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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44309/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso (contenuti in un'unica censura formale), proposti dalle parti civili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], assolta dal reato di diffamazione nei loro confronti con la sentenza d'appello impugnata, di riforma della condanna decisa in primo grado dal giudice di pace, sono inammissibili, in quanto volti a contestare i passaggi motivazionali della sentenza assolutoria, prospettando una non consentita rilettura degli elementi di fatto utilizzati dalla pronuncia di secondo grado.

I ricorrenti, in sintesi, ritengono che la diffamazione si sia realizzata, senza confrontarsi con gli argomenti specifici della sentenza d'appello, che ha messo in risalto come non siano identificabili, nella missiva dell'imputata, le persone alle quali le vaghe e poco comprensibili accuse siano dirette; inoltre, si è chiarito che la lettera oggetto della contestazione era uno "sfogo" diretto al proprio datore di lavoro, sicchè neppure emerge la volontà dell'imputata di divulgarne il contenuto a terze persone.

In proposito, il Collegio rammenta che, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento (Sez. 5, n. 34178 del 10/2/2015, Corda, Rv. 264982; Sez. 5, n. 522 del 26/5/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016).

In generale, invece, e come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha sottolineato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di assolvere l'imputata.

1.1. Ritenuto, altresì, anzitutto, che, a dispetto della prospettazione del ricorrente, il motivo proposto non contiene che censure relative alla motivazione della sentenza impugnata (sebbene si tratti di censure comunque aspecifiche e inammissibili), per ciò solo inammissibili.

Infatti, la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., e non per i semplici vizi di motivazione, è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 5/10/2021, Sperati, Rv. 282058).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso (contenuti in un'unica censura formale), proposti dalle parti civili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], assolta dal reato di diffamazione nei loro confronti con la sentenza d'appello impugnata, di riforma della condanna decisa in primo grado dal giudice di pace, sono inammissibili, in quanto volti a contestare i passaggi motivazionali della sentenza assolutoria, prospettando una non consentita rilettura degli elementi di fatto utilizzati dalla pronuncia di secondo grado. I ricorrenti, in sintesi, ritengono che la diffamazione si sia realizzata, senza confrontarsi con gli argomenti specifici della sentenza d'appello, che ha messo in risalto come non siano identificabili, nella missiva dell'imputata, le persone alle quali le vaghe e poco comprensibili accuse siano dirette; inoltre, si è chiarito che la lettera oggetto della contestazione era uno "sfogo" diretto al proprio datore di lavoro, sicchè neppure emerge la volontà dell'imputata di divulgarne il contenuto a terze persone. In proposito, il Collegio rammenta che, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento (Sez. 5, n. 34178 del 10/2/2015, Corda, Rv. 264982; Sez. 5, n. 522 del 26/5/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016). In generale, invece, e come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha sottolineato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di assolvere l'imputata. 1.1. Ritenuto, altresì, anzitutto, che, a dispetto della prospettazione del ricorrente, il motivo proposto non contiene che censure relative alla motivazione della sentenza impugnata (sebbene si tratti di censure comunque aspecifiche e inammissibili), per ciò solo inammissibili. Infatti, la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., e non per i semplici vizi di motivazione, è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 5/10/2021, Sperati, Rv. 282058). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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