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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12374/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, ha rideterminato in mitius la pena ed ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (artt. 582 e 583, comma 1, numero 1, cod. pen.); considerato che il primo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza argomentare compiutamente) ed il secondo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale - nel ridurre la pena, in parziale accoglimento dell'appello, in particolare sulla scorta del comportamento tenuto dall'imputato immediatamente dopo il fatto - ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. peri. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - ossia la «spropositata manifestazione di violenza» da parte dell'imputato per una motivazione banale e la sua negativa personalità (facendo riferimento, come già il primo Giudice, ai suoi precedenti penali, così) -, che ha esposto allorché ha escluso la concessione delle attenuanti generiche e ribadito quando, pur diminuendo la pena, ha rimarcato il notevole disvalore del fatto; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede indicando favorevoli elementi di fatto (segnatamente, proprio il comportamento successivo del Nocera), prospettati dalla difesa segnatamente con il secondo motivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, ha rideterminato in mitius la pena ed ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (artt. 582 e 583, comma 1, numero 1, cod. pen.); considerato che il primo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza argomentare compiutamente) ed il secondo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale - nel ridurre la pena, in parziale accoglimento dell'appello, in particolare sulla scorta del comportamento tenuto dall'imputato immediatamente dopo il fatto - ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. peri. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - ossia la «spropositata manifestazione di violenza» da parte dell'imputato per una motivazione banale e la sua negativa personalità (facendo riferimento, come già il primo Giudice, ai suoi precedenti penali, così) -, che ha esposto allorché ha escluso la concessione delle attenuanti generiche e ribadito quando, pur diminuendo la pena, ha rimarcato il notevole disvalore del fatto; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede indicando favorevoli elementi di fatto (segnatamente, proprio il comportamento successivo del Nocera), prospettati dalla difesa segnatamente con il secondo motivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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