CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dalla condannata [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del 17 marzo 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile la istanza di permesso premio presentata dalla stessa. Il Tribunale di sorveglianza, dopo ampia ricognizione del sistema normativo dei permessi premio ai condannati per reati ostativi e dell'incidenza sul sistema degli interventi del giudice costituzionale, ha ritenuto che la condannata non potesse avere accesso al beneficio in quanto non aveva dato giustificazioni della mancata collaborazione, dal che si poteva desumere il mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, presunzione vincibile da prova contraria che, però, non era stata fornita. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con un unico motivo in cui deduce non essere necessario dare giustificazione della mancata collaborazione, e che il Tribunale ha effettuato una inversione dell'onere della prova sul mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, onere che ha caricato impropriamente sulla condannata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La concessione di permessi premio ai condannati per reati ostativi è ammessa nel caso in cui "tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter" (art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354), oppure "nel caso in cui siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, comma 2, codice penale" (art. 4-bis, comma 1-bis, stessa legge). Il sistema distingue, quindi, tra condannati che scelgono di non collaborare (comma 1) e condannati che non possono collaborare (comma Per i secondi, la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari viene normativamente meno quando si accerta l'esclusione dell'attualità dei collegamenti; per i primi, la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, che nella disposizione di legge era assoluta, è venuta meno a seguito della pronuncia Corte costituzionale 23 ottobre 2019, n. 253, che, avvicinando, ma non assimilando del tutto, la situazione di questa tipologia di condannati a quella di coloro che non possono collaborare, ha previsto per essi un regime probatorio rafforzato in cui è necessario accertare, oltre l'esclusione dell'attualità dei collegamenti, anche l'ulteriore presupposto dell'esclusione del pericolo di ripristino di tali collegamenti (Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 28/01/2020, Grasso, Rv. 279783). La pronuncia della Corte Costituzionale ha completato il sistema precisando espressamente che "di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro rispristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione". In definitiva, la presunzione assoluta di pericolosità di coloro che scelgono di non collaborare è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni. Grava, inoltre, sul condannato anche la indicazione degli elementi da cui desumere la ricorrenza di situazioni di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, che consentirebbero di incasellare correttamente la richiesta del beneficio nel regime del comma 1 o in quello del comma 1-bis (Sez. 1, Sentenza n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827; Sez. 1, Sentenza n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474; Sez. 1, n. 29217 del 06/06/2013, Imparato, Rv. 256796; Sez. 1, n. 10427 del 24/02/2010, Febbraro, Rv. 246397). Ne consegue la legittimità del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha evidenziato che, in mancanza di una procedura di collaborazione o di una allegazione sui motivi della mancata collaborazione, il mero riferimento indicato nel reclamo alla scelta di utilizzare il permesso per recarsi in luogo molto lontano dal contesto di origine non è un presupposto sufficiente per l'ammissione al beneficio. La decisione del tribunale risponde perfettamente a quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 253 del 2019 citata, che ha ritenuto che "la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi" (paragrafo n. 9 della motivazione). Ne consegue l'infondatezza del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de