CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 05451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati di cui a tre sentenze in essa specificamente indicate, determinando la pena complessiva per detti reati in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163, comma 3, cod. pen. (sospensione condizionale della pena). Rileva la difesa che detta richiesta era contenuta in una memoria depositata per la camera di consiglio e che la stessa era completamente ignorata dal Giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge per essere stato omesso il riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen., nonostante il richiedente al momento della commissione dei fatti di cui alle sentenze giudicate era infraventunenne e, quindi, il limite del beneficio debba ritenersi elevato, ai sensi del summenzionato disposto normativo, ad anni due e mesi sei. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Infondato è il rilievo, preliminare ed assorbente, di cui al primo motivo di impugnazione. Se è vero che il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, tra le quali solo alcune condizionalmente sospese, qualora ridetermini la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensione, può compiere quella valutazione richiesta dall'art. 164, primo comma, cod. pen. in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui formula il giudizio prognostico (Sez. 1, Ordinanza n. 11583 del 17/02/2006, Albanese, Rv. 233596), ovvero ha facoltà di concedere d'ufficio il beneficio laddove ne ricorrano i presupposti, è anche vero che non ha alcun obbligo in tal senso e che nel caso in esame la richiesta del ricorrente era formulata tardivamente. Invero, la richiesta di sospensione condizionale della pena era contenuta, come da verifica che ha effettuato questo stesso Collegio, in una memoria trasmessa con pec il 15 febbraio 2021, e quindi, rispetto all'udienza del 18 febbraio 2021, fuori del termine dei cinque giorni previsto per il deposito delle memorie nel caso di celebrazione delle udienze ex art. 127 cod. proc. pen. Pertanto, non se ne doveva tenere conto. E ciò considerato che l'atto depositato non costituiva documentazione a supporto della precedente istanza avente ad oggetto il riconoscimento dell'istituto della continuazione (si veda, al riguardo, Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444, secondo cui in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie), bensì estensione di detta istanza e, quindi, in sostanza domanda nuova (si veda sul punto Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768, secondo cui il giudice dell'incidente di esecuzione non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza). Ne consegue che in mancanza del rispetto del contraddittorio (non avendo il Pubblico ministero partecipato all'udienza e potuto esprimere il previsto parere sulla nuova richiesta, né avendo la parte chiesto un rinvio per acquisire detto parere), alcuna violazione è ravvisabile nel non avere il G.i.p. del Tribunale di Napoli tenuto conto della richiesta e dei documenti depositati dall'istante tre giorni prima dell'udienza. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso