CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 33778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27982/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 A- 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 294/2018 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per accertare di avere usucapito la proprietà di un terreno e di un fabbricato da lui occupati in quanto abbandonati dalla legittima proprietaria all’incuria ed al degrado per oltre vent’anni. 2. La convenuta contestava la domanda attrice e si opponeva al suo accoglimento. 3. Il Tribunale, istruita la causa, respingeva la domanda con compensazione delle spese. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza del Tribunale. 5. Si costituivano gli eredi della convenuta, deceduta nelle more della causa, chiedendo il rigetto del gravame. 6. La Corte d’Appello di Genova accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza del Tribunale accoglieva la domanda attorea e accertava e dichiarava in favore diGabriele Mazzocco l’usucapione ventennale del terreno e del fabbricato siti nel Comune di Imperia censiti all’ufficio del territorio sezione [OSCURATO:PERSONA]: catasto terreni foglio 5, particella 27, uliveto cl. 2, superficie 4606 mq., catasto fabbricati sez. urb. PM foglio 5, particella 1938 categoria in corso di costruzione. In particolare, la Corte d’Appello riteneva erronea la valutazione del Tribunale circa la impossibilità di risolvere il contrasto esistente tra le deposizioni dei testi. Secondo la Corte d’Appello non poteva condividersi il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa l’impossibilità di ricomporre Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 in senso unitario il quadro probatorio per giungere positivamente a conclusioni favorevoli all’una o all’altra delle parti stante l’inconciliabilità delle opposte dichiarazioni testimoniali. Nel caso di specie, a giudizio della Corte d'Appello, doveva attribuirsi un maggior peso probatorio alle deposizioni dei testi indicati dall’attore che avevano reso dichiarazioni decisamente favorevoli all’accoglimento della domanda di usucapione, rispetto alle deposizioni contrarie dei testi indicati dal convenuto. I numerosi testi indicati dall’attore, infatti, avevano fatto riferimento al compimento da parte del medesimo, per oltre vent’anni, di atti corrispondenti all’esercizio della proprietà, come la coltivazione del fondo, il taglio dell’erba, la pulizia del terreno e la raccolta delle olive. [OSCURATO:PERSONA], oltre al terreno, aveva utilizzato anche il fabbricato, destinandolo a fienile e a ricovero della motozappa. Oltre alla coltivazione, la presenza sul terreno delle pecore e della motozappa denotava l’occupazione stabile del fondo e la volontà del Mazzocco di appropriarsi di esso, comportandosi come proprietario esclusivo. In particolare, la coltivazione del fondo era un segno di possesso utile ad usucapire quale comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, inteso ad esercitare sul fondo un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario. Le deposizioni dei testi indicati dal convenuto avevano fatto riferimento, invece, a comportamenti marginali, scarsamente rilevanti e non idonei a conservare e recuperare il possesso. Tali deposizioni erano dotate di minore credibilità e il loro contenuto oggettivo aveva un valore meno significativo. 7. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insi stito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 116 c.p.c. difetto assoluto di motivazione su fatti decisivi per il giudizio. La Corte d’Appello avrebbe completamente omesso ogni valutazione circa il carattere soggettivo dei testimoni non avendo tenuto conto del fatto che i testi di parte attrice erano tutti amici e parenti dell’attore e avevano un evidente interesse a che il giudizio avesse un esito a lui favorevole. Il ricorrente evidenzia che dalla stessa testimonianza del teste Fontana si desume il suo rapporto di amicizia eapprofondita conoscenza con l’attore, così come il teste Garibaldi e il teste di Costanzo che peraltro avevano fatto dichiarazioni in contrasto con quelle della convenuta. Anche dal punto di vista oggettivo le testimonianze non erano precise ed erano in contrasto con quelle di altri testi e, dunque, risulterebbero effettuate o valutate in violazione di tutti i criteri di legge, oggettivi e soggettivi. L’articolo 116 c.p.c. sarebbe stato violato in relazione alla valutazione delle circostanze denotanti il possesso. Il giudice avrebbe valutato analiticamente ed atomisticamente le singole testimonianze astenendosi dal prenderle in considerazione in modo complessivo. Peraltro, non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti dalla convenuta e mai contestati dalla controparte attestanti il fatto di aver coltivato ben 500 ulivi sui terreni oggetto di causa. Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 Con il primo motivo viene proposta un’ulteriore censura di difetto assoluto della motivazione per omessa considerazione di fatti decisivi rappresentati sempre degli elementi soggettivi e oggettivi sul giudizio di attendibilità dei testi. Dal complesso delle testimonianze di parte convenuta e dai documenti prodotti sarebbe emerso un possesso degli immobili oggetto di causa per trent’anni. Il giudice d’appello avrebbe dovuto tener conto delle denunce al Ministero della agricoltura e delle foreste di coltivazione delle superfici olivicole e del fatto che l’abitazione era stato occupata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1158 c.c. difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà della motivazione. A parere dei ricorrenti l’attore non aveva un possesso idoneo a determinare l’usucapione del terreno e del fabbricato. Dall’istruttoria, infatti, sarebbe emerso chei signori Calvi e Lisiotto erano in possesso del terreno e del fabbricato, dunque, mancava tanto il corpusquanto l’animus oltre alla inequivocità del possesso. Mancava anche il necessario presupposto della continuità del possesso. Peraltro, il possesso non solo non era stato continuativo ma addirittura era stato interrotto dall’occupazione dei signori [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa convenuta. Su tali aspetti, decisivi per il giudizio vi sarebbe un difetto assoluto di motivazione o comunque una contraddittorietà insanabile della stessa. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione articolo 1158 c.c. sotto differente profilo -difetto assoluto della motivazione su fatti decisivi per il giudizio. Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 La censura ha ad oggetto il fatto che la Corte d’Appello non si è avveduta che in capo all’attore poteva essere riconosciuto al più un compossesso, mai un pieno ed esclusivo possesso. Inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto di fatti decisivi quali quelli già esposti nel primo motivo di impugnazione e provati da testimonianze e documenti. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. I ricorrenti, infatti, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, nella specie dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., tendono invece ad una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’usucapione del terreno e del fabbricato in favore dell’attore Mazzocco. In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto provato in capo a [OSCURATO:PERSONA] il possesso utile ad usucapire i beni in oggetto, desumendolo dalle deposizioni dei testi da lui indicati ai quali doveva attribuirsi un maggior peso probatorio. I suddetti testi avevano fatto riferimento al compimento da parte del Mazzocco, per oltre vent’anni, di atti corrispondenti all’esercizio della proprietà, comela coltivazione del fondo, il taglio dell’erba, la pulizia del terreno e la raccolta delle olive. [OSCURATO:PERSONA], oltre al terreno, aveva utilizzato anche il fabbricato, destinandolo a fienile e a ricovero della motozappa. La presenza sul terreno delle pecore e della motozappa, oltre alla sua coltivazione, denotavano l’occupazione stabile del fondo e la volontà del Mazzocco di appropriarsi di esso, comportandosi come proprietario esclusivo. Le deposizioni dei testi indicati dal convenuto avevano fatto riferimento, invece, a comportamenti marginali, scarsamente Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 rilevanti e non idonei a conservare e recuperare il possesso. Tali deposizioni erano dotate di minore credibilità e il loro contenuto oggettivo aveva un valore meno significativo. La motivazione sopra riportata, ancorché estremamente sintetica, risponde al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, Essa infatti contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum che si fonda sulle testimonianze assunte nel corso del giudizio e sulla valutazione di maggiore attendibilità e rilevanza delle deposizioni dei testi di parte attrice rispetto a quelle di parte convenuta Quanto al dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve evidenziarsi che tutti i fatti dedotti come omessi in realtà sono stati valutati dalla Corte d'Appello. In particolare, il fatto che il fabbricato fosse stato occupato da due persone senza fissa dimora pregiudicati e dediti all’uso di sostanze stupefacenti (pag. 4 sentenza impugnata) nel 1998. Allo stesso modo le testimonianze in favore dei ricorrenti rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di valutazione al fine di escluderne la rilevanza probatoria. Non possono essere dedotti come fatti omessi, invece, le circostanze relative alla maggiore o minore attendibilità dei testimoni escussi. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., infatti, nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01). Il presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01) . Pertanto, i ricorrenti, con le censur e in esame, tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016). Come si è detto, la Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sulla maggiore attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni indicati dall’attore, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità.Deve ribadirsi, dunque, che l a valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). Deve ulteriormente ribadirsi che perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez.U, Sent. n.20867 del 2020). In conclusione, deve affermarsi che l a valutazione circa la sussistenza delll’animus possidendi e del corp u s possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando unnuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 4. Il quarto motivo diricorso è così rubricato: violazione articolo 112 c.p.c. violazione dell’articolo 183 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe omesso di decidere in relazione all’eccezione proposta dai ricorrenti di violazione ad opera di controparte dei limiti posti dall’articolo 183 c.p.c. avendo modificato la domanda. Infatti, parte attrice aveva inizialmente affermato di aver avuto il possesso e chiesto di accertare l’usucapione della proprietà “del terreno e del fabbricato ” mentre nella memoria ex articolo 183 c.p.c. aveva chiesto accertarsi l’intervenuta usucapione “dell’intero terreno o porzione di esso e/o dell’intero fabbricato o porzione di esso". Tale modifica della domanda ad una sola parte del fabbricato integrerebbe una muta t io libelli in violazione de gli artt.183 e 112 c.p.c. 4.1.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 -01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 la soluzione del caso concreto (Sez. 6 -1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 -01). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha rigettato, sia pure implicitamente, l’eccezione di mutatio libelli proposta con la comparsa di costituzione e rispostadegli appellati, odierni ricorrenti. L’accoglimento della domanda di usucapione, infatti, implica necessariamente il rigetto dell’eccezione formulata dal ricorrente. Tale eccezione, peraltro, era manifestamente infondata , non essendoci stato alcun mutamento della domanda ma solo una precisazione della stessa come si evince dallo stesso motivo di ricorso per cassazione. Per mere ragioni di completezza è utile richiamare anche la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si è affermato che: «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo» (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536 -01). Nella specie,dunque, pur trattandosi di una mera precisazione della originaria domanda, sarebbe stat o comunque ammissibile un mutamento della stessa. Ric. 2018n. 27982sez. S2 - ud. 25/10/2022 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art.1158 c.c. sotto diverso profilo, difetto di motivazione su fattidecisivi ai fini del giudizioe discussi tra le parti. La censura è in parte ripetitiva delle precedent i: la situazione di fatto dell’attore doveva qualificarsi al più come compossesso e dunque non si poteva accertare l’acquisto della piena ed esclusiva proprietà sui beni in oggetto. 5.1 Il quinto motivo diricorso è inammissibile. La censura proposta, infatti, è del tutto generica e segue la medesima sorte di inammissibilità di quelle di cui ai motivi terzo e quarto sulla base delle motivazioni già espresse al punto 3.1 della presente ordinanza. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 6.000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la suss