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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 41403/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO svolta la re_lazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si é chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 12/3/2024, questa Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, ha convertito in appello ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen. il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Pavia di applicazione di misura cautelare, per inefficacia della misura conseguente ad asserita violazione del termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., formulata sul presupposto che il Tribunale, dopo aver ricevuto gli atti il 27/12/2023, aveva reso la decisione solo il giorno 8 gennaio 2024.

2. Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, decidendo sul gravame, ha confermato l'ordinanza genetica, ritenendo infondati gli assunti difensivi: il riesame era stato proposto il 22/12/2023 e, il successivo 27/12/2023, il Tribunale aveva fissato l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositando l'ordinanza di rigetto dell'impugnazione il giorno 8 gennaio 2024, entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, non dovendo in detto termine essere computati due giorni festivi (che ha indicato nel 5 e nel 6 gennaio 2024).

3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., rilevando che il giorno 5 gennaio 2024 non era festivo e che il termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sarebbe spirato proprio quel giorno, con conseguente inefficacia della misura.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

In materia di termini processuali, infatti, l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo».

Nella specie, la difesa ha erroneamente affermato che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., fosse scaduto il 5 gennaio 2024, laddove esso veniva a scadere, invece, il successivo 6 gennaio, quindi in un giorno festivo.

Con la conseguenza che il dies ad quem deve individuarsi nel successivo giorno non festivo, 8 gennaio 2024, stante la festività anche del 7 gennaio (una domenica).Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la decisione, infatti, è sì perentorio (art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.), ma esso deve essere calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il dies a quo, posto che il legislatore non ha stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola generale (sez. 5, n. 30248 del 13/6/2003, Liscai, Rv. 226382-01; sez.

F., n. 29344 del 10/8/2006, Alampi, Rv. 234371-01).

2. Pertanto, nella specie, tenuto conto che gli atti sono pervenuti al Tribunale il 27/12/2023 (come emerge da quanto riportato nel ritenuto in fatto dell'ordinanza di questa Sezione Quarta in data 12/3/2024, in difetto di allegazioni diverse da parte ricorrente), il decimo giorno sarebbe scaduto solo il 6 gennaio 2024 e, poiché sia il 6 che il 7 gennaio 2024, erano giorni festivi, la scadenza è stata correttamente individuata il giorno 8 gennaio 2024, primo non festivo, atteso che la scadenza in 'giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (sez. 2, n. 17434 del 13/1/2015, Prota, Rv. 263471-01; sez. 3, n. 9345 del 19/1/2024, D., RV. 286024-01).

Del tutto irrilevante, poi, deve considerarsi l'evidente refuso contenuto nell'ordinanza, laddove si indica erroneamente, quale giorno festivo (oltre al 6 gennaio 2024), il 5 gennaio invece del 7 gennaio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cos.

N. 186/2000), mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Deciso il 8 ottobre 2024.

La Consigliera est.

Il PreifJnte [OSCURATO:PERSONA] vere (?, LEPOSdT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO svolta la re_lazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si é chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 12/3/2024, questa Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, ha convertito in appello ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen. il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Pavia di applicazione di misura cautelare, per inefficacia della misura conseguente ad asserita violazione del termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., formulata sul presupposto che il Tribunale, dopo aver ricevuto gli atti il 27/12/2023, aveva reso la decisione solo il giorno 8 gennaio 2024. 2. Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, decidendo sul gravame, ha confermato l'ordinanza genetica, ritenendo infondati gli assunti difensivi: il riesame era stato proposto il 22/12/2023 e, il successivo 27/12/2023, il Tribunale aveva fissato l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositando l'ordinanza di rigetto dell'impugnazione il giorno 8 gennaio 2024, entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, non dovendo in detto termine essere computati due giorni festivi (che ha indicato nel 5 e nel 6 gennaio 2024). 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., rilevando che il giorno 5 gennaio 2024 non era festivo e che il termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sarebbe spirato proprio quel giorno, con conseguente inefficacia della misura. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. In materia di termini processuali, infatti, l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Nella specie, la difesa ha erroneamente affermato che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., fosse scaduto il 5 gennaio 2024, laddove esso veniva a scadere, invece, il successivo 6 gennaio, quindi in un giorno festivo. Con la conseguenza che il dies ad quem deve individuarsi nel successivo giorno non festivo, 8 gennaio 2024, stante la festività anche del 7 gennaio (una domenica).Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la decisione, infatti, è sì perentorio (art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.), ma esso deve essere calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il dies a quo, posto che il legislatore non ha stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola generale (sez. 5, n. 30248 del 13/6/2003, Liscai, Rv. 226382-01; sez. F., n. 29344 del 10/8/2006, Alampi, Rv. 234371-01). 2. Pertanto, nella specie, tenuto conto che gli atti sono pervenuti al Tribunale il 27/12/2023 (come emerge da quanto riportato nel ritenuto in fatto dell'ordinanza di questa Sezione Quarta in data 12/3/2024, in difetto di allegazioni diverse da parte ricorrente), il decimo giorno sarebbe scaduto solo il 6 gennaio 2024 e, poiché sia il 6 che il 7 gennaio 2024, erano giorni festivi, la scadenza è stata correttamente individuata il giorno 8 gennaio 2024, primo non festivo, atteso che la scadenza in 'giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (sez. 2, n. 17434 del 13/1/2015, Prota, Rv. 263471-01; sez. 3, n. 9345 del 19/1/2024, D., RV. 286024-01). Del tutto irrilevante, poi, deve considerarsi l'evidente refuso contenuto nell'ordinanza, laddove si indica erroneamente, quale giorno festivo (oltre al 6 gennaio 2024), il 5 gennaio invece del 7 gennaio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cos. N. 186/2000), mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 8 ottobre 2024. La Consigliera est. Il PreifJnte [OSCURATO:PERSONA] vere (?, LEPOSdT
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