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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20924/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27583/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 3 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4243/3/2019, depositata il 3 luglio 2019.

Oggetto: IVA -sospensione rimborso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 srl avverso la sentenza n. 407/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che ne aveva parzialmente accolto il ricorso avverso il diniego tacito di rimborso IVA 2012.

La CTR osservava in particolare che, essendo stato annullato l'atto impositivo ritenuto dalla CTP agrigentina ostativo all'integrale soddisfacimento del credito azionato ed essendone già stato soddisfatta la parte maggiore nelle more del primo grado del giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere, si doveva considerare rimossa la ragione della sospensione del rimborso di detta parte residua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Successivamente, l’agenzia fiscale ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese del giudizio e la controricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche: Il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia ex art. 391, cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo la mancata accettazione della controricorrente, secondo il consolidato principio di diritto che «La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01).

Le spese del giudizio vanno compensate sia perché la giurisprudenza si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso (v. in particolare Sez.

U, 2320/2020) sia perché le vicende attinenti altri processi, cui è rilievo nella memoria della controricorrente, non possono avere incidenza sul punto decisionale in questione.

PQM La Corte dichiara e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27583/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 3 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4243/3/2019, depositata il 3 luglio 2019. Oggetto: IVA -sospensione rimborso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 srl avverso la sentenza n. 407/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che ne aveva parzialmente accolto il ricorso avverso il diniego tacito di rimborso IVA 2012. La CTR osservava in particolare che, essendo stato annullato l'atto impositivo ritenuto dalla CTP agrigentina ostativo all'integrale soddisfacimento del credito azionato ed essendone già stato soddisfatta la parte maggiore nelle more del primo grado del giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere, si doveva considerare rimossa la ragione della sospensione del rimborso di detta parte residua. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. Successivamente, l’agenzia fiscale ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese del giudizio e la controricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: Il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia ex art. 391, cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo la mancata accettazione della controricorrente, secondo il consolidato principio di diritto che «La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01). Le spese del giudizio vanno compensate sia perché la giurisprudenza si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso (v. in particolare Sez. U, 2320/2020) sia perché le vicende attinenti altri processi, cui è rilievo nella memoria della controricorrente, non possono avere incidenza sul punto decisionale in questione. PQM La Corte dichiara e
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