Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:270
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 aprile 2006 - L / Commissione
([OSCURATO:PERSONA]230/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Molestie — Dovere di assistenza della Commissione — Responsabilità — Rifiuto del Tribunale di sentire testimoni — Offerta di prove supplementari che non esistevano al momento della conclusione del procedimento scritto — Rifiuto di ritirare dal fascicolo un documento asseritamene diffamatorio — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile»
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo,
da parte della Corte, degli elementi di prova — Esclusione, salvo caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di
giustizia, art. 58) (v. punti 45-46)
2.
Procedura — Misure d’istruzione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, n. 1) (v. punto 47)
3.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 53)
4.
Procedura — Misure di organizzazione del procedimento [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 49 e 64, n. 3, lett.
d)] (v. punti 67-68)
5.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione
— Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118) (v. punto 99)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 marzo 2005, causa T-254/02, L/Commissione, con
cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della Commissione che rigettano la domanda
di assistenza, di accesso ai documenti e di risarcimento e che, da un lato, nega il riconoscimento di una malattia professionale
e, dall’altro, respinge la domanda di risarcimento per il danno subito a causa di tali decisioni di rigetto
Dispositivo
1)
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.