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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00693/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17470- 202 3 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, elettivamente domiciliatopresso il suo studio , con indicazione de ll’ indirizz o pec ; -ricorrente - contro COMUNE di M OIANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. cronol. 1492/2023 del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 10/5/2019, il C omune di Moiano proposeopposizione avverso il d.i. n. 443/2019 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Benevento in data 29.03.2019, con cui gli era statoingiunto di pagare in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 54 . 738,29 a titolo di competenze relative ad attività professionale espletata,su suo incarico , nel giudizio di primo grado n. 65/05 e di secondo grado n. 46/2010, svoltisi dinanzi al Tribunale Regionale e a quello Superiore delle Acque pubbliche contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il mutamento di rito, con ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Benevento, per quel che qui ancora rileva, liquidò il compenso in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile, condannando il Comune di M oiano al pagamento della minor somma di euro 11.792,00; rilevò, infatti, che, nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio in cui l’avvocato istante aveva svolto la difesa,l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva provveduto a determinare il quantum de l risarcimento, chiedendo sul punto l’espletamento di una c.t.u. esuccessivamente, in sede di precisazione delle conclusioni e nell’atto di appello, anche alla luce della istruttoria già espletata, avevaquantificato il danno nella somma minima di euro 1.600,00 al giorno, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, moltiplicata per il numero di giorni intercorrenti tra l’esecuzione di opere di approfondimento (agosto 2003) fino all’effettivo soddisfo; rimarcò pure che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche , ai fini della Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 3 - quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.

4. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo a cui il Comune di Moiano ha resistito con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 5 del dm. n. 127/2004 per avere il Tribunale ritenuto di valore indeterminabile le cause in cui egli ha prestato attività difensiva, sebbene il valore non potesse essere considerato indeterminabile sol perché la pretesa azionata era suscettibile di valutazione economica , nel senso che necessitava, per essere accertato,dell'istruttoria sicché l’ammontare del dovuto poteva essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.

A questi rilievi, ha aggiunto che, per giurisprudenza consolidata, nella liquidazione del compenso dell’avvocato, quando siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabilesoltanto sel'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di tale valore consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato, ciò che nella fattispecie non ricorreva; ha rimarcato, quindi, in fatto, che il Tribunale delle acque ha liquidato le spese in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile perché ha considerato unicamente l’indeterminabilità del valore della domanda di ripristino che sola è stata accolta, laddove la domanda risarcitoria è stata rigettata.

Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 4 -

1.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Benevento, nell’ordinanza impugnata, per determinare il compenso dell’avvocato opposto a carico del Comune opponente, ha applicato i parametri delle cause di valore indeterminabile del d.m. n. 127/2004 quale regola della fattispecie, affermando che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, «il valore della causa che va determinato in base al disputatum deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al risarcimento in forma specifica contenga, altresì, l’espressione o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti,ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 cod. civ. applicabile in materia di interpretazione degli atti processuali, la suddetta clausola non può ritenersi apposta senza effetti, dovendosi al contrario ritenere che l’attore abbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all’esito del giudizio, riportando negli atti solo un valore indicativo»; ha aggiunto, come detto, che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubblicheaveva riconosciuto che nella sentenza di primo grado, ai fini della quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.

Così decidendo, il Tribunale non ha correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte in materia di compensi.

Innanzitutto, infatti, il valore della causa può considerarsi indeterminabile se insuscettibile di valutazione economica (Cass. Sez. 2, n. 2978 del 07/05/1981), non anche se l’azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cuiammontare può essere fissato fino al momento della precisazionedelle conclusioni.

Sia ai fini della competenza che ai fini della liquidazione deicompensi Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 5 - di avvocato, l’indeterminabilità del valore dev’essere infatti intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in terminipecuniari (Cass. Sez. 3 , n. 22719 del 20/07/2022, con indicazione dei numerosi precedenti).

Quanto all’aggiunta «o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia» il precedente invocato dal Tribunale (Cass. n. 10984/2021) è rimasto isolato ed è stato successivamente superato dalla considerazione che questa clausola, seppure non sia da intendersi di stile, è utilizzata dalla parte per non privarsi della possibilità di ottenere una somma diversa, ove emerga dall’istruttoria o da valutazioni dello stesso giudice, senza vincolarlo alla propria richiesta.

1.2. Questa Corte, poi, ha pure precisato che il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.

Opinare diversamente, e cioè reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato) porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalità e giustificazione, secondo cui l'attività professionale connotata da maggiore complessità (in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 6 - compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l'attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato (Cass. Sez. 2, n. 4187 del 16/02/2017; Cass. Sez. 3 , n. 22719 del 20/07/2022).

1.3. Infine, correttamente il ricorrente ha rappresentato che il parametro adottato per la statuizione delle spese da parte del Tribunale delle acque non è decisivo.

Come chiarito da questa Corte, infatti, la statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato che chieda il suo compenso a carico del cliente non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione d i questo corrispettivo professionale dovuto , perché, p er chiaro dettato normativo, la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabil i nella statuizione sulle spese a conclusione della lite: la condanna alle spese dipende, innanzitutto, dall’esito epuò essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un ’ obbligazione di mezzi; premesso, infatti, che gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (d.m.

Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 2) e quindi anche nel caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, ha riguardo alla natura e al valore della controversia, al numero e all’importanza delle questioni trattate e al grado dell’autoritàadita, laddove, secondo il successivo art. 6, comma 2, per gli onorari a carico del cliente si può tener conto del valore effettivo della controversia quando essa risulti manifestamente diverso Ric. 2023 n. 17470 sez.

S2 -ad. 11-2-2025 - 7 - da quello presunto a norma del codice di procedura civile (Cass. Sez. 1, n. 9633 del 22/04/2010).

2. Il ricorso va, perciò, accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché provveda a nuova liquidazione dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti.

Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinviaal Tribunale di Benevento,in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17470- 202 3 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, elettivamente domiciliatopresso il suo studio , con indicazione de ll’ indirizz o pec ; -ricorrente - contro COMUNE di M OIANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. cronol. 1492/2023 del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 10/5/2019, il C omune di Moiano proposeopposizione avverso il d.i. n. 443/2019 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Benevento in data 29.03.2019, con cui gli era statoingiunto di pagare in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 54 . 738,29 a titolo di competenze relative ad attività professionale espletata,su suo incarico , nel giudizio di primo grado n. 65/05 e di secondo grado n. 46/2010, svoltisi dinanzi al Tribunale Regionale e a quello Superiore delle Acque pubbliche contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il mutamento di rito, con ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Benevento, per quel che qui ancora rileva, liquidò il compenso in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile, condannando il Comune di M oiano al pagamento della minor somma di euro 11.792,00; rilevò, infatti, che, nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio in cui l’avvocato istante aveva svolto la difesa,l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva provveduto a determinare il quantum de l risarcimento, chiedendo sul punto l’espletamento di una c.t.u. esuccessivamente, in sede di precisazione delle conclusioni e nell’atto di appello, anche alla luce della istruttoria già espletata, avevaquantificato il danno nella somma minima di euro 1.600,00 al giorno, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, moltiplicata per il numero di giorni intercorrenti tra l’esecuzione di opere di approfondimento (agosto 2003) fino all’effettivo soddisfo; rimarcò pure che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche , ai fini della Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 3 - quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile. 4. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo a cui il Comune di Moiano ha resistito con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 5 del dm. n. 127/2004 per avere il Tribunale ritenuto di valore indeterminabile le cause in cui egli ha prestato attività difensiva, sebbene il valore non potesse essere considerato indeterminabile sol perché la pretesa azionata era suscettibile di valutazione economica , nel senso che necessitava, per essere accertato,dell'istruttoria sicché l’ammontare del dovuto poteva essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni. A questi rilievi, ha aggiunto che, per giurisprudenza consolidata, nella liquidazione del compenso dell’avvocato, quando siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabilesoltanto sel'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di tale valore consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato, ciò che nella fattispecie non ricorreva; ha rimarcato, quindi, in fatto, che il Tribunale delle acque ha liquidato le spese in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile perché ha considerato unicamente l’indeterminabilità del valore della domanda di ripristino che sola è stata accolta, laddove la domanda risarcitoria è stata rigettata. Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 4 - 1.1. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Benevento, nell’ordinanza impugnata, per determinare il compenso dell’avvocato opposto a carico del Comune opponente, ha applicato i parametri delle cause di valore indeterminabile del d.m. n. 127/2004 quale regola della fattispecie, affermando che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, «il valore della causa che va determinato in base al disputatum deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al risarcimento in forma specifica contenga, altresì, l’espressione o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti,ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 cod. civ. applicabile in materia di interpretazione degli atti processuali, la suddetta clausola non può ritenersi apposta senza effetti, dovendosi al contrario ritenere che l’attore abbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all’esito del giudizio, riportando negli atti solo un valore indicativo»; ha aggiunto, come detto, che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubblicheaveva riconosciuto che nella sentenza di primo grado, ai fini della quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile. Così decidendo, il Tribunale non ha correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte in materia di compensi. Innanzitutto, infatti, il valore della causa può considerarsi indeterminabile se insuscettibile di valutazione economica (Cass. Sez. 2, n. 2978 del 07/05/1981), non anche se l’azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cuiammontare può essere fissato fino al momento della precisazionedelle conclusioni. Sia ai fini della competenza che ai fini della liquidazione deicompensi Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 5 - di avvocato, l’indeterminabilità del valore dev’essere infatti intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in terminipecuniari (Cass. Sez. 3 , n. 22719 del 20/07/2022, con indicazione dei numerosi precedenti). Quanto all’aggiunta «o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia» il precedente invocato dal Tribunale (Cass. n. 10984/2021) è rimasto isolato ed è stato successivamente superato dalla considerazione che questa clausola, seppure non sia da intendersi di stile, è utilizzata dalla parte per non privarsi della possibilità di ottenere una somma diversa, ove emerga dall’istruttoria o da valutazioni dello stesso giudice, senza vincolarlo alla propria richiesta. 1.2. Questa Corte, poi, ha pure precisato che il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato. Opinare diversamente, e cioè reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato) porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalità e giustificazione, secondo cui l'attività professionale connotata da maggiore complessità (in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 6 - compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l'attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato (Cass. Sez. 2, n. 4187 del 16/02/2017; Cass. Sez. 3 , n. 22719 del 20/07/2022). 1.3. Infine, correttamente il ricorrente ha rappresentato che il parametro adottato per la statuizione delle spese da parte del Tribunale delle acque non è decisivo. Come chiarito da questa Corte, infatti, la statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato che chieda il suo compenso a carico del cliente non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione d i questo corrispettivo professionale dovuto , perché, p er chiaro dettato normativo, la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabil i nella statuizione sulle spese a conclusione della lite: la condanna alle spese dipende, innanzitutto, dall’esito epuò essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un ’ obbligazione di mezzi; premesso, infatti, che gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (d.m. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 2) e quindi anche nel caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, ha riguardo alla natura e al valore della controversia, al numero e all’importanza delle questioni trattate e al grado dell’autoritàadita, laddove, secondo il successivo art. 6, comma 2, per gli onorari a carico del cliente si può tener conto del valore effettivo della controversia quando essa risulti manifestamente diverso Ric. 2023 n. 17470 sez. S2 -ad. 11-2-2025 - 7 - da quello presunto a norma del codice di procedura civile (Cass. Sez. 1, n. 9633 del 22/04/2010). 2. Il ricorso va, perciò, accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché provveda a nuova liquidazione dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinviaal Tribunale di Benevento,in diversa comp
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