CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47246/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77 e Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 31 maggio 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con il quale è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che i due motivi di ricorso con i quali l'imputato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione della responsabilità per il reato contestato nonché per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sono totalmente privi dei requisiti di specificità, oltre che reiterativi delle doglianze proposte in sede di gravame e, comunque, versati in fatto. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 9,eonsigl. e e