Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23714/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto pluriaggravati; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo A; con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo B; con il terzo motivo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 2 c.p. contestata all'imputato per in entrambi i capi di imputazione; con il quarto motivo l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 5 c.p. contestata all'imputato al capo B; - che i primi due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, oltre a dedurre censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, né tantomeno ad una violazione di legge; -che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi privi di specificità, avendo dato la Corte territoriale compiuta risposta in merito alla sussistenza delle aggravanti e le valutazioni svolte non sono state significativamente censurate; in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha evidenziato che per il capo A) la portiera non poteva che aver subito forzature, essendo stata trovata aperta, mentre per il capo B) vi è la rottura del deflettore; per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza di almeno tre persone sia risultata chiara dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de/corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto pluriaggravati; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo A; con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo B; con il terzo motivo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 2 c.p. contestata all'imputato per in entrambi i capi di imputazione; con il quarto motivo l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 5 c.p. contestata all'imputato al capo B; - che i primi due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, oltre a dedurre censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, né tantomeno ad una violazione di legge; -che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi privi di specificità, avendo dato la Corte territoriale compiuta risposta in merito alla sussistenza delle aggravanti e le valutazioni svolte non sono state significativamente censurate; in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha evidenziato che per il capo A) la portiera non poteva che aver subito forzature, essendo stata trovata aperta, mentre per il capo B) vi è la rottura del deflettore; per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza di almeno tre persone sia risultata chiara dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de/corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 23714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris