Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32790/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili.

La Corte territoriale, invero, ha ritenuto le modalità della condotta del ricorrente indice di un'intensità del dolo tale da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui al suddetto articolo; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, dovendosi ritenere la pena applicata dal primo Giudice proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili. La Corte territoriale, invero, ha ritenuto le modalità della condotta del ricorrente indice di un'intensità del dolo tale da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui al suddetto articolo; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, dovendosi ritenere la pena applicata dal primo Giudice proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris