CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 09647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata l'imputato adduce un unico motivo incentrato sull'erronea qualificazione del fatto di reato contestatogli giacché la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la tentata estorsione ma la tentata violenza privata. 2. Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, è preliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto va ribadito che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373). Deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842). Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 3. Orbene, dando applicazione nel caso di specie ai principi sopra richiamati, deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere alla rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto sulla base dell'analisi della triade sopra indicata (imputazione-motivazione-ricorso) poiché già dalla lettura dell'imputazione si comprende che l'azione violenta fu diretta al conseguimento di un profitto e che solo la reazione posta in essere (e non, come dedotto, una carenza strutturale dell'azione) impedirono il verificarsi dell'evento. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così ciso in Ft ma, il 9 febbraio 2024 Il con igliere rel tore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] s Li [OSCURATO:PERSONA]