CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la corte di cassazione annulli con rinviola sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca perequivalente ai sensi dell'art. 12/bis d.lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte diappello di Palermo, per il prosieguo. rigetto nel resto.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di Agrigento con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato in relazione ai reati di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché,nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale Acuarintoesercente l'attività di altri servizi di sostegno alle imprese al fine di evadere leimposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annualirelative a dette imposte per l'anno 2014, elementi attivi per un ammontareinferiore a quello effettivo, non contabilizzando e non dichiarando ricavi, edichiarando costi inesistenti per un totale di evasione Ires e iva superiore allesoglie di punibilità (capi A e B). Con la medesima sentenza era confermata laconfisca per equivalente della somma di € 2.419.938,00.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erroneaapplicazione della legge e vizio di motivazione.La sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale delricorrente sulla scorta di accertamenti meramente induttivi svolti e propri dellesedi tributarie in contrasto con le risultanze processuali che invero avrebberoconsentito appieno una disamina della vicenda mediante una metodologia analiticaed una conseguente verificazione della carenza di rilievo penale delle stessecondotte. Ciò emergerebbe dalla stessa lettura della sentenza impugnata laddoveevidenzia che nella determinazione delle imposte evase il perito ha fattoriferimento alla metodologia utilizzata dall'Agenzia delle entrate per ladeterminazione dei ricavi dei costi e, dunque, ha proceduto alla ricostruzioneinduttiva dell'imponibile ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Sarebbedunque chiaro che la Corte territoriale avrebbe argomentato l'ammontaredell'imposta evasa su valutazioni di matrice induttiva e ciò in contrasto coi principireiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.La sentenza impugnata pur avendo disposto un accertamento peritaleproprio per valutare secondo i connotati propri del processo penale l'ammontaredell'imposta evasa, avrebbe in maniera acritica e censurabile fondato le propriestatuizioni su metodologie induttive che ha traslato nel processo penale.Sotto altro profilo la sentenza impugnata avrebbe trascurato completamentegli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzione contabile sullabase di tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quantorisultante dal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014, elementi diprova compiutamente acquisiti agli atti del procedimento penale già in fase diindagine e confluite nel fascicolo per il dibattimento, da cui emergerebbe che afronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento n sentenza si sarebberoregistrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro, con unaconseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €, circostanza cheeliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie di punibilità previstadall’art. 4 cit.In conclusione, la sentenza impugnata è giunta ad un esito necessariamentecondannatorio sulla base del dichiarato riferimento ad un canone di matricemeramente ed esclusivamente induttiva, affermando che, nella determinazionedelle imposte evase, il perito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzatadall'agenzia delle entrate per la determinazione dei ricavi e costi di esercizio nonlimitandosi ad aderire a criticamente alle risultanze del PVC, fondando, in ultimaanalisi, la responsabilità sulla base di una ricostruzione induttiva dell'imponibile inevidente contraddittorietà con le risultanze processuali veicolate nella consulenzatecnica di parte.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erroneaapplicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivodel reato.Argomenta il ricorrente che la motivazione sarebbe non congrua con riguardoall’elemento soggettivo del dolo specifico del reato, anch’esso argomentato sumere presunzioni. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la provadel dolo specifico di evasione desunta dall'entità del superamento della soglia dipunibilità vigente unitamente alla piena consapevolezza da parte del soggettoobbligato dell'esatto ammontare dell'imposta e del superamento in ragione dellaomessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro ela tenuta della complessiva della contabilità in modo inattendibile e diretta adissimulare la realtà delle operazioni attive dei ricavi e dei prelievi bancari checostituivano elementi certamente significativi per la prova del dolo specifico dievasione. Anche con riguardo all'elemento soggettivo, la sentenza impugnatapretenderebbe di valorizzare in chiave accusatoria un elemento, quale l'omessadichiarazione contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro, facendo cosìespresso riferimento agli esiti dell'attività di ricostruzione e riconciliazionecontabile con metodo induttivo. Non sarebbero poi indicati elementi da cui trarrein capo all'imputato la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovutae del superamento che deve formare oggetto di rappresentazione e volizione daparte dell’agente. Né a tal fine avrebbe considerato che dagli accertamenti analiticiera risultato che, a fronte di maggior ricavi, si erano registrati al contempo costiper un importo superiore a 7 milioni di euro con conseguente perdita di esercizioche avrebbe escluso in radice qualunque superamento delle soglie di interessedell'art. 4, secondo la consulenza tecnica di parte Borsellino. Sotto altro profilo, lasentenza impugnata non avrebbe considerato che l'attività di tenuta dellacontabilità era rimesse integralmente all'operato di un commercialista esterno neiconfronti del quale era stata promossa azione civile, essendo del tutto evidenzal'estraneità del ricorrente rispetto alle vicende considerate nel procedimento e nonessendo applicabile i principi espressi in materia per il delitto di omessadichiarazione, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico dipredisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera ilsoggetto obbligato al dalla responsabilità penale per il diverso delitto di omessadichiarazione. Nel caso in esame, infatti, rileva la rilevanza penale di unadichiarazione presentata sulla base della tenuta della contabilità e dellaconseguenza attività di predisposizione delle relative dichiarazioni ad opera di uncommercialista esterno all'uopo incaricato dall'associazione di cui il ricorrente eralegale rappresentante. Di modo che i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità non sarebbero applicabili al caso in esame. Da ultimo, non avrebbeconsiderato, la sentenza impugnata, che è notorio che nelle organizzazionicomplesse il lavoro e le funzioni svolte sono suddivise secondo un'articolataripartizione verticale o orizzontale dei poteri funzioni e responsabilità edell'altrettanto indiscusso principio dell'affidamento che avrebbe dovuto condurread escludere il dolo del reato.2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla conferma della confisca nell’ammontare di€ 2.419.938,00, là dove a seguito di perizia l’ammontare dell’IRES e dell’Iva erastato ridimenzionato e ridotto a € 212.196,00 e € 295.054,00. Di tal chè, tenutoanche conto che era intervenuta già nel 2022 conciliazione giudiziale, la confiscanon poteva essere confermata nell’ammontare indicato dal primo giudice.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla quantificazione della confisca per equivalente aisensi dell’art 12 bis D.Lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte di Appello diPalermo, per il prosieguo. Il rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso che censura l’affermazione della responsabilitàpenale e, in particolare, l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazionedella sentenza impugnata con riguardo all’elemento oggettivo del reato didichiarazione infedele con riguardo, in particolare, all’accertamento dell’impostaevasa fondato sul metodo induttivo, non è manifestamente infondato, situazioneche comporta il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudiziodi legittimità.Va premesso che, a fronte dei rilievi mossi sull’accertamento induttivodell’ammontare delle imposte evase, la Corte d’appello ha disposto perizia peraccertare l’ammontare delle imposte evase e il superamento delle soglie dipunibilità secondo i principi del processo penale, all’esito della quale è pervenutaa determinare le imposte evase nella -diversa – misura di € 212.196,00 per l’IRESe € 285.054,00 per l’Iva.La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso l’attività di indagine e gliaccertamenti della Guardia di Finanza di Agrigento confluiti nel PVC, e poi gliaccertamenti dell’Agenzia delle entrate, ha accertato come le scritture contabilimostravano con chiarezza omissioni e le inesattezze, e che tali irregolarità eranotalmente numerose e gravi e ripetute da rendere del tutto inattendibile l'impiantocontabile, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, siccome eranoindicate operazioni manifestamente fittizie, incongruenze ed omissioni talmentegravi e macroscopiche da non consentire la ricostruzione, se non aliunde, del girodegli affari dell'associazione, evidenziando che esse erano finalizzate ad occultarein maniera fraudolenta la base imponibile per omissione di ricavi e dicontabilizzazione di costi inesistenti. Non di meno, prosegue la sentenza,l’accertamento dell’ammontare delle imposte era stato compiuto senza incorrerein alcun errore di metodo (induttivo), né travisamento dei dati contabili, conadesione al metodo seguito dall’Agenzia delle entrate per la determinazione deicosti e dei ricavi che, però, non si limitava ad aderire al calcolo induttivo secondoil PVC, tant’è che l’ammontare delle imposte evase era stato fortemente ridotto.Sotto questo profilo, la censura che ora il ricorrente muove alla sentenzaimpugnata che avrebbe determinato l’ammontare delle imposte evase con metodoinduttivo è destituita di fondamento.La censura coglie, invece, nel segno, là dove deduce il vizio di motivazionesulla determinazione dell’imposta evasa, pur nei termini ridotti, avendo trascuratocompletamente gli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzionericostituzione contabile del consulente di parte, ricostruzione contabile sulla basedi tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quanto risultantedal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014. Evidenzia il ricorrente,e la circostanza risulta dimostrata dalla stessa sentenza impugnata, che talielementi di prova erano stati acquisiti agli atti del procedimento penale già in fasedi indagine e confluiti nel fascicolo per il dibattimento. In particolare, si evidenziavache a fronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento in sentenza sisarebbero registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro,con una conseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €,circostanza che eliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie dipunibilità prevista dall’art. 4 cit.5. La sentenza impugnata, pur recependo la censura difensiva, non siconfronta con i rilievi difensivi e non dà alcuna spiegazione sul percorsoargomentativo in forza del quale è giunta alla determinazione delle imposte evasecome ridotte. Omessa motivazione che, peraltro, si riverbera, anche sulla dispostaconfisca che è stata confermata nell’ammontare originario delle imposte evase.Pertanto, la sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato viziodi motivazione, ma va disposto l’annullamento senza rinvio per intervenutaprescrizione, maturata nel corso del giudizio, dei reati di cui all’art. 4, d.lgs 10marzo 2000, n. 74, al 31/01/2026 tenuto conto di giorni 123 di sospensione deitermini di prescrizione.Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).6. Per effetto della pronuncia di annullamento deve essere revocata laconfisca per equivalente disposta (peraltro per un ammontare superiore alleimposte evase) (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 – 01) nontrovando applicazione la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen.,introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo allaconfisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque unacomponente sanzionatoria, natura anche sostanziale, in relazione ai fatti posti inessere prima della sua entrata in vigore. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti perprescrizione. Revoca la disposta confisca per equivalenteCosì è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]