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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27958/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29175/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].F. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILI A , [OSCURATO:PERSONA],n. 5055 / 2015 , depositata il 09 / 12 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Avviso recupero credito-omessa notifica ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della « Lanificio di Ragusa C.F. in liquidazione»avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di Messina che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di recupero d’imposta emesso a seguito del disconoscimento, per l’anno 2002, del credito esposto dalla contribuente ex art. 8legge n. 388 del 2000.

Considerato che:

1. Con l’unico motivol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5,legge 23 dicembre 2000, n. 388 2Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Laricorrente ha allegato al ricorso per cassazione l a ricevuta di accettazione della raccomandata spedite per la notifica alla controparte avvalendosi del servizio postale ; non ha depositato , invece, come risulta anche da attestazione della Cancelleria in data 17 ottobre2024, la ricevuta di ritorno.

La parte intimatanon ha svolto attività difensiva.

2.2. In relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l'orientamento di questa Cortesecondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario che questi abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.L'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonchédella data in cui essa è avvenuta e dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale

2.3. Da tale principio discende che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione, ed il notificante non ottemperi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 all'onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l'impugnazione è inammissibile.

Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

L'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato,il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180-bis c od . p roc . c iv ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1,legge 20 novembre 1982, n. 890. (Cass. Sez.

U. 14/01/2008, n. 627.

Nello stesso senso Cass.12/07/2018, n. 131) Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

2.4. Nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività difensiva,e non avendo il ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandataspedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante, come detto, la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.,30 maggio 2002, n. 115.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29175/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].F. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILI A , [OSCURATO:PERSONA],n. 5055 / 2015 , depositata il 09 / 12 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Avviso recupero credito-omessa notifica ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della « Lanificio di Ragusa C.F. in liquidazione»avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di Messina che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di recupero d’imposta emesso a seguito del disconoscimento, per l’anno 2002, del credito esposto dalla contribuente ex art. 8legge n. 388 del 2000. Considerato che: 1. Con l’unico motivol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5,legge 23 dicembre 2000, n. 388 2Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Laricorrente ha allegato al ricorso per cassazione l a ricevuta di accettazione della raccomandata spedite per la notifica alla controparte avvalendosi del servizio postale ; non ha depositato , invece, come risulta anche da attestazione della Cancelleria in data 17 ottobre2024, la ricevuta di ritorno. La parte intimatanon ha svolto attività difensiva. 2.2. In relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l'orientamento di questa Cortesecondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario che questi abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.L'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonchédella data in cui essa è avvenuta e dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale 2.3. Da tale principio discende che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione, ed il notificante non ottemperi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 all'onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l'impugnazione è inammissibile. Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. L'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato,il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180-bis c od . p roc . c iv ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1,legge 20 novembre 1982, n. 890. (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627. Nello stesso senso Cass.12/07/2018, n. 131) Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2.4. Nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività difensiva,e non avendo il ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandataspedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante, come detto, la mancanza di attività difensiva degli intimati. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.,30 maggio 2002, n. 115.
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