CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore:, L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 23 luglio 2020, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2019, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di porto illegale di una pistola con matricola abrasa, arma clandestina, e di ricettazione della stessa arma, con la recidiva reiterata, fatti accertato in Manduria, il 30 agosto 2019 - era stato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli, riuniti in continuazione, ritenuta la recidiva contestata, e, computata la diminuente per il rito, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La conferma è stata pronunciata dalla Corte di appello dopo avere esaminato e respinto, fra l'altro, la doglianza proposta dalla difesa in merito alla recidiva, in relazione alla quale si era segnalato specialmente che, con ordinanza del 17 gennaio 2018, il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva dichiarato l'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali con riferimento al cumulo di pene del 5 gennaio 2017. I giudici di appello hanno ritenuto inadeguato ai fini prospettati nell'interesse dell'imputato l'esito derivante dalla declaratoria dell'estinzione di quella pena emessa da parte del Tribunale di sorveglianza. Hanno considerato, pertanto, applicata in modo fondato la recidiva e, di conseguenza, non hanno modificato in alcun modo il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso questa decisione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto il corrispondente annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva. Secondo la difesa, la tesi sviluppata dalla Corte territoriale per ritenere sussistente la recidiva e apportare il corrispondente aumento di pena non ha tenuto conto dell'indirizzo ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità in relazione al riconoscimento dell'effetto estintivo delle pene, ai sensi dell'art. 106 cod. pen., determinato dalla succitata ordinanza di accertamento dell'esito positivo dell'affidamento in prova: i giudici di appello, lamenta il ricorrente, per stabilire l'effettiva portata dell'effetto estintivo riferito al cumulo del 5 gennaio 2017, non hanno tenuto conto del fatto che tale cumulo conteneva in sé le pene riferite agli altri cumuli, fra cui quello del 15 luglio 2014, riportato al n. 30 del certificato del casellario giudiziale, e quello del 15 ottobre 2013, che conteneva le due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti e la resistenza a pubblico ufficiale. L'effetto estintivo conseguito al provvedimento del Tribunale di sorveglianza - argomenta la difesa - si era esteso anche ai reati dei cumuli assorbiti in quello citato nel provvedimento stesso, sicché, con riferimento a quei titoli, la recidiva non avrebbe potuto essere ritenuta, stante il disposto dell'art. 106, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. Allora, depurato il compendio dei precedenti da quelli i cui effetti penali si erano estinti, i giudici di secondo grado per giustificare l'applicazione della recidiva avrebbero dovuto evidenziare gli elementi negativi che potevano scalfire il certificato recupero di [OSCURATO:PERSONA], inadeguato essendo il riferimento a fatti accaduti dal 1991 al 2004, al pari della censura avente ad oggetto le dichiarazioni dell'imputato, ritenute false, laddove doveva ritenersi consentito all'imputato, difendendosi, di rendere dichiarazioni semplicemente non credibili. 4. Il Procuratore generale ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, essendo - il motivo dedotto, basato sull'erronea considerazione dell'effetto estintivo relativo all'esito positivo della prova conseguente all'affidamento - reiterativo della doglianza formulata con l'appello, inidonea a superare l'accertamento di elevata pericolosità compiuto dai giudici di merito, giustificato anche, ma non solo, in ragione dei gravi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, stante la genericità che caratterizza il ricorso nel suo complesso. 2. Movendo dalla motivazione resa dai giudici del merito sulla portata dell'effetto estintivo riconnesso al positivo espletamento della prova ex art. 46, dodicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è da rilevare che la Corte di appello ha dato per assodato l'approdo per cui l'esito positivo dell'affidamento in prova aveva determinato l'estinzione di ogni effetto penale. In pari tempo, però, i giudici di appello hanno osservato che, ferma l'esclusione, in dipendenza del ritenuto effetto estintivo, del rilievo dei reati a cui il cumulo di pene suindicato era riferito anche mediante il richiamo al pregresso cumulo identificato al n. 30 nel certificato del casellario giudiziale, non sono stati attinti dall'effetto estintivo, nell'ambito della biografia penale di [OSCURATO:PERSONA], molti altri gravi reati, da lui commessi dal 1991 al 2013: reati reputati di gravità tale da far ritenere che l'aumento di pena per la persistente recidiva reiterata fosse quanto mai giustificato, anche per l'accentuata pericolosità nuovamente dimostrata dall'imputato, dopo la conclusione dell'affidamento in prova, con le condotte corrispondenti agli ulteriori reati accertati in questo processo. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione specifica e adeguata, che, al di là della non veridica spiegazione fornita, il porto dell'arma con la matricola abrasa è risultato dimostrativo del perdurante contatto dell'imputato con ambienti criminali. In questa prospettiva - hanno rilevato i giudici di appello - i precedenti penali per associazione mafiosa, violazione della legge sulle armi e violazione della legge sugli stupefacenti si rivelano confermativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era inserito in tali contesti criminali anche in tempi passati. Nel quadro così delineato, la Corte territoriale ha considerato i nuovi reati alla stregua di condotte devianti di notevole gravità e - pur tenendo conto del tempo trascorso dalle considerate, pregresse violazioni, nonché della misura alternativa condotta a buon fine - tale da essere sintomatiche della nuovamente emersa maggiore capacità a delinquere dell'imputato, non smentita ma piuttosto confermata dalla tesi difensiva secondo cui il medesimo era stato sorpreso a portare la pistola clandestina per la necessità di difendersi da attentati con armi da fuoco, altre volte perpetrati ai suoi danni: invero, siccome l'imputato, secondo la sua stessa tesi giustificativa, aveva considerato di doversi difendere armandosi in modo illegale, la sua condizione di vita forniva dimostrazione confermativa dell'adesione da parte del medesimo alla logica - non del ricorso all'ausilio delle Forze dell'ordine, bensì - della risposta armata alla violenza armata pronosticata come perpetrabile ai suoi danni. 3. Il raffronto tra il ragionamento svolto dalla Corte di appello e la doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] fa scaturire la constatazione che il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo con gli argomenti offerti dal giudice del merito e si è limitato a un lamento generico, oltre che non autosufficiente e di merito. 3.1. La Corte territoriale, come si trae dal richiamo svolto, ha considerato il disposto dell'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., in relazione all'art. 106 cod. pen., disposto al lume del quale l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue; e, quindi, non ha affatto contrastato il principio di diritto - ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e senz'altro da ribadirsi - secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342 - 01; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01, anche per la precisazione che questa estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito; per i limiti, non rilevanti nel presente caso, del fenomeno estintivo degli effetti penali in relazione alle ipotesi in cui rileva la considerazione della commissione del fatto di reato in sé considerato v. Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2019, Cascella, Rv. 277917 - 01). Assodato quanto precede, i giudici di appello - considerando le sole condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA], non per i reati in relazione alle cui pene era stata dedotta la maturazione dell'effetto estintivo determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, bensì per gli altri reati e le corrispondenti pene, i cui effetti penali ha coerentemente ritenuto esclusi dall'estinzione, siccome non compresi nel cumulo citato dalla (richiamata nella sentenza impugnata) ordinanza del Tribunale di sorveglianza e in quello a cui il primo ha rimandato - hanno però valutato, con argomentazioni congrue ed esenti da vizi logici, che i reati sanzionati con l'attuale sentenza, per la gravità dei molto seri precedenti tuttora rilevanti a tal fine, abbiano integrato una concreta manifestazione di maggiore pericolosità e capacità a delinquere, così da legittimare l'applicazione della recidiva. 3.2. La contestazione del ricorrente inerente all'addotta inadeguatezza del riferito inquadramento - in dipendenza del fatto che, per una sorta di rifrazione fra cumuli, l'effetto estintivo avrebbe riguardato una serie più cospicua di reati rispetto a quelli considerati dalla Corte territoriale - è risultata basata su mere deduzioni, nemmeno autosufficienti, dal momento che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza attestante il buon esito della prova, la pena espiata con l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione e, di conseguenza, l'ambito dell'addotto effetto estintivo non è stato accluso al ricorso. Né sono stati acclusi gli addotti, ulteriori provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti (indicati come cumuli), la cui (solo adombrata) concatenazione avrebbe avuto come conseguenza l'estensione dell'invocato effetto estintivo. Al contrario, lo stesso impianto dell'impugnazione lascia desumere che il ricorrente dà per assodato che i reati commessi fino al 2004 non riguardano pene per le quali possa valere l'effetto estintivo sopra indicato. Pertanto, i limiti intrinseci della prospettazione propugnata da [OSCURATO:PERSONA] impongono di ritenere la stessa inidonea a scalfire l'assetto argomentativo posto alla base della sentenza impugnata. Per il resto, gli argomenti proposti dalla difesa per valorizzare, in senso critico, il tempo trascorso dai reati precedentemente commessi e per contestare la valutazione negativa formulata dalla Corte di appello del comportamento t dell'imputato, quale indice di maggiore pericolosità, si risolvono in confutazioni aventi contenuto di merito, non ammissibilmente prospettabili in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica posta a presidio dell'approdo raggiunto nella sentenza in esame. Assodati, quindi, il sedimentato principio secondo cui l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, verificando in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 - 01), deve, da un lato, prendersi atto dell'adeguatezza della motivazione fornita sull'argomento dai giudici di appello e, dall'altro, della carenza di specificità della doglianza contrapposta sullo stesso argomento dal ricorrente, il quale ha, per il resto, addotto deduzioni di merito. 4. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità del mezzo. Essa determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2Ò00) - di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese