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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 10095/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quanto al motivo dedotto, per violazione di legge processuale, è inammissibile: si lamenta la mancata notifica del decreto di citazione in appello presso un domicilio eletto dal ricorrente in via vallone dei lupi n. 7/A - Avellino - all'atto della sua scarcerazione rispetto ad un procedimento diverso da quello attuale nonostante il noto principio per cui in tema di notificazioni all'imputato l'elezione o la dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento penale nel quale sono state effettuate mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti (cfr. sez. 2 n. 37479 del 14.05.2019 rv. 277041 - 02; Cass. Pen. sez. 5 n. 28691 del 13.6.2013 rv. 256533 - 01).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18.10.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quanto al motivo dedotto, per violazione di legge processuale, è inammissibile: si lamenta la mancata notifica del decreto di citazione in appello presso un domicilio eletto dal ricorrente in via vallone dei lupi n. 7/A - Avellino - all'atto della sua scarcerazione rispetto ad un procedimento diverso da quello attuale nonostante il noto principio per cui in tema di notificazioni all'imputato l'elezione o la dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento penale nel quale sono state effettuate mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti (cfr. sez. 2 n. 37479 del 14.05.2019 rv. 277041 - 02; Cass. Pen. sez. 5 n. 28691 del 13.6.2013 rv. 256533 - 01). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18.10.2024
Decreto Cassazione n. 10095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris