CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 44871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DR;r SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 2.3.2022 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Perugia, pronunciatasi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento per nuovo esame disposto da questa Corte della precedente ordinanza che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA], imputato per plurimi reati in materia di turbativa d'asta e corruzione attraverso elargizioni di danaro in relazione a gare per lavori pubblici ed assolto con la sentenza di primo grado, ha accolto l'istanza, liquidando in suo favore la somma di C 14.200,00 corrispondente a 71 giorni di custodia cautelare domiciliare nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 22 agosto 2008. A chiarimento della vicenda occorre puntualizzare che il verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale nel procedimento penale svoltosi nei confronti dell'odierno ricorrente, tratto a giudizio insieme ad altri coimputati, si fondava sulla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche facenti parte del compendio istruttorio e che la Corte di appello di Perugia, quantunque avesse riformato tale punto, ritenendo invece la piena utilizzabilità delle intercettazioni, punto confermato anche dalla successiva sentenza della Corte di cassazione, aveva in ogni caso dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica avverso le pronunce assolutorie per carenza di interesse stante la rinuncia al gravame da parte dell'organo dell'accusa che aveva considerato come medio tempore fosse maturata la prescrizione dei reati in contestazione. Sulla base di tali premesse la Corte perugina, investita dell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. svolta dal Commodi, ne aveva disposto con ordinanza del 2.10.2019 il rigetto ritenendo quale condotta sinergica alla causazione dell'evento detentivo gli elementi emersi dalle conversazioni telefoniche, reputate pienamente utilizzabili. Avendo la Quarta Sezione di questa Corte annullato il suddetto provvedimento sul rilievo che, al di là del profilo dell'utilizzabilità, non fosse stato evidenziato il concreto atteggiarsi del comportamento colposo del richiedente, con la presente ordinanza il giudice del rinvio ha, invece, ritenuto, nell'affermare la tempestività del ricorso in quanto proposto nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'istante, la sua fondatezza attesa l'impossibilità, in difetto di altri elementi valutabili stante l'inutilizzabilità del compendio intercettato affermato dalla stessa pronuncia assolutoria, di verificare il suo coinvolgimento nella vicenda. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 315 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la tempestività del ricorso rilevando come il dies a quo del termine di due anni previsto per la sua proposizione dovesse computarsi non già dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'istante, come ritenuto dalla Corte di appello, bensì dall'udienza in cui il Pubblico Ministero aveva rinunciato all'impugnazione in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Ricci, secondo il quale la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015. Rv. 266821).Richiama altresì un precedente arresto di questa Corte che ancor più esplicitamente afferma che la rinuncia all'impugnazione ne determina ipso jure l'inammissibilità, cui consegue l'efficacia meramente dichiarativa dell'ordinanza con la quale il giudice prende solo atto dell'inammissibilità già prodottasi. Evidenzia in ogni caso l'intrinseca contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che, nel ritenere irrilevante l'utilizzabilità delle intercettazioni dichiarata nel procedimento de quo dai giudici del gravame per essersi il procedimento nei confronti del Comnnodi concluso con la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, non si avvede che, ove si dovesse tenere conto della pronuncia finale della stessa Corte di appello come affermato in relazione all'individuazione del dies a quo del biennio prescritto dall'art. 315 cod. proc. pen., allora anche le intercettazioni che la stessa Corte di appello aveva dichiarato utilizzabili avrebbero potuto essere utilizzate nel presente procedimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che l'istante non potesse considerarsi prosciolto con formula di merito, quali sono quelle tassativamente indicate dall'art. 314 cod. proc. pen. (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato), essendo la sua assoluzione dipesa dall'intervenuta rinuncia all'appello da parte dei Pubblico Ministero, da costui formulata in ragione della sopravvenuta estinzione dei reati sub judice, e che pertanto non potesse ritenersi legittimato alla radice alla proposizione della richiesta di equo indennizzo per carenza sostanziale di una pronuncia assolutoria di merito. Sostiene che la Corte di appello abbia implicitamente ed immotivatamente rigettato la dispiegata eccezione di inammissibilità a fronte dell'ingiustizia non della restrizione subita, ma dell'istanza di equa riparazione proposta ove si consideri che, se il PM non avesse rinunciato all'appello, il processo sarebbe stato definito con la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, tranne nel caso in cui l'imputato non avesse espressamente rinunciato alla prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine al fondamentale presupposto del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, costituito dall'assenza di un rapporto colposo o doloso dell'istante che abbia contribuito a dar causa alla misura cautelare personale applicatagli. Censura l'affermazione secondo la quale, una volta esclusa la possibilità di valutare le conversazioni intercettate, non vi fossero ulteriori elementi apprezzabili, rilevando come il Commodi non fosse solo imputato in relazione ai reati per quali era intervenuta la sentenza di assoluzione e successiva rinuncia all'impugnazione da parte del PM, ma altresì per il reato di corruzione impropria di cui al capo T) per avere in concorso con il Mazzariti ed il Lupini, versato a costoro, che lo avevano ricevuto in veste di pubblici ufficiali, un compenso in danaro a seguito dell'assegnazione alla società [OSCURATO:PERSONA], di cui l'istante era direttore _3 tecnico, un appalto di lavori di bitumatura stradale collegati al Giro d'Italia. Deduce che poiché su tale capo era stata pronunciata dalla Corte di appello in relazione alle posizioni del Lupini e del Mazzariti declaratoria di prescrizione del reato, doveva ritenersi che l'indebita dazione di danaro, seppure irrilevante per il privato coinvolto ai fini dell'affermazione di responsabilità, rivelava invece una condotta gravemente colposa ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura restrittiva della libertà personale. Evidenzia come nulla fosse stato dichiarato dall'imputato, trinceratosi dietro la facoltà di non rispondere, in sede di interrogatorio di garanzia in ordine al versamento del danaro e alle relazioni intrattenute con i funzionari della provincia con cui aveva contatti continuativi, dovendosi desumere dalla mancata collaborazione con gli organi inquirenti e dal silenzio serbato al riguardo profili di dolo o colpa grave, costituiti daella mancata rappresentazione di specifiche circostanze idonee a prospettare una logica spiegazione della condotta in contestazione, tale da caducare il valore indiziante degli elementi a suo carico 3. Con memoria del 6.10.2022 il difensore dell'imputato ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, rilevando come le sentenze citate dal Ministero ricorrente in relazione al dies a quo per la proposizione del ricorso per riparazione per ingiusta detenzione non avessero nulla a che vedere, attenendo al ricorso per cassazione del Pubblico Ministero e non già all'appello, con la fattispecie in esame, e come l'ordinanza impugnata avesse correttamente scisso le questioni attinenti al giudicato sostanziale, quali l'utilizzabilità delle intercettazioni, da quelle relative al giudicato formale, attinenti al termine per la proposizione del ricorso per riparazione da ingiusta detenzione. Sostiene in ogni caso che sentenza della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del P.M. fosse astrattamente impugnabile con il rimedio del ricorso per cassazione, onde il suo passaggio in giudicato, ovverosia l'irrevocabilità ai sensi dell'art. 315 c.p.p. della statuizione assolutoria contenuta nella sentenza di primo grado, coincideva con lo spirare dell'ultimo giorno previsto per la eventuale impugnazione della medesima cadente, nel caso, alla data del 08.01.2017 (sentenza depositata il 24.10.2016), come attestato dal cancelliere, dovendosi perciò il ricorso per riparazione da ingiusta detenzione ritenersi in quanto depositato il 27.07.2018 e, dunque, entro il biennio, tempestivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. Il ragionamento seguito dal Ministero ricorrente in ordine al computo del termine fissato per la proposizione dell'istanza di equa riparazione è in sé fallace, venendo con esso integralmente obliterato il disposto dell'art. 315 cod. proc. pen. che àncora al momento in cui la pronuncia di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile il decorso del biennio ivi previsto a pena di decadenza. Se è vero che la rinuncia al gravame validamente proposta determina l'immediata estinzione del rapporto processuale cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 42315 del 02/05/2016, Rv. 268463), ciò non toglie che è all'interno del meccanismo processuale relativo ad un procedimento pendente che il fenomeno estintivo spiega i suoi effetti. Non può invero prescindersi dal rilievo che fino alla definizione del processo di appello, la sentenza di assoluzione impugnata dal Procuratore della Repubblica era sub judice, e che solo a seguito della decisione assunta dalla Corte distrettuale si è cristallizzato il relativo verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale di Perugia nei confronti del Commodi, i cui effetti non possono tuttavia che decorrere dalla stessa declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per rinuncia della parte appellante, una volta spirati i termini per la sua stessa impugnazione. Ciò in linea con la previsione testuale dell'art. 315 cod. proc. pen. che impone la proposizione dell'istanza, a pena di inammissibilità, entro due anni "dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è diventata irrevocabile, o la sentenza di non luogo a procedere è diventata inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione", non essendo consentito estendere, a fronte di un'elencazione tassativa, le cause di inammissibilità ad ipotesi non espressamente disciplinate dalla legge. Del resto, tale atto abdicativo, costituendo una causa di improcedibilità e perciò di inammissibilità sopravvenuta, non incide, a differenza delle cause di inammissibilità originarie (quale avrebbe potuto essere in ipotesi l'intempestività del gravame), sulla corretta instaurazione del giudizio di impugnazione ritualmente incardinatosi con l'atto di appello, sul quale il giudice del gravame era comunque chiamato a pronunciarsi determinando la decorrenza degli effetti della statuizione contenuta nella sentenza impugnata dinanzi a sè, ma comportava ciò nondimeno una preclusione processuale che impediva all'organo investito dell'impugnazione non solo di pronunciarsi sul merito, ma ancor prima di conoscere ed esaminare eventuali cause di estinzione del reato. Non vale opporre così come fa il Ministero ricorrente le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato che la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame (Sez. 2, Sentenza n. 25020 del 17/05/2012, Vasile, Rv. 253078; Sez. 6, Sentenza n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671; Sez. 5, Sentenza n. 18714 del 22/04/2022, Rv. 283164): le suddette decisioni afferiscono al diverso tema della revoca della rinuncia formalizzata successivamente alla dichiarazione abdicativa da parte dell'impugnante che, attesa l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali ancorché unilaterali di natura ricettizia, quale si configura la rinuncia all'impugnazione, è improduttiva di effetti (cfr. sul punto, nella motivazione, Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, 262682, nonché, espressamente, Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671) rispetto a quelli già prodottisi sul rapporto processuale, senza tuttavia escludere in alcun modo la necessità di una pronuncia da parte del giudice investito del gravame che definisca il giudizio di secondo grado introdotto dall'impugnativa poi rinunciata. Peraltro, deve aggiungersi con riferimento al caso di specie, la preclusione in cui è comunque incorso il Ministero ricorrente in ordine alla devoluzione della questione relativa alla tempestività dell'istanza di equa riparazione, derivante dall'autorità del giudicato formatosi sull'ordinanza resa dalla Corte di appello di Perugia in data 2.10.2019 che aveva rigettato l'istanza del Commodi, poi travolta dall'annullamento disposto da questa Corte a fronte del rilevato vizio motivazionale. Ed invero la prima sentenza della Corte umbra, involgendo il merito della pretesa risarcitoria che aveva ritenuto non accoglibile, aveva implicitamente ritenuto la tempestività del ricorso senza che il punto abbia formato oggetto di alcuna impugnativa da parte del Ministero che rivestiva in quella fase processuale la veste di parte resistente. Soccorre al riguardo il divieto sancito dall'art. 627, quarto comma cod. proc. pen. in forza del quale "non possono proporsi nel giudizio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari", che ha portata inequivocabilmente preclusiva, in ragione dell'estensione dell'autorità della cosa giudicata al dedotto ed al deducibile, all'eccezione di intempestività dell'istanza di equa riparazione introdotta solo all'esito del giudizio di rinvio con la presente impugnativa dall'odierna ricorrente. Nè può essere invocato in senso contrario il principio affermato in un risalente arresto di questa Corte, secondo il quale la mancata rilevazione da parte del giudice di cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione), non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità (Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001, Rv. 219615). Ed invero la suddetta pronuncia, nel ribadire come l'autorità del giudicato copra il dedotto ed il deducibile, ha ritenuto quale unico limite preclusivo, anche al fine di mettere un punto in termini ostativi a quella che era fino ad allora una "generalizzata prassi tacitamente ammissiva della proponibilità di ricorsi, in materia di riparazione, personalmente proposti", la sussistenza di un vizio formale così radicale da impedire alla radice la corretta instaurazione della pretesa risarcitoria ad opera delle parti private, diverse dall'imputato (cui era riconosciuto dal previgente testo dell'art. 613 cod. proc. pen. la possibilità di proporre ricorso per cassazione personalmente), cui è imposto il patrocinio tecnico di avvocati cassazionisti, impedendo l'insorgere, come precisato nella motivazione, di un'aspettativa da parte del ricorrente fondata, come era avvenuto nel caso di specie, sull'implicito contenuto della precedente decisione, circa la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso per cassazione senza rappresentanza di avvocato iscritto nell'apposito albo speciale di questa Corte. Peraltro, anche a non volere ritenere estensibile al procedimento per equa riparazione la disposizione processual penalistica di cui all'art. 627, quarto comma cod. proc. pen. deve in tal caso osservarsi, come ritenuto da buona parte della dottrina e già affermato anche da questa Corte, che trattasi di procedimento cui, avendo ad oggetto questioni attinenti ad interessi economici inserite per ragioni di sedes materiae nell'ordinamento processuale penale, deve riconoscersi prevalente natura civilistica, nel senso che, laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia con esso incompatibile, trovano applicazione i principi del processo civile (si vedano, fra le altre, le sentenze 5 ottobre 2000 n. 4549, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219251; 18 dicembre 1998 n. 3707, Nourredine, Rv. 213145, nonché per una ampia disquisizione sull'inutilizzabilità dei principi processual penalistici per la soluzione dei problemi che riguardano aspetti del procedimento estranei alla pretesa punitiva dello Stato Sez. 4, Sentenza 41081 del 13/10/2010, non mass.). Applicando i principi del processo civile è, pertanto, onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costituitivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo ed il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda (Sez. 4, Sentenza n. 3682 del 17/12/1998, P.C. in proc. Fancello, Rv. 212290; Sez. 4, Sentenza n. 922 del 22/06/1994, Min. Tesoro in proc. Marchesi, Rv. 199691), tra i quali certamente rientra quello, deducibile in forma di eccezione, della tempestività del ricorso contente la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione. Onere al quale il Ministero ricorrente si è all'evidenza sottratto, sia rimanendo assente nel procedimento dinanzi al giudice della riparazione, sia omettendo di proporre ricorso incidentale per cassazione (non contemplato dalla normativa processual penalistica ma vigente nell'ordinamento processuale civile) a fronte dell'impugnativa innanzi a questa Corte proposta in via principale dall'istante, rimasto soccombente nel giudizio incardinato davanti alla Corte distrettuale umbra. Ne consegue, in conformità al principio già affermato da questa Corte secondo il quale nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull'onere della prova (Sez. 4, Sentenza n. 2422 del 13/12/2011, Rv. 251737), che la questione non possa essere per la prima volta devoluta nei confronti della pronuncia resa in sede di rinvio per effetto dell'annullamento della prima pronuncia, con la conseguente inammissibilità del ricorso in questa sede. Ne deriva, pertanto, che è dalla sentenza resa in data 14.7.2016 con cui la Corte di appello ha dichiarato "inammissibile per rinuncia l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Perugia in ordine alle pronunce assolutorie" che deve, una volta decorso il termine per la sua impugnazione coincidente con il dies a quo per la proposizione dell'istanza di equo indennizzo, essere computato il termine di due anni previsto a pena di decadenza dall'art. 315 cod. proc. pen.. Conseguentemente il ricorso depositato dal Commodi in data 27.7.2018, deve ritenersi a tutti gli effetti tempestivo, essendo a tale data ancora in corso i termini per l'impugnazione della pronuncia resa dalla Corte perugina, pubblicata il successivo 24.10.2016, ovverosia decorso il termine di 90 giorni fissato per il deposito della motivazione, come del resto risulta dall'attestazione della Cancelleria in calce alla sentenza. 2.11 secondo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Priva di pregio è la definizione di "carenza sostanziale" di una pronuncia assolutoria nel merito laddove l'imputato è stato assolto dai reati in contestazione, sia pure a seguito della ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice di primo grado, del compendio intercettato, con la formula piena "perché il fatto non sussiste" o "perché il fatto non sussiste". Da tale esito processuale deriva invero la sua piena legittimazione alla proposizione della richiesta di equo indennizzo, a nulla rilevando che le conversazioni siano state invece dichiarate utilizzabili dal giudice di secondo grado, pronunciatosi nel merito soltanto sui capi della sentenza impugnati e non rinunciati dal Pubblico Ministero, necessariamente diversi dalle imputazioni elevate nei confronti dell'istante. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che l'assoluzione pronunciata nei confronti deh'iclucetneing in relazione al reato sub T), concernente la contestazione di corruzione impropria per aver in concorso con il Brunelli versato un compenso in danaro ai funzionari che avevano affidato alla società [OSCURATO:PERSONA] lavori di bitumatura stradale, con la formula perché il fatto non è previsto come reato non rivestendo costui la qualifica di pubblico ufficiale non consente di ritenere indebita la dazione di danaro, deve rilevarsi come, al netto di ogni ulteriore rilievo, il Ministero ricorrente non chiarisca come l'omessa risposta all'interrogatorio di garanzia da parte , dell'imputato abbia potuto ingenerare l'errore dei giudici della cautela, ovvero quali argomenti decisivi questi avrebbe potuto spendere al fine di evitare l'emissione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale in relazione al versamento di danaro. Muovendo dalla premessa secondo la quale la colpa discende da una condotta . di natura positiva e non da un fatto omissivo, non emerge, invero, dal ricorso da quali elementi scaturisse il contributo causale da costui fornito, nella legittima scelta defensionale improntata al principio nemo tenetur se detergere, nell'aver taciuto circostanze ove a lui note che avrebbero potuto rivelarsi utili alle indagini, ai fini dell'emissione della misura cautelare. Al di là del rilievo che in forza delle modifiche introdotte dal d. Igs. 8.11.2021 n.118 al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, terzo comma lett. b) non non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, Sentenza n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241), va comunque osservato che anche in forza dell'interpretazione della norma già invalsa antecedentemente in seno a questa Corte è stato escluso che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, in quanto costituente legittimo esercizio del diritto di difesa, possa assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave all'infuori del caso in cui l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325): principio questo che nella sua puntuale declinazione comporta l'individuazione tanto delle circostanze cui è riferita la condotta reticente, quanto del nesso eziologico corrente tra il suddetto comportamento e l'ingiusta detenzione, a tal fine occorrendo stabilire se i fatti taciuti fossero rilevanti, idonei cioè ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del p