CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibileil ricorso;lette le conclusioni del difensore che si è riportato ai motivi scritti chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025 la Corte d'appello di Napoli, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di incompetenza dellaCorte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione e, in subordine, la richiestadi perimetrazione dell'ordine di demolizione, disposto con la sentenza irrevocabileemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2014, riformata, in parte,dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 26 settembre 2017, irrevocabilel'8 marzo 2019, alle sole opere oggetto di giudicato, con esclusione degli ulterioriampliamenti.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto tempestivo ricorso affidato a due motivi di seguito enunciati.2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione degli articoli 666 e 669cod. proc. pen., 111 Cost., e il correlato vizio di motivazione in relazione al rigettodella questione preliminare relativa alla eccepita incompetenza, quale giudicedell'esecuzione, della Corte d'appello di Napoli, in favore del Tribunale di TorreAnnunziata.Si deduce che, con la sentenza di condanna, la Corte d'appello di Napoli,nel riqualificare fatto nella fattispecie di cui all'art. 181, comma 1, nel d.lgs n. 42del 2004, si sarebbe limitata a una mera applicazione del disposto della sentenzadella Corte Costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016 avente efficacia ex tunc, conla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, senza effettuarealcuna valutazione nel merito, di talché, trattandosi di una modifica quod poenam,quali quelle possibili anche in sede di esecuzione, la competenza in sede esecutivaandava incardinata innanzi al Giudice di primo grado.2.2. Con il secondo, articolato motivo deduce violazione degli artt. 666 esegg. cod. proc. pen., e 8 CEDU e vizio di motivazione in relazione al rigetto delmotivo posto a base dell'incidente di esecuzione ed avente ad oggetto laperimetrazione dei corpi di fabbrica da demolire, resasi necessaria a seguito delladeclaratoria di improcedibilità della SCIA da parte del Comune di Boscoreale, cheaveva bloccato l'esecuzione dei lavori di autodemolizione, al fine di escludere gliulteriori ampliamenti non contemplati dal giudicato e strutturalmente autonomirispetto ai primi manufatti.In sintesi sostiene la difesa che l'ordinanza sia viziata in quanto sposaacriticamente le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, secondoil quale l'opera di demolizione dovrebbe riguardare anche i corpi di fabbrica nonoggetto del giudicato, mentre non spiega per quali ragioni non fossero accoglibilile conclusioni del consulente tecnico di parte, che ha evidenziato l'autonomiastrutturale delle nuove opere rispetto al corpo di fabbrica di 90 m quadri oggettodella sentenza definitiva; dato quest'ultimo che si trae altresì dalla circostanza checon riferimento all'ampliamento sia stato incardinato un nuovo procedimentopenale, definito con decreto di archiviazione, nell'ambito del quale il precedentecorpo di fabbrica abusivo non risulta minimamente citato né contemplato.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del4 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché affidato amotivi sia specifici che manifestamente infondati. Secondo il PG, sotto il primoprofilo i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già disattese dalla Corted'appello, in difetto di un confronto con le argomentazioni sviluppate nelprovvedimento impugnato; sotto il secondo profilo è esclusa qualsiasi violazionedi legge e vizio motivazionale, in tema di determinazione della competenza cosìcome in relazione alle ragioni per le quali è stato disatteso il contenuto dellarelazione del consulente tecnico di parte, la Corte avendo risposto conargomentazioni giuridicamente corrette, logiche ed esaurienti, dunque scevre davizi rilevabili in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.2.1. Va rilevato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte,richiamato anche dalla Corte di merito, in applicazione del disposto dell’art.dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., spetta al giudice di appello, e non a quellodi primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quandola sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n.26692 del 23/05/2013, Rv. 256047 - 01). Detta norma prevede appunto che"quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato oriformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizionicivili, è competente il giudice di primo grado"; in tal modo la competenza delgiudice dell'esecuzione viene fissata in base al contenuto della decisione assuntanel grado d'impugnazione se di conferma o meno della pronuncia di primo grado,ovvero di riforma limitata alla sola pena, nel senso che, quando ricorrono questecondizioni, la competenza resta in capo al giudice di primo.Si radica, invece, in capo al giudice di appello la competenza a provvederequale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di secondo grado operi unarielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un interventoconcretamente riformatore anche quanto esso abbia incidenza sulla misura dellapena, prodotta non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez.1, n. 18850 del 25/05/2020, Rv. 279330 - 01; sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017,P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833; sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994,confl. comp. in proc. Comandi, Rv. 196548, in tema di riconoscimento dellecircostanze attenuanti; sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, confl. comp. in proc. Calì,Rv. 188801; sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc. Orofino, Rv.223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, di esclusione dellecircostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, oppure diapplicazione della continuazione tra più reati sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Pgin proc. Morelli, Rv. 270833; sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 confl. comp. in proc.Sciannamea, Rv. 264508; sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pm in proc. Leo, Rv.264541; in tema di comparazione tra circostanze eterogenee sez. 1, n. 1850 del06/03/1997, Barbara, Rv. 207320).La competenza in executivis del giudice d'appello è stata da ultimoaffermata anche in relazione all'ipotesi in cui abbia diversamente qualificato unacircostanza aggravante, riconosciuta nella sentenza di primo grado, pur avendo indispositivo confermato integralmente la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 18850 del25/05/2020, Rv. 279330 - 01)2.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi,considerato che nel caso in esame la rideterminazione della pena, è intervenuta aseguito della diversa qualificazione di uno dei reati per i quali era intervenuta lacondanna nel primo grado del giudizio, restando irrilevante la circostanza che taleriqualificazione sia correlata all'intervento del giudice delle leggi, posto checomunque ha importato la rielaborazione del giudizio e l'individuazione delladisposizione di legge da applicare al caso specifico. Non sottaciuto che, in ognicaso, la tesi difensiva in merito all'asserito automatismo e all'assenza di attivitàvalutativa, ulteriore e diversa rispetto alla mera rideterminazione del trattamentosanzionatorio, appare affidata a una valutazione del contenuto della sentenza dellaCorte d'appello non allegata al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.3. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.3.1. La Corte di merito ha motivato il rigetto dell'istanza di delimitazionedell'ordine di esecuzione alle sole opere oggetto di giudicato in ragione dellaabusività delle ulteriori opere realizzate in ampliamento dell'originario manufattoabusivo, costituite da un'estensione del corpo di fabbrica nella misura di ulteriori80 m quadri, nonché di vari patii costruiti in adiacenza, opere tutte strutturalmentee funzionalmente collegate al primo manufatto di cui rappresentano uncompletamento e una prosecuzione. Si è evidenziato altresì che, con pregressaordinanza del 6 novembre 2023, la Corte aveva già respinto l'istanza disospensione o revoca dell'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;che l'autorizzazione all'autodemolizione successivamente rilasciata dalla ProcuraGenerale il 6 marzo 2024, contemplava la demolizione dell'opera abusiva nellecondizioni in cui la stessa si trovava e dunque anche delle opere ulteriormenterealizzate, giacché nella stessa era precisato che doveva eseguirsi osservando ilprogetto di abbattimento precedentemente redatto dal consulente tecnicod'ufficio, anche incaricato della vigilanza sui lavori, progetto redatto a seguito diun accurato sopralluogo che aveva distinto gli ampliamenti e gli aumentivolumetrici dell'abuso originario dagli ulteriori volumi abusivi edificati in altra zonadel medesimo fondo, questi ultimi funzionalmente e strutturalmente indipendentidal manufatto; che era irrilevante la circostanza che in relazione all'abusivoampliamento di 80 m quadri realizzato in aderenza al corpo di fabbrica abusivooggetto di giudicato fosse stata invece disposta l'archiviazione per essersi i reatiestinti per prescrizione.3.2. La decisione, ampiamente e coerentemente argomentata in fatto e indiritto, è corretta e in linea con la giurisprudenza di legittimità.L'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «Per le opereabusive di cui al presente articolo ...», cioè per gli interventi eseguiti in assenza dipermesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, «... il giudice,con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizionedelle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».L'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza dicondanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzioneripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale, con effettisul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso,con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «pena»nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del21/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850).Ha poi a oggetto l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventualiaggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna,integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia ilmanufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie ecomplementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa ilcarattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, Rv.286887 - 01; Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831-01; di recente, si v. anche Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata).E' stato ripetutamente affermato che qualsiasi intervento effettuato su unacostruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso,costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovoreato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anchetale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si intervienesia stato costruito legittimamente (Si veda da ultimo Sez. 3, n. 10054 del22/01/2025 Rv. 287658 - 01, che ha ritenuto l'ordine di demolizione debba essereesteso all'intero manufatto abusivo ancorché il giudicato si riferisca alla solasopraelevazione di una costruzione anch'essa realizzata “sine titulo”; nonché Sez.3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349). Si veda anche Sez. 3, n. 41079del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 - 01, per cui integra il reato contravvenzionaleprevisto dall'art. 44, Comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laprosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguitasuccessivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivoall'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti (in applicazionedi tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato eraipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori nonnecessitavano del permesso di costruire).3.3. Nelle sentenze gemelle n. 869, 870 e 871 del 14/12/2023, dep. 2024,di cui solo la prima massimata con Rv. 285733-01, questa Sezione, dopo averricostruito la disciplina, dato conto degli approdi della giurisprudenzaamministrativa, e preso motivatamente le distanze da un unico precedente rimastoisolato Sez. 3, n. 19424 del 09/01/2023, Sorrentino, non massimato, ha affermatoil seguente principio di diritto, peraltro già consolidato nella giurisprudenza:«L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art.31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi diprosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto perprescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era statorevocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella suainterezza». Tale impostazione ha avuto ulteriore seguito nelle successive sentenzedi questa Sezione, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo, non mass. en. 690 del 11/10/2023, dep. 2024, Favicchio, non mass.In definitiva, l'abuso prescritto non è parificato all'abuso sanato nél'intervenuta sentenza di prescrizione, con la relativa revoca dell'ordine giudizialedi demolizione, determina la formazione di un giudicato favorevole all'imputato eda questi utilmente spendibile (da ultimo, la già richiamata Sez. 3, Sentenza n.37245 del 17/04/2024, Rv. 286887 - 01)3.4. La prospettazione difensiva di una evocata intangibilità, in quantoestranee al giudicato in esecuzione e oggetto di autonomo procedimentoconclusosi con un decreto di archiviazione a seguito di maturata prescrizione, delleopere di completamento, quali individuate dalla Corte di merito alla luce deisopralluoghi e degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio,incontestata la loro abusiva realizzazione e la stessa natura di ampliamentodell'immobile abusivo - le censure difensive, peraltro tutte in fatto, risultandopalesemente eccentriche giacché attinenti alla diversa prospettiva della fattibilitàtecnica della demolizione dei soli manufatti oggetto del giudicato - si pone pertantoin aperta antitesi con l'insegnamento ormai consolidato di questa Corte, da cui lamanifesta infondatezza del motivo.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimentononché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 25 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]