CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43362/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-e-~c4ge-a4e-ig-aFt4-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vaccarella Antoni8 avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto volti a lamentare la mancata motivazione sulla continuazione dei reati e sul concorso formale dei reati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/e • 021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]