CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.22361/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] cola Corbo; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] bretti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteincidentale- nonché 2di 4 – 2236 1 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. RezzaSilvana; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3 09 3 /201 8 , depositata il10/ 05 /20 18. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. Fatti di causa Nel 2001 la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma le promittenti venditrici [OSCURATO:PERSONA]- lasso (usufruttuaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nude pro- prietarie), in un’azione ex art. 2932 c.c. affiancata da una domanda di risarcimento di danni di £ 100.000.000. L’attrice allegava:(a) la stipula il 15/01/2001 di un contratto preliminare di una porzione di terreno di mq 40.000, con prestazione di caparra di £ 30.000.000 e previsione di stipula del definitivo entro e non oltre il 31/07/2001, previa individua- zione della porzione a cura e spese dell’acquirente tre giorni prima della data di stipula; (b) l’inadempimento delle promittenti venditrici che non aveva consentito la individuazione e il frazionamento della porzione oggetto del contratto. Le promittenti venditrici allegavano viceversa l’inadempimento della compratrice e domandavano la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. In primo grado, nel 2004, veniva rigettata la domanda principale e dichiarato risolto il contratto per inadempimento della promissaria ac- quirente. In secondo grado, nel 2012, su appello di quest’ultima, ve- niva accolta la domanda ex art. 2932 c.c. e subordinato il trasferimento della proprietà al versamento del residuo del prezzo. Su ricorso delle promittenti venditrici, Cass. 22718/2014 annullava la sentenza di appello,essenzialmente per contraddittorietà della mo- tivazione con cui era stato accertato l’inadempimento imputabilea loro 3di 4 – 2236 1 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rispetto ai termini del contratto che imputavano all’acquirente l’onere di completare le pratiche amministrative e di convocare per la stipula del definitivo. Su questa base, in sede di rinvio, nel 2018, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello della promissaria acquirente, con il conseguente rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. e la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla promissaria acqui- rente. Parallelamente a questa vicenda, il fondo all’interno del quale si situa l’appezzamento oggetto del preliminare veniva tratto ad oggetto di al- cuni frazionamenti catastali, sulla cui base le convenute con due com- pravendite (2002, 2005) trasferivano a [OSCURATO:PERSONA] al- cune particelle. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistava il diritto di superficie su una di queste ultime. Nel 2013 Ens riceveva dalla promis- saria acquirente ([OSCURATO:PERSONA])un’intimazione a rimuovere le proprie costruzioni. In seguito a ciò, Ens proponeva un’istanza di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di appello del 2012, ac- colta solo in parte attraverso la precisazione che il trasferimento in capo alla [OSCURATO:PERSONA] concerneva non tutto il fondo ma solo una porzione, non meglio identificata. Ens si determinava quindi a proporre distinto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 2012. Ragioni della decisione 1. -Avverso la sentenza di appello del 2018, emessa in sede di rinvio sulla base della citata Cass. 22718/2014, ricorre in cassazione la pro- missaria acquirente (attrice) con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] (in con- cordato preventivo) con controricorso e ricorso incidentale con tre mo- tivi, illustrati da memoria. Resiste il commissario giudiziale del concor- dato preventivo di [OSCURATO:PERSONA], Dr. [OSCURATO:PERSONA], con controri- corso. ResistonoAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con con- troricorso. 4di 4 – 2236 1 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. – In via preliminare, il Colleg io rileva la mancanza agli atti della cartolina recante l’avviso di ricevimento del ricorso principale nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto,la trattazione del ricorso è rinviata a nuovo ruolo , con as- segnazione alla parte ricorrente in via principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordi- nanza,entro il quale notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA], oppure pro- durre la cartolina recante l’avviso di ricevimento del ricorso già notifi- cato a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegn a alla parte ricorrente in via principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza , entro il quale notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA],