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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23520/2026

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tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ibl [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2833/2021 depositata il07/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi perottenere la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto in funzioneNumero registro generale 13670/2022Numero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 23520/2026Data pubblicazione 19/07/2026di giudice d’appello resa tra il medesimo e la [OSCURATO:SOCIETA]. con cui, inriforma di sentenza resa tra le parti dal locale Giudice di Pace, ha cosìprovveduto: «In parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riformadella sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 1046/2018 delGiudice di Pace di Taranto e dichiara che [OSCURATO:SOCIETA]. era debitrice neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 960,12 successivamenteversata con assegno in data 1/8/2018; 2) [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della differenza tra quantoliquidato al precedente n.1 del dispositivo e l’importo di euro 2.067,41ricevuto con assegno in data 1/8/2018», regolando per il resto le spese dilite.2. — IBL [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentaleinsistendo sull'eccezione di difetto dei requisiti per l'emissione del decretoingiuntivo opposto.3.- Successivamente, tra le parti sono intercorse trattative ed èintervenuta la transazione che ha definito la causa; pertanto con atto indata 16.6.2025 sottoscritto dai rispetti procuratori, hanno dichiarato dirinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio in ragionedell’accordo extragiudiziale raggiunto che prevede, tra le altre cose,l’abbandono del presente giudizio e la compensazione integrale delle spesedi lite.4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.

Le spese delgrado possono dichiararsi interamente compensate come richiesto.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.

Dichiaracompensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.06.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ibl [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2833/2021 depositata il07/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi perottenere la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto in funzioneNumero registro generale 13670/2022Numero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 23520/2026Data pubblicazione 19/07/2026di giudice d’appello resa tra il medesimo e la [OSCURATO:SOCIETA]. con cui, inriforma di sentenza resa tra le parti dal locale Giudice di Pace, ha cosìprovveduto: «In parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riformadella sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 1046/2018 delGiudice di Pace di Taranto e dichiara che [OSCURATO:SOCIETA]. era debitrice neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 960,12 successivamenteversata con assegno in data 1/8/2018; 2) [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della differenza tra quantoliquidato al precedente n.1 del dispositivo e l’importo di euro 2.067,41ricevuto con assegno in data 1/8/2018», regolando per il resto le spese dilite.2. — IBL [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentaleinsistendo sull'eccezione di difetto dei requisiti per l'emissione del decretoingiuntivo opposto.3.- Successivamente, tra le parti sono intercorse trattative ed èintervenuta la transazione che ha definito la causa; pertanto con atto indata 16.6.2025 sottoscritto dai rispetti procuratori, hanno dichiarato dirinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio in ragionedell’accordo extragiudiziale raggiunto che prevede, tra le altre cose,l’abbandono del presente giudizio e la compensazione integrale delle spesedi lite.4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese delgrado possono dichiararsi interamente compensate come richiesto. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiaracompensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.06.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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