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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13324/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] eks avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTAPPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020.

Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Il difensore ha depositato conclusioni scrit:e con cui illustra ulteriormente i motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 maggio 2016 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di ricettazione, furto e favoreggiamento rideternninando la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazior e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo,si lame lta vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi B1), D1) e G1).

In particolare, • quanto al capo B1), non sarebbe possibile ritenere sussistente la prova della conoscenza del reEto presupposto e - per altro verso - la condotta dei ricorrente n ari avrebbe avuto alcuna rilevanza causale perché la condotta del soggetto favorito avrebbe avuto connotazione del tutto autonoma. • Quanto al capo D1)x, l'int€ rcettazione richiamata dai giudici del merito permetterebbe di desumere unicamente una richiesta lecita tramite ricerca sulla rete internet, assai precedente ai fatti; • Quanto al capo G1), difettar-ebbe la prova della provenienza illecita dei ricambi

2.2. Con il secondo motivo,si la -nenta vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento san !ionatorio in particolare lamentando il fatto che giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche operato dal giudice di primo grado nel 2016 non sia stato rivalutato in melius a fronte di un risarcimento intervenuto nel 2021.

Il ricorrente si duolo inoltre della insufficiente motivazione alla base del diniego dell 3 sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorsa è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha adeguatamente valutato - in via generale - la presenza di un rapporto consolidato tra il ricorrente e il TARQUINI, la fama che accompagnava quest'ultimo e il fatto che - a preser tare il TARQUINI all'imputato - fosse stato uno zio dell'imputato, anch'egli coinvolto in traffici illeciti e assassinato nel 2013.

Si tratta di elementi che - valutati ur itariamente - rendono logica l'affermazione dei giudici del merito secondo cui proprio il coinvolgimento - sia dello zio che li 2_ aveva presentati sia del TARQUINI - in affari illeciti offriva all'imputato tutti gli elementi per desumere che i beni ins )iegabilmente a disposizione di quest'ultimo si ricollegassero alla medesima illecita attività.

Tuttavia, la motivazione a fondamento della dichiarata penale responsabilità per le diverse condotte non si basa in maniera esclusiva su tali elementi.

1.1.1. In particolare, quanto al capo B1), riguardante un ipotizzato favoreggiamento reale, la presenza di un bene aventi caratteristiche del tuto peculiari - il motore di un'auto - in un contesto che nulla aveva a che vedere con il commercio di tali beni rendeva palese anche al ricorrente il carattere del tutto ingiustificato della disponibilità del bene stesso e la mancanza di qualsivoglia correlazione con alcun commercio ecito di tali beni.

Altrettanto logica è la considerazione della non irrilevanza d 21 fatto che l'accesso al box in questione era limitato a soggetti di fiducia e coinv)Iti in traffici illeciti e in particolare - oltre all'imputato - ai soggetti che si occupavano dei furti e che lo stesso contenuto del box - un'automobile smontata - risul:ava univocamente interpretabile.

1.1.2. Quanto al capo D1),riguardante il commissionamento del dei pezzi di una automobile uguale alla prop -ia, le contestazioni relative alla logicità dell'interpretazione data alle intercettazioni risultano ispirate a logica parcellizzata e atomistica non tenendo conto dei rapporti pregressi tra il medesimo TARQUIN' e l'imputato, della fama dal TARQUIN' stesso ammessa, delle dichiarazioni del TODARO (che riteneva ovvio che il ricprrente avesse commissionato il furto) e del fatto che il ricorrente stesso sia stato ripreso mentre assisteva - in luogo privato sganciato da qualsivoglia attività commerciale lecita - alla cannibalizzazione della automobile rubata e al montaggio dei pezzi sulla propria senza alcuna forma di incertezza (pag. 9 sentenza di secon io grado e pag. 15 della sentenza di primo grado) e sia stato trovato in possess. o di pezzi ulteriori senza nemmeno essere stato in grado di offrire elementi che smentissero l'ovvio significato delle immagini stesse.

1.1.3. Quanto al capo G1), ricettazione di parti di una automobile rubate precedentemente dal TARQUIN'', deve rilevarsi come la Corte di appello si sia correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. :! n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà ili occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modp, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possessc delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero cc nvincinnento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

Nel caso di specie, non può certo ritenersi che la provenianza dal TARQUINII potesse permettere di desumere la legittima provenienza dei beni, non solo in ragione della fama dello stesso ma anche perché in nessun mc do il titolo di acquisto si ricollegava a traffici o commerci leciti.

2. Il secondo motivo di ricorso è garimenti manifestamente infondato.

Quanto al giudizio di valenza delle circostanze, sussiste motivazione adeguata e congrua che valorizza la gravità E la reiterazione delle condotte, protrattesi nell'arco di più anni.

In questo contesto, l'intervenuto risarcimento, i cui caratteri nemmeno sono delineati in sede ci ricorso così come non ne è definito il destinatario, non elide i profili come !;opra accennati e non appare suscettibile di ulteriore valutazione.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inannmissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende (1 una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa nente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ? condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] eks avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTAPPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Il difensore ha depositato conclusioni scrit:e con cui illustra ulteriormente i motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 maggio 2016 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di ricettazione, furto e favoreggiamento rideternninando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazior e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,si lame lta vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi B1), D1) e G1). In particolare, • quanto al capo B1), non sarebbe possibile ritenere sussistente la prova della conoscenza del reEto presupposto e - per altro verso - la condotta dei ricorrente n ari avrebbe avuto alcuna rilevanza causale perché la condotta del soggetto favorito avrebbe avuto connotazione del tutto autonoma. • Quanto al capo D1)x, l'int€ rcettazione richiamata dai giudici del merito permetterebbe di desumere unicamente una richiesta lecita tramite ricerca sulla rete internet, assai precedente ai fatti; • Quanto al capo G1), difettar-ebbe la prova della provenienza illecita dei ricambi 2.2. Con il secondo motivo,si la -nenta vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento san !ionatorio in particolare lamentando il fatto che giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche operato dal giudice di primo grado nel 2016 non sia stato rivalutato in melius a fronte di un risarcimento intervenuto nel 2021. Il ricorrente si duolo inoltre della insufficiente motivazione alla base del diniego dell 3 sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorsa è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente valutato - in via generale - la presenza di un rapporto consolidato tra il ricorrente e il TARQUINI, la fama che accompagnava quest'ultimo e il fatto che - a preser tare il TARQUINI all'imputato - fosse stato uno zio dell'imputato, anch'egli coinvolto in traffici illeciti e assassinato nel 2013. Si tratta di elementi che - valutati ur itariamente - rendono logica l'affermazione dei giudici del merito secondo cui proprio il coinvolgimento - sia dello zio che li 2_ aveva presentati sia del TARQUINI - in affari illeciti offriva all'imputato tutti gli elementi per desumere che i beni ins )iegabilmente a disposizione di quest'ultimo si ricollegassero alla medesima illecita attività. Tuttavia, la motivazione a fondamento della dichiarata penale responsabilità per le diverse condotte non si basa in maniera esclusiva su tali elementi. 1.1.1. In particolare, quanto al capo B1), riguardante un ipotizzato favoreggiamento reale, la presenza di un bene aventi caratteristiche del tuto peculiari - il motore di un'auto - in un contesto che nulla aveva a che vedere con il commercio di tali beni rendeva palese anche al ricorrente il carattere del tutto ingiustificato della disponibilità del bene stesso e la mancanza di qualsivoglia correlazione con alcun commercio ecito di tali beni. Altrettanto logica è la considerazione della non irrilevanza d 21 fatto che l'accesso al box in questione era limitato a soggetti di fiducia e coinv)Iti in traffici illeciti e in particolare - oltre all'imputato - ai soggetti che si occupavano dei furti e che lo stesso contenuto del box - un'automobile smontata - risul:ava univocamente interpretabile. 1.1.2. Quanto al capo D1),riguardante il commissionamento del dei pezzi di una automobile uguale alla prop -ia, le contestazioni relative alla logicità dell'interpretazione data alle intercettazioni risultano ispirate a logica parcellizzata e atomistica non tenendo conto dei rapporti pregressi tra il medesimo TARQUIN' e l'imputato, della fama dal TARQUIN' stesso ammessa, delle dichiarazioni del TODARO (che riteneva ovvio che il ricprrente avesse commissionato il furto) e del fatto che il ricorrente stesso sia stato ripreso mentre assisteva - in luogo privato sganciato da qualsivoglia attività commerciale lecita - alla cannibalizzazione della automobile rubata e al montaggio dei pezzi sulla propria senza alcuna forma di incertezza (pag. 9 sentenza di secon io grado e pag. 15 della sentenza di primo grado) e sia stato trovato in possess. o di pezzi ulteriori senza nemmeno essere stato in grado di offrire elementi che smentissero l'ovvio significato delle immagini stesse. 1.1.3. Quanto al capo G1), ricettazione di parti di una automobile rubate precedentemente dal TARQUIN'', deve rilevarsi come la Corte di appello si sia correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. :! n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà ili occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modp, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possessc delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero cc nvincinnento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). Nel caso di specie, non può certo ritenersi che la provenianza dal TARQUINII potesse permettere di desumere la legittima provenienza dei beni, non solo in ragione della fama dello stesso ma anche perché in nessun mc do il titolo di acquisto si ricollegava a traffici o commerci leciti. 2. Il secondo motivo di ricorso è garimenti manifestamente infondato. Quanto al giudizio di valenza delle circostanze, sussiste motivazione adeguata e congrua che valorizza la gravità E la reiterazione delle condotte, protrattesi nell'arco di più anni. In questo contesto, l'intervenuto risarcimento, i cui caratteri nemmeno sono delineati in sede ci ricorso così come non ne è definito il destinatario, non elide i profili come !;opra accennati e non appare suscettibile di ulteriore valutazione. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inannmissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende (1 una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa nente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso ? condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro t
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