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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 16449/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, annullava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 30/12/2025, confermando il vincolo reale limitatamente al capannone/officina censito al sub 3 e a due ulteriori capannoni non accatastati, tutti insistenti sulla particella 5072 del foglio 15 del catasto del Comune di Mondragone, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., indagato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 93, 95 del d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004. 1Il Tribunale del Riesame, nel confermare parzialmente la misura, riteneva sussistente il fumus commissi delicti in relazione ai manufatti menzionati, evidenziando come gli stessi fossero stati realizzati in assenza di titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico e di rispetto stradale. [OSCURATO:PERSONA] disattendeva le doglianze difensive circa la buona fede del ricorrente, detentore qualificato in forza di un contratto di locazione, osservando che tale contratto non menzionava i capannoni abusivi, circostanza da cui inferiva alternativamente la loro successiva edificazione o un doloso silenzio al momento della stipula.

Riteneva, altresì, sussistente il periculum in mora, ravvisando nella libera disponibilità dei beni il rischio concreto di protrazione dell'attività criminosa e di aggravamento delle conseguenze del reato, con particolare riferimento all'offesa al territorio e all'equilibrio ambientale.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo interessato, hanno proposto ricorso per .cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 c.p.p., nonché la motivazione apparente e il travisamento del fatto in ordine al "fumus soggettivo".

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia illegittimamente presunto la mala fede della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., invertendo l'onere della prova, senza considerare che, quale conduttrice, aveva fatto legittimo affidamento sulla regolarità urbanistica dell'area.

Si contesta l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "eseguito opere", ritenendolo apodittico e privo di riscontro probatorio, in violazione dell'art. 27 Cost.

Si sostiene che il sequestro, in assenza di una rigorosa prova della mala fede, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 1 Prot. 1 CEDU. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora.

Si argomenta che il Tribunale avrebbe confermato il vincolo sulla base di un "aggravio ambientale" meramente astratto, omettendo il doveroso bilanciamento con la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

La misura sarebbe sproporzionata, in quanto paralizza un'intera attività d'impresa per manufatti accessori, senza esplorare alternative meno afflittive come la facoltà d'uso.

Si citano a sostegno del motivo Sez. 3, n. 47120 del 27/11/2023; Sez. 3 n. 5824 del 9/2/2024; Sez. 4, n. 32675 del 25/7/2023; Sez. 3, n. 11215/2023; Sez. 4, n. 18278/2023 e Corte Edu, Paulet c. [OSCURATO:PERSONA] (2014).

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione del principio dr sussidiarietà del sequestro penale rispetto ai provvedimenti amministrativi.

Il ricorrente evidenzia che l'ordinanza comunale n. 6/2026, con cui è stata disposta la cessazione dell'attività commerciale, avrebbe già neutralizzato ogni pericolo, rendendo il vincolo penale una misura superflua e priva di attualità.

Si richiamano nuovamente Sez. 3, n. 47120/23; Sez. 3 n. 5824/2024 nonché Sez.

U, 28 aprile 2016, n. 18954 indicata anche come sentenzaSpinelli.

Il mantenimento del sequestro, si afferma, impedirebbe persino le operazioni di sgombero e di ripristino, configurando un ostacolo all'ottemperanza degli stessi ordini amministrativi.

Si assume che, in presenza di un'attività già interdetta, il mantenimento del vincolo violerebbe i principi di "proporzionalità" e del "minimo sacrificio necessario".

Si richiamano sul punto principi che si assumono enunciati dalla predetta sentenza delle Sez.

U.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione di legge e il "travisamento del dato tecnico-costruttivo" in relazione agli artt. 3 e 44 del d.P.R. 380/01.

Si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente qualificato come "capannoni" delle mere strutture metalliche autoportanti del tipo "Cantilever", semplicemente poggiate al suolo e prive di fondamenta, le quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, non integrerebbero il concetto di "nuova costruzione" e rientrerebbero nell'edilizia libera. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di valutare la consulenza tecnica di parte che ne attestava la natura precaria e amovibile, incorrendo in un vizio di motivazione su una prova decisiva.

Si richiamano, a sostegno dei motivi, Sez. 3, n. 4512 del 1/2/2024, Sez. 3 n. 41258 del 12/10/2023 e Sez. 4, n. 32675/2023.

3. Con memoria trasmessa in data 14/4/2026, la difesa ha chiesto raccoglimento dei ricorso precisando che i riferimenti giurisprudenziali inseriti nell'impugnazione, come segnalato dal P.G. nella requisitoria, erano errati, benché i principi richiamati costituiscano effettivamente espressione di consolidati orientamenti di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili risultando articolati in motivi non consentiti o manifestamente infondati, connotandosi anche per il continuo richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti. 1.1 Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge.

In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività4 degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 1.2 È stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 41206 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).

In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia; Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi).

2. Tanto premesso il primo motivo è generico e comunque le censure che veicola esulano dal controllo demandato a questa Corte.

Il Tribunale ha rilevato che sulla particella 5072 insistevano due manufatti abusivi, oggetto di richieste di permesso di costruire mai rilasciato e di due capannoni utilizzati per il deposito del materiale, per i quali non si riscontravano né richieste di condono né procedure di accatastamento.

Ha, quindi, spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che il capannone officina e degli altri due adibiti a deposito costruiti in aderenza dovessero essere stati realizzati dalla società locataria, non rinvenendosi traccia di tali strutture nel contratto di locazione.

La mancanza menzione nel contratto e la strumentalità con l'attività d'impresa della locatoria, quindi, costituiscono le premesse fattuali che determinano l'attribuzione dell'abuso all'imputato e alla sua società.

Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che in nessun caso sarebbe configurabile la buona fede di [OSCURATO:PERSONA], risultando incompatibile il prospettato affidamento sulla regolarità urbanistica dell'area con l'omessa menzione degli organismi edilizi in sequestro nel contratto di locazione. 2.1 Fermo restando che il giudice del riesame, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezzadell'accusa (Sez. 5, n. 34997 del 18/09/2025, Maciejewska; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci,vRv. 276015 - 01), non è dato comprendere, dalla lettura del ricorso, perché il ragionamento probatorio del Tribunale determinerebbe un deficit motivazionale tale che rende la motivazione apparente. 2.2 Come lucidamente osservato da Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017 (dep. 2018), Castiglia, "il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità...II fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale.

Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi.

Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata". 2.3 In altri termini, così calando tali principi al caso in esame, le censure difensive non spiegano perché le premesse fattuali valorizzate dal Tribunale non giustifichino il processo abduttivo contestato.

3. Valgono per il secondo motivo le considerazioni appena espresse, postulando le critiche formulate, lungi dal prospettare la violazione di legge denunziata, una mera e non consentita rilettura del materiale probatorio.

Il Tribunale del riesame ha ancorato il pericolo di reiterazione e di aggravio delle conseguenze dei reati ipotizzati rilevando che l'attività imprenditoriale era in essere e che le dimensioni degli immobili abusivi rendevano concreto e attuale il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale nonché il pericolo di incremento del carico urbanistico.

Tale percorso argomentativo è contestato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] richiamando pronunce giurisprudenziali inesistenti: 5non esiste la sentenza n. 47120 del 21/11/2023 della Sezione 3, risultando quel numero di sentenza assegnato a una decisione della Sezione 6 relativa a una condanna per droga; non esiste una sentenza n. 5824 del 9/2/2024 della Sezione 3 e, comunque, la sentenza 5824 del 12/11/2024, dep. 2025, è relativa a un incidente di esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena mentre quella n. 5824 del 27/11/2023, dep. 2024, è una decisione della Sezione 1 relativa al porto ingiustificato di un coltello a serramanico; non esiste la sentenza della Sez. 6, n. 32675 del 25/7/2023, risultando con quel numero di sentenza una decisione della Sez. 4 del 28/6/2023 relativa a un'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di depenalizzazione; considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte per Sez. 3, n. 11215/2923, corrispondendo a quegli estremi una sentenza della Sezione 1, del 24/2/2023, relativa all'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza; la sentenza CEDU richiamata censura "la portata limitata del riesame di un ordine di confisca del salario proveniente da un impiego ottenuto per mezzo di un passaporto falso" rilevando che la Corte d'appello si era chiesta solo se l'ordine corrispondesse all'interesse pubblico e non se esso preservasse il giusto equilibrio tra i diritti di proprietà e l'interesse pubblico.

Nel caso in esame, invece, risulta palese il collegamento fra la disponibilità dell'area e l'offesa agli interessi tutelati dalle norme incriminatrici.

Privo del requisito della decisività è, poi, il ripetuto richiamo all'ordinanza sindacale n. 6/2026, risultando dalla stessa allegazione difensiva che avverso il provvedimento è stato proposto ricorso al TAR per cui l'efficacia dell'ordinanza è ancora sub iudice, così giustificando, a tacer d'altro, l'intervento del giudice penale.

Né, peraltro, maggiormente significativa sul punto risulta la "nota di chiarimento" inoltrata dalla difesa, che si limita a richiamare sentenze che enunciano la necessità che il sacrificio imposto debba essere proporzionale alla concretezza del pericolo, senza però precisare la ragione per cui, nel caso di specie, una tale relazione non sarebbe configurabile.

4. Le considerazioni innanzi esposte rivelano la manifesta inammissibilità anche del terzo motivo, anch'esso incentrato sull'ordinanza sindacale n. 6/2006 e sull'incidenza che assumerebbe sulla configurazione dei pericula.

Per il resto il motivo persevera nel richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti venendo, ad esempio, richiamata Sez.

U., 28/4/2016 n. 18954, nel motivo indicata anche come "sentenza Spinelli".

Ebbene il n. 18954 è effettivamente assegnato a una sentenza delle Sezioni unite, la data della camera di consiglio è, però, quella del 31/3/2016, la data di deposito del 6/4/2016 e il ricorrente è Capasso.5.

Inammissibile risulta anche il quarto motivo, che, oltre a richiamare una sentenza di questa sezione e una della 4 inesistenti, risultando il numero 41258 del 2023 assegnato a un'ordinanza della Sez. 7 e il numero 32675 del 2023 relativo a una decisione sì della Sezione 4 ma relativa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con deposito in data 27/7/2023, afferente alla depenalizzazione del reato di cui "all'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285", enuncia un principio di diritto privo di fondamento, non avendo carattere dirimente, ai fini della determinazione del regime autorizzatorio, le modalità di ancoraggio del manufatto al suolo (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636 - 01; Sez. 3, n. 38073 del 10/10/2002, Onnnitel in proc.

Colao, Rv. 222907 - 01; Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini, Rv. 234325 - 01), e, comunque, non in grado di travolgere l'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale disatteso la relazione del c.t.p. sottolineando le dimensioni degli organismi edilizi.

Addirittura contrario alle posizioni della difesa risulta l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella nota di chiarimento, difettando, per la qualificazione dei manufatti in termini di opere precarie, la temporaneità delle esigenze imprenditoriali che le strutture in sequestro soddisfacevano.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei ricorrenti sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, annullava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 30/12/2025, confermando il vincolo reale limitatamente al capannone/officina censito al sub 3 e a due ulteriori capannoni non accatastati, tutti insistenti sulla particella 5072 del foglio 15 del catasto del Comune di Mondragone, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., indagato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 93, 95 del d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004. 1Il Tribunale del Riesame, nel confermare parzialmente la misura, riteneva sussistente il fumus commissi delicti in relazione ai manufatti menzionati, evidenziando come gli stessi fossero stati realizzati in assenza di titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico e di rispetto stradale. [OSCURATO:PERSONA] disattendeva le doglianze difensive circa la buona fede del ricorrente, detentore qualificato in forza di un contratto di locazione, osservando che tale contratto non menzionava i capannoni abusivi, circostanza da cui inferiva alternativamente la loro successiva edificazione o un doloso silenzio al momento della stipula. Riteneva, altresì, sussistente il periculum in mora, ravvisando nella libera disponibilità dei beni il rischio concreto di protrazione dell'attività criminosa e di aggravamento delle conseguenze del reato, con particolare riferimento all'offesa al territorio e all'equilibrio ambientale. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo interessato, hanno proposto ricorso per .cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 c.p.p., nonché la motivazione apparente e il travisamento del fatto in ordine al "fumus soggettivo". Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia illegittimamente presunto la mala fede della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., invertendo l'onere della prova, senza considerare che, quale conduttrice, aveva fatto legittimo affidamento sulla regolarità urbanistica dell'area. Si contesta l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "eseguito opere", ritenendolo apodittico e privo di riscontro probatorio, in violazione dell'art. 27 Cost. Si sostiene che il sequestro, in assenza di una rigorosa prova della mala fede, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 1 Prot. 1 CEDU. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora. Si argomenta che il Tribunale avrebbe confermato il vincolo sulla base di un "aggravio ambientale" meramente astratto, omettendo il doveroso bilanciamento con la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. La misura sarebbe sproporzionata, in quanto paralizza un'intera attività d'impresa per manufatti accessori, senza esplorare alternative meno afflittive come la facoltà d'uso. Si citano a sostegno del motivo Sez. 3, n. 47120 del 27/11/2023; Sez. 3 n. 5824 del 9/2/2024; Sez. 4, n. 32675 del 25/7/2023; Sez. 3, n. 11215/2023; Sez. 4, n. 18278/2023 e Corte Edu, Paulet c. [OSCURATO:PERSONA] (2014). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione del principio dr sussidiarietà del sequestro penale rispetto ai provvedimenti amministrativi. Il ricorrente evidenzia che l'ordinanza comunale n. 6/2026, con cui è stata disposta la cessazione dell'attività commerciale, avrebbe già neutralizzato ogni pericolo, rendendo il vincolo penale una misura superflua e priva di attualità. Si richiamano nuovamente Sez. 3, n. 47120/23; Sez. 3 n. 5824/2024 nonché Sez. U, 28 aprile 2016, n. 18954 indicata anche come sentenzaSpinelli. Il mantenimento del sequestro, si afferma, impedirebbe persino le operazioni di sgombero e di ripristino, configurando un ostacolo all'ottemperanza degli stessi ordini amministrativi. Si assume che, in presenza di un'attività già interdetta, il mantenimento del vincolo violerebbe i principi di "proporzionalità" e del "minimo sacrificio necessario". Si richiamano sul punto principi che si assumono enunciati dalla predetta sentenza delle Sez. U. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione di legge e il "travisamento del dato tecnico-costruttivo" in relazione agli artt. 3 e 44 del d.P.R. 380/01. Si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente qualificato come "capannoni" delle mere strutture metalliche autoportanti del tipo "Cantilever", semplicemente poggiate al suolo e prive di fondamenta, le quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, non integrerebbero il concetto di "nuova costruzione" e rientrerebbero nell'edilizia libera. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di valutare la consulenza tecnica di parte che ne attestava la natura precaria e amovibile, incorrendo in un vizio di motivazione su una prova decisiva. Si richiamano, a sostegno dei motivi, Sez. 3, n. 4512 del 1/2/2024, Sez. 3 n. 41258 del 12/10/2023 e Sez. 4, n. 32675/2023. 3. Con memoria trasmessa in data 14/4/2026, la difesa ha chiesto raccoglimento dei ricorso precisando che i riferimenti giurisprudenziali inseriti nell'impugnazione, come segnalato dal P.G. nella requisitoria, erano errati, benché i principi richiamati costituiscano effettivamente espressione di consolidati orientamenti di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili risultando articolati in motivi non consentiti o manifestamente infondati, connotandosi anche per il continuo richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti. 1.1 Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività4 degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 1.2 È stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 41206 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia; Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi). 2. Tanto premesso il primo motivo è generico e comunque le censure che veicola esulano dal controllo demandato a questa Corte. Il Tribunale ha rilevato che sulla particella 5072 insistevano due manufatti abusivi, oggetto di richieste di permesso di costruire mai rilasciato e di due capannoni utilizzati per il deposito del materiale, per i quali non si riscontravano né richieste di condono né procedure di accatastamento. Ha, quindi, spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che il capannone officina e degli altri due adibiti a deposito costruiti in aderenza dovessero essere stati realizzati dalla società locataria, non rinvenendosi traccia di tali strutture nel contratto di locazione. La mancanza menzione nel contratto e la strumentalità con l'attività d'impresa della locatoria, quindi, costituiscono le premesse fattuali che determinano l'attribuzione dell'abuso all'imputato e alla sua società. Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che in nessun caso sarebbe configurabile la buona fede di [OSCURATO:PERSONA], risultando incompatibile il prospettato affidamento sulla regolarità urbanistica dell'area con l'omessa menzione degli organismi edilizi in sequestro nel contratto di locazione. 2.1 Fermo restando che il giudice del riesame, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezzadell'accusa (Sez. 5, n. 34997 del 18/09/2025, Maciejewska; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci,vRv. 276015 - 01), non è dato comprendere, dalla lettura del ricorso, perché il ragionamento probatorio del Tribunale determinerebbe un deficit motivazionale tale che rende la motivazione apparente. 2.2 Come lucidamente osservato da Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017 (dep. 2018), Castiglia, "il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità...II fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata". 2.3 In altri termini, così calando tali principi al caso in esame, le censure difensive non spiegano perché le premesse fattuali valorizzate dal Tribunale non giustifichino il processo abduttivo contestato. 3. Valgono per il secondo motivo le considerazioni appena espresse, postulando le critiche formulate, lungi dal prospettare la violazione di legge denunziata, una mera e non consentita rilettura del materiale probatorio. Il Tribunale del riesame ha ancorato il pericolo di reiterazione e di aggravio delle conseguenze dei reati ipotizzati rilevando che l'attività imprenditoriale era in essere e che le dimensioni degli immobili abusivi rendevano concreto e attuale il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale nonché il pericolo di incremento del carico urbanistico. Tale percorso argomentativo è contestato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] richiamando pronunce giurisprudenziali inesistenti: 5non esiste la sentenza n. 47120 del 21/11/2023 della Sezione 3, risultando quel numero di sentenza assegnato a una decisione della Sezione 6 relativa a una condanna per droga; non esiste una sentenza n. 5824 del 9/2/2024 della Sezione 3 e, comunque, la sentenza 5824 del 12/11/2024, dep. 2025, è relativa a un incidente di esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena mentre quella n. 5824 del 27/11/2023, dep. 2024, è una decisione della Sezione 1 relativa al porto ingiustificato di un coltello a serramanico; non esiste la sentenza della Sez. 6, n. 32675 del 25/7/2023, risultando con quel numero di sentenza una decisione della Sez. 4 del 28/6/2023 relativa a un'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di depenalizzazione; considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte per Sez. 3, n. 11215/2923, corrispondendo a quegli estremi una sentenza della Sezione 1, del 24/2/2023, relativa all'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza; la sentenza CEDU richiamata censura "la portata limitata del riesame di un ordine di confisca del salario proveniente da un impiego ottenuto per mezzo di un passaporto falso" rilevando che la Corte d'appello si era chiesta solo se l'ordine corrispondesse all'interesse pubblico e non se esso preservasse il giusto equilibrio tra i diritti di proprietà e l'interesse pubblico. Nel caso in esame, invece, risulta palese il collegamento fra la disponibilità dell'area e l'offesa agli interessi tutelati dalle norme incriminatrici. Privo del requisito della decisività è, poi, il ripetuto richiamo all'ordinanza sindacale n. 6/2026, risultando dalla stessa allegazione difensiva che avverso il provvedimento è stato proposto ricorso al TAR per cui l'efficacia dell'ordinanza è ancora sub iudice, così giustificando, a tacer d'altro, l'intervento del giudice penale. Né, peraltro, maggiormente significativa sul punto risulta la "nota di chiarimento" inoltrata dalla difesa, che si limita a richiamare sentenze che enunciano la necessità che il sacrificio imposto debba essere proporzionale alla concretezza del pericolo, senza però precisare la ragione per cui, nel caso di specie, una tale relazione non sarebbe configurabile. 4. Le considerazioni innanzi esposte rivelano la manifesta inammissibilità anche del terzo motivo, anch'esso incentrato sull'ordinanza sindacale n. 6/2006 e sull'incidenza che assumerebbe sulla configurazione dei pericula. Per il resto il motivo persevera nel richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti venendo, ad esempio, richiamata Sez. U., 28/4/2016 n. 18954, nel motivo indicata anche come "sentenza Spinelli". Ebbene il n. 18954 è effettivamente assegnato a una sentenza delle Sezioni unite, la data della camera di consiglio è, però, quella del 31/3/2016, la data di deposito del 6/4/2016 e il ricorrente è Capasso.5. Inammissibile risulta anche il quarto motivo, che, oltre a richiamare una sentenza di questa sezione e una della 4 inesistenti, risultando il numero 41258 del 2023 assegnato a un'ordinanza della Sez. 7 e il numero 32675 del 2023 relativo a una decisione sì della Sezione 4 ma relativa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con deposito in data 27/7/2023, afferente alla depenalizzazione del reato di cui "all'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285", enuncia un principio di diritto privo di fondamento, non avendo carattere dirimente, ai fini della determinazione del regime autorizzatorio, le modalità di ancoraggio del manufatto al suolo (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636 - 01; Sez. 3, n. 38073 del 10/10/2002, Onnnitel in proc. Colao, Rv. 222907 - 01; Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini, Rv. 234325 - 01), e, comunque, non in grado di travolgere l'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale disatteso la relazione del c.t.p. sottolineando le dimensioni degli organismi edilizi. Addirittura contrario alle posizioni della difesa risulta l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella nota di chiarimento, difettando, per la qualificazione dei manufatti in termini di opere precarie, la temporaneità delle esigenze imprenditoriali che le strutture in sequestro soddisfacevano. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei ricorrenti sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P. P.Q.M
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