte ricorrente, ravvisabile nella mancanza di richiesta di definizione del giudizio, il giudizio dev’essere definito con pronunciadi estinzione, cioè come lo sarebbe stato a seguito della constatazione della mancata proposizione dell’istanza dalla parte legittimata. 5. La fissazione dell’adunanza collegiale si è resa necessaria in quanto compete al Collegio decidere sull’istanza di prosecuzione pur irrituale quanto al soggetto proponente, dato che la Corte è giudice collegiale e la legge all’art. 380-bis prevede la definizione del giudizio con decreto di estinzione da adottarsi dal presidente a norma dell’art.391 c.p.c. solo nel caso di mancanza di istanza di prosecuzione e dunque non nel caso di istanza esistente, sebbene proveniente da parte non legittimata. 6. Vanno liquidate le spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c. a favore di [OSCURATO:SOCIETA] ed a favore di Emodialisi, mentre, attesa la rinuncia tacita di parte ricorrente,non v’è il presupposto per applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 380-bis, giacché, se non vi fosse stata la richiesta di definizione del giudizio in sede collegiale della parte non legittimata, si sarebbe dovuto provvedere sulle spese a norma del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. con decreto di estinzione. Peraltro, ritiene il Collegio di compensare la metà delle spese giudiziali nel rapporto fra ricorrente ed Emodialisi, atteso lo spreco di attività processuale che essa ha provocato formulando inammissibilmente l’istanza di decisione. In proposito, si osserva che, come s’è detto, in sede di pronuncia del decreto di estinzione detta parte bene avrebbe potuto ottenere la liquidazione delle spese ai sensi del citato secondo comma dell’art. 391 c.p.c. La disposta compensazione, essendosi in questa sede fatto luogo ad una decisione di estinzione del giudizio che sarebbe potuta conseguire ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con conseguente soggezione del potere di liquidazione delle spese al secondo comma di detta norma, trovando giustificazione in essa esorbita dai limiti di cui all’art. 92 c.p.c., atteso che il suddetto secondo comma, come fa manifesto il verbo “può”, lascia alla Corte ampia discrezionalità nel decidere se e come liquidare le spese, derogando ai presupposti di detta norma. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La ragione è che la decisione è di estinzione del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.110,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrent e società [OSCURATO:SOCIETA]., e – previa compensazione della metà del loro complessivo ammontare -in euro 4.555,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i