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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 24863/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 25809-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA A R.L.

N.823/2014, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2016 R.G.N. 970/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 25809/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25 luglio 2016 n. 645, la Corte d'appello di Firenze - sezione lavoro - accoglieva il gravame dell'Inps e riformava la sentenza del tribunale di Grosseto - sezione lavoro - che aveva accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] società agricola srl volta a richiedere il diritto all'esenzione contributiva in favore dei datori di lavoro agricoli previsto dall'art. 8 della legge n. 991/52, norma che il giudice di primo grado ha escluso che fosse stata implicitamente abrogata dalla legge n. 67/88 e ne aveva ritenuto la persistente vigenza anche ai sensi del d.lgs. 179/2009, accertando quindi, il diritto della società agricola a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi - relativamente alla quota parte a carico del datore di lavoro di cui all'art. 8 legge n. 991 cit. - e conseguentemente a ripetere le somme indebitamente versate a tale titolo dal settembre 2002 al settembre 2012, con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento di C 473.545,24.

A supporto della decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha, invece, ritenuto - in adesione all'orientamento della S.C. - che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 che fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del DPR n. 601/73 e in quanto la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva era stato abbandonato dal legislatore, proprio a partire dalla citata legge n. 67 del 1988; pertanto, il suddetto art. 8 della legge n. 991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett. d) del d.lgs. n. 179/09 (allegato 1), atteso il carattere meramente ricognitivo di quest'ultimo intervento legislativo (cfr.

Corte Cost. n. 346/10).

Avverso la sentenza della Corte d'appello, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] società agricola srl (nel frattempo subentrato alla società ricorrente) ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 8 della legge n. 991/52 e dell'art. 9 della legge n. 67/88 e ss.mm., in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto implicitamente abrogato l'art. 8 della legge n. 991/52, che riconosceva gli invocati sgravi contributivi a favore delle aziende agricole operanti in territori montani.

Con il secondo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 8 della legge n. 991/52 e della legge n. 179/09, in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto la natura meramente ricognitiva dell'art. 1 comma 3 lett. d) del d.lgs. n. 179/09, che, quindi, non poteva includere tra le norme "salvate" l'art. 8 legge n. 991 cit. (sugli sgravi in favore delle aziende agricole) che era stato già implicitamente abrogato dall'art. 9 della legge n. 67/88.

In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 per eccesso di delega, nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991/52 che è la norma di cui era stata chiesta l'applicazione in causa.

Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071. del 2018).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25809-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA A R.L. N.823/2014, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2016 R.G.N. 970/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25809/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25 luglio 2016 n. 645, la Corte d'appello di Firenze - sezione lavoro - accoglieva il gravame dell'Inps e riformava la sentenza del tribunale di Grosseto - sezione lavoro - che aveva accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] società agricola srl volta a richiedere il diritto all'esenzione contributiva in favore dei datori di lavoro agricoli previsto dall'art. 8 della legge n. 991/52, norma che il giudice di primo grado ha escluso che fosse stata implicitamente abrogata dalla legge n. 67/88 e ne aveva ritenuto la persistente vigenza anche ai sensi del d.lgs. 179/2009, accertando quindi, il diritto della società agricola a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi - relativamente alla quota parte a carico del datore di lavoro di cui all'art. 8 legge n. 991 cit. - e conseguentemente a ripetere le somme indebitamente versate a tale titolo dal settembre 2002 al settembre 2012, con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento di C 473.545,24. A supporto della decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha, invece, ritenuto - in adesione all'orientamento della S.C. - che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 che fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del DPR n. 601/73 e in quanto la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva era stato abbandonato dal legislatore, proprio a partire dalla citata legge n. 67 del 1988; pertanto, il suddetto art. 8 della legge n. 991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett. d) del d.lgs. n. 179/09 (allegato 1), atteso il carattere meramente ricognitivo di quest'ultimo intervento legislativo (cfr. Corte Cost. n. 346/10). Avverso la sentenza della Corte d'appello, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] società agricola srl (nel frattempo subentrato alla società ricorrente) ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 8 della legge n. 991/52 e dell'art. 9 della legge n. 67/88 e ss.mm., in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto implicitamente abrogato l'art. 8 della legge n. 991/52, che riconosceva gli invocati sgravi contributivi a favore delle aziende agricole operanti in territori montani. Con il secondo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 8 della legge n. 991/52 e della legge n. 179/09, in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto la natura meramente ricognitiva dell'art. 1 comma 3 lett. d) del d.lgs. n. 179/09, che, quindi, non poteva includere tra le norme "salvate" l'art. 8 legge n. 991 cit. (sugli sgravi in favore delle aziende agricole) che era stato già implicitamente abrogato dall'art. 9 della legge n. 67/88. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 per eccesso di delega, nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991/52 che è la norma di cui era stata chiesta l'applicazione in causa. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071. del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di con
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