CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 067CTAV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro solo parziale omogeneità dei titoli di reato (furti aggravati e sequestro di persona), osta al riconoscimento della continuazione l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione dei vari furti aggravati (commessi dal 6 marzo al 26 luglio 2007) avesse programmato , sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di sequestro di persona (commesso il 27 e 28 luglio 2007) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo si era rifiutato di dividere la refurtiva (bottino dei furti commessi assieme all'odierno ricorrente ed altri complici). In tale contesto il sequestro di persona sembra piuttosto - come correttamente indicato dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua e non contraddittoria - frutto del contingente ed imprevedibile comportamento del correo, che non era ragionevolmente prevedibile al momento della consumazione dei furti. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobr