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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 13779/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa in data 9 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli e i reati di cui alla sentenza emessa in data 29 aprile 2020 dalla stessa Corte di appello, e, per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del Luongo in anni tredici e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, censurando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

La competenza a provvedere sull'istanza è della Corte di appello di Napoli, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile, e di riforma sostanziale, è quella - suindicata - emessa in data 9 dicembre 2020.

3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività.

Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale è di 15 giorni, decorrenti, ai sensi del comma 2, lett. a), dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Nel caso di specie, l'ordinanza è stata comunicata al pubblico ministero in data 28 novembre 2022 e il ricorso per cassazione è stato depositato il 20 dicembre 2022, ben oltre il termine previsto dalla legge.

Alla tardività del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa in data 9 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli e i reati di cui alla sentenza emessa in data 29 aprile 2020 dalla stessa Corte di appello, e, per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del Luongo in anni tredici e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, censurando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. La competenza a provvedere sull'istanza è della Corte di appello di Napoli, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile, e di riforma sostanziale, è quella - suindicata - emessa in data 9 dicembre 2020. 3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale è di 15 giorni, decorrenti, ai sensi del comma 2, lett. a), dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Nel caso di specie, l'ordinanza è stata comunicata al pubblico ministero in data 28 novembre 2022 e il ricorso per cassazione è stato depositato il 20 dicembre 2022, ben oltre il termine previsto dalla legge. Alla tardività del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris