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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04436/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 21 dicembre 2021 in quanto tardivamente presentata.

La Corte territoriale ha precisato che la sentenza impugnata era depositata, entro il termine riservato di 45 giorni, in data 4 febbraio 2022; pertanto, a parere della Corte, il termine di 45 giorni per la proposizione dell'appello, con decorrenza dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (4 febbraio 2022), scadeva il 21 marzo 2022.

Ne derivava la tardività dell'appello, depositato in cancelleria in data 9 maggio 2022.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 15-bis della

I. 28 aprile 2014, n. 67.

La Corte territoriale ha ritenuto tardivo l'atto di gravame sulla base dell'erroneo presupposto dell'assenza dell'imputato, il quale era, invece, stato dichiarato contumace in occasione dell'udienza preliminare del 9 aprile 2014, dunque precedentemente all'entrata in vigore della normativa sul processo in assenza (I. 28 aprile 2014, n. 67).

Nel procedimento di primo grado, celebrato dopo l'entrata in vigore della

I. 28 aprile 2014, n. 67, non veniva emesso il decreto di irreperibilità né veniva rinnovata la notifica del decreto che dispone il giudizio.

I termini per la proposizione dell'impugnazione andavano calcolati facendo riferimento alla previgente normativa sulla celebrazione del processo in contumacia, con speciale riferimento al diritto del contumace di ricevere l'estratto contumaciale.

La difesa osserva che all'imputato veniva notificata la sentenza di primo grado, tramite due raccomandate spedite il 21 marzo 2022; i termini per la proposizione dell'appello dovevano calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della notifica di detta sentenza.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto il presupposto dal quale muove la doglianza è l'applicazione della disciplina della contumacia che, nel caso di specie, deve ritenersi esclusa.

Infatti, senza che sul punto si registrino critiche specifiche, l'indicato presupposto processuale si rivela insussistente, per essere stata, all'udienza di primo grado del 21 dicembre 2021, dichiarata l'assenza dell'imputato.

In quell'occasione, come si apprende dalla lettura della sentenza di primo grado (sulla legittimità dell'esame diretto degli atti processuali da parte di questa Corte, attesa la natura processuale della questione devoluta, cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), il giudice constatava l'assenza del Maimone, non senza prima aver constatato «la regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza disposta ex art. 420 ter c.p.p. nei confronti dell'imputato legittimamente impedito alla precedente udienza».

Con tale regime - assenza dell'imputato, non già contumacia - si è quindi proceduto.

Ciò posto deve aggiungersi che, in ogni caso, nel motivo di ricorso non v'è cenno a eventuali eccezioni, sollevate dal ricorrente in primo grado, aventi a oggetto l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia.

Eccezione che, ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere k, immediatamente sollevata dal difensore (v.

Sez. 1, n. 355 del 30/06/2022, dep. 2023, M., Rv. 284831 - 01: In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore; secondo Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744 - 01, può causare nullità solo il mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l'assente, quale, in specie, quella del previgente art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva, per il primo, l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza: «l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen»).

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Alla pronuncia d'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del _J'•7 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 21 dicembre 2021 in quanto tardivamente presentata. La Corte territoriale ha precisato che la sentenza impugnata era depositata, entro il termine riservato di 45 giorni, in data 4 febbraio 2022; pertanto, a parere della Corte, il termine di 45 giorni per la proposizione dell'appello, con decorrenza dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (4 febbraio 2022), scadeva il 21 marzo 2022. Ne derivava la tardività dell'appello, depositato in cancelleria in data 9 maggio 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 15-bis della I. 28 aprile 2014, n. 67. La Corte territoriale ha ritenuto tardivo l'atto di gravame sulla base dell'erroneo presupposto dell'assenza dell'imputato, il quale era, invece, stato dichiarato contumace in occasione dell'udienza preliminare del 9 aprile 2014, dunque precedentemente all'entrata in vigore della normativa sul processo in assenza (I. 28 aprile 2014, n. 67). Nel procedimento di primo grado, celebrato dopo l'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, non veniva emesso il decreto di irreperibilità né veniva rinnovata la notifica del decreto che dispone il giudizio. I termini per la proposizione dell'impugnazione andavano calcolati facendo riferimento alla previgente normativa sulla celebrazione del processo in contumacia, con speciale riferimento al diritto del contumace di ricevere l'estratto contumaciale. La difesa osserva che all'imputato veniva notificata la sentenza di primo grado, tramite due raccomandate spedite il 21 marzo 2022; i termini per la proposizione dell'appello dovevano calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della notifica di detta sentenza. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il motivo è inammissibile, in quanto il presupposto dal quale muove la doglianza è l'applicazione della disciplina della contumacia che, nel caso di specie, deve ritenersi esclusa. Infatti, senza che sul punto si registrino critiche specifiche, l'indicato presupposto processuale si rivela insussistente, per essere stata, all'udienza di primo grado del 21 dicembre 2021, dichiarata l'assenza dell'imputato. In quell'occasione, come si apprende dalla lettura della sentenza di primo grado (sulla legittimità dell'esame diretto degli atti processuali da parte di questa Corte, attesa la natura processuale della questione devoluta, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), il giudice constatava l'assenza del Maimone, non senza prima aver constatato «la regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza disposta ex art. 420 ter c.p.p. nei confronti dell'imputato legittimamente impedito alla precedente udienza». Con tale regime - assenza dell'imputato, non già contumacia - si è quindi proceduto. Ciò posto deve aggiungersi che, in ogni caso, nel motivo di ricorso non v'è cenno a eventuali eccezioni, sollevate dal ricorrente in primo grado, aventi a oggetto l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia. Eccezione che, ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere k, immediatamente sollevata dal difensore (v. Sez. 1, n. 355 del 30/06/2022, dep. 2023, M., Rv. 284831 - 01: In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore; secondo Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744 - 01, può causare nullità solo il mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l'assente, quale, in specie, quella del previgente art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva, per il primo, l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza: «l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen»). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del _J'•7 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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