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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48108/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1984; avverso la sentenza del 29 ottobre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 29 ottobre 2021, la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata per la sola posizione del coimputato), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, perché, nella sua qualità di amministratore, di diritto prima e di fatto dopo, della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 6 giugno 2012), avrebbe distratto i macchinari analiticamente indicati nel capo d'imputazione e sottratto le scritture e gli altri libri contabili, al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lo Ierardi, articolando quattro motivi di censura, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Il primo censura la ritenuta qualifica di amministratore di fatto e l'effettiva sussistenza di una condotta distrattiva.

Sotto il primo profilo deduce: - l'illogica qualificazione in termini di mero prestanome dell'amministratore di diritto, atteso che l'accertata gestione del personale da parte di quest'ultimo, all'interno di una piccola struttura societaria come quella della società fallita, rappresenterebbe reale esercizio di funzioni gestorie, incoerente con la ritenuta fittizietà del ruolo svolto; - l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal curatore, in quanto mere opinioni personali non supportate da riscontri oggettivi; - l'illogica valutazione della denuncia di furto, della partecipazione all'acquisto degli automezzi aziendali e del rilascio di garanzia personale, quali elementi significativi dell'effettivo esercizio delle funzioni gestorie, effettuata senza valutare la parallela qualità di socio, in sé idonea a giustificare le predette condotte; - il travisamento delle dichiarazioni rese dai fornitori e dai dipendenti, in quanto non sarebbe stato precisato il ruolo svolto dallo Ierardi; - l'irrilevanza della documentazione rinvenuta all'esito della perquisizione, non relativa a vicende societarie.

Quanto al secondo profilo, la difesa deduce che l'amministratore avrebbe giustificato la mancanza di disponibilità dei macchinari (con conseguente esclusione della sua responsabilità) allegandone il furto e producendo, sotto tale profilo, la denuncia sporta.

E la valutazione di inattendibilità prospettata dalla Corte territoriale sarebbe mera opinione personale, in quanto sfornita anch'essa di elementi oggettivi di riferimento.

Il secondo attiene alla ritenuta sussistenza (e alla relativa motivazione) di una effettiva volontà distrattiva, e deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare in ordine alla consapevolezza dello Berardi di compiere i presunti atti di gestione, senza invece offrire alcuna argomentazione in ordine alla ritenuta \-7y-- 2 t volontà di conferire a quei beni societari una destinazione diversa da quella di garanzia.

Il terzo attiene, invece, alla sussistenza della condotta contestata in termini di bancarotta documentale, non potendosi imputare allo Ierardi alcuna condotta di sottrazione della documentazione contabile, pacificamente consegnata dal contabile della società al nuovo amministratore.

Non si comprenderebbe, infatti, in che termini lo Ierardi avrebbe indotto l'amministratore di diritto (come ritenuto dalla Corte) a porre in essere la condotta contestata; così come non si comprenderebbe l'esatta rilevanza della documentazione rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, non qualificabile quale documentazione contabile e, comunque, estranea all'attività imprenditoriale.

Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza tener conto della giovane età dell'imputato, della sua incensuratezza del quasi integrale pagamento della transazione intervenuta con il curatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo profilo è complessivamente inammissibile.

Appare opportuno premettere che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101).

Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254).

Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, estrapolati dalle fonti probatorie specificamente indicate, di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente.

In particolare, - la pregressa formale amministrazione della società (fino al 13 marzo 2010); - le dichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori, che hanno riferito di avere sempre trattato con lo Ierardi, addirittura neppure con il Fico (l'amministratore di diritto che è succeduto allo Ierardi, originariamente coimputato per i medesimi fatti); - le dichiarazioni del curatore, che, riferendo quanto appreso nella successiva liquidazione dell'impresa fallita, ha confermato l'esercizio effettivo della funzione gestoria da parte dello Ierardi; - la presentazione da parte di quest'ultimo, della denuncia di furto degli autoveicoli, ritenuta poco credibile anche dal curatore, perché la società non aveva alcun lavoro da svolgere a Parma (luogo ove si sarebbe consumato il furto) e quindi non aveva motivo di portare i propri mezzi in quella zona e lasciarli lì parcheggiati; - il rinvenimento, all'interno dell'abitazione dello Ierardi, di parte della documentazione contabile della società.

A fronte di queste analitiche argomentazioni, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla corte territoriale non evidenziano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali, peraltro, attraverso un'analisi parcellizzata dei singoli elementi probatori, laddove la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto non solo in sé, ma anche nel vicendevole rapporto logico e fattuale che lo lega agli altri elementi probatori, perché solo attraverso la valutazione unitaria del contesto è possibile attingere la verità processuale (cfr. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248128).

Più in particolare, analizzando partitamente le singole censure: - la censura afferente alla posizione dell'ultimo amministratore di diritto, ritenuto mero prestanome da entrambi i giudici di merito, è inammissibile per carenza d'interesse, perché l'esercizio delle funzioni gestorie da parte del Bersha non esclude il contestuale esercizio delle stesse funzioni anche da parte dello Iera rd i; - il curatore non ha riportato valutazioni, ma conoscenze acquisite, nel corso della gestione dell'impresa fallita, direttamente dai dipendenti e dai fornitori; - la valutazione di (in)attendibilità della denuncia (che è pur sempre una semplice dichiarazione resa dallo stesso Ierardi alla polizia giudiziaria) è supportata dall'indicazione dei criteri logici seguiti (l'illogicità del luogo ove in ipotesi erano parcheggiati gli automezzi) e, in quanto tale, insindacabile in questa sede; - l'esistenza della qualità di socio, in sé, non esclude l'esercizio di parallele funzioni gestorie, che spesso, invece, soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese, vengono esercitate proprio da uno dei soci;- la valutazione dell'eventuale travisamento delle dichiarazioni rese dai fornitori e dai dipendenti (in quanto non sarebbe stato precisato il ruolo svolto dallo Ierardi nei riferiti accompagnamenti) è preclusa dall'omessa valutazione di rilevanza del dato probatorio asseritamente travisato all'interno del complessivo impianto argomentativo e dall'omessa produzione o specifica indicazione degli atti processuali su cui fa leva (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517), nonché dall'esistenza di una convergente valutazione di entrambi i giudici di merito (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665); - l'oggetto materiale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale deve individuarsi non nei soli libri e nelle scritture obbligatorie (come per la bancarotta documentale semplice), ma in ogni documentazione utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875).

Cosicché, in sé, anche le agendine o file estratti dal pc possono rappresentare documentazione contabile.

Quanto al secondo profilo, va preliminarmente osservato come sia onere dell'amministratore dimostrare la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita.

Cosicché, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento può essere desunta anche dal mancato adempimento di tale onere (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).

Ebbene, la difesa deduce che l'amministratore avrebbe giustificato la mancanza di disponibilità dei macchinari (e quindi esclusa la sua responsabilità) allegandone il furto e producendo, sotto tale profilo, la denuncia sporta.

Ma entrambi i giudici di merito, per come osservato in precedenza, hanno ritenuto inattendibile tale giustificazione offrendo una motivazione non manifestamente illogica e, quindi, insindacabile in questa sede.

E tanto rende priva di giustificazione la destinazione dei beni non rinvenuti, con conseguente responsabilità dello Ierardi.

2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, il secondo motivo.

Com'è noto, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o causare il dissesto, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv, 266805).

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare in ordine alla consapevolezza dello Berardi di compiere i presunti atti di gestione, senza invece in alcun modo motivare in ordine alla sussistenza della volontà di conferire a quei beni societari una destinazione diversa da quella di garanzia.

Ma la deduzione è manifestamente infondata.

La Corte ha dato atto delle funzioni gestorie esercitate in fatto dal ricorrente per tutta la vita della società e della consapevole sottrazione dei beni non rinvenuti (desunta dalla disponibilità di essi nel periodo anteriore al fallimento e dalla successiva inattendibile denuncia di furto).

Ebbene, la consapevolezza della diversa destinazione impressa ai predetti beni altro non è che la coscienza e volontà degli effetti degli atti compiuti, cosicché la consapevole realizzazione di atti distrattivi comprende, in sé, la coscienza dei relativi effetti e, quindi, dell'illecita destinazione impressa ai beni.

3. Ad identiche conclusioni anche con riferimento al terzo motivo.

La difesa sostiene che, essendo stata la documentazione pacificamente consegnata dal contabile della società al nuovo amministratore, alcuna sottrazione o occultamento potrebbe imputarsi allo Ierardi.

Anche questa censura è manifestamente infondata.

Questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844) e risponde dei reati fallimentari non già quale extraneus, ma in via diretta e personale, a prescindere dalla responsabilità del soggetto qualificato.

4. Anche il quartd‘i—n—ammissibile.

Va preliminarmente osservato come il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

Ebbene, la Corte ha motivato il diniego non solo valutando la particolare intensità del dolo dimostrata nella concreta gestione della società (l'interruzione di tutti i pagamenti, la sottrazione dei veicoli, la falsa denuncia di furto, la sottrazione di tutta la contabilità), ma anche dando conto dell'irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa (l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato) o della loro insussistenza (quanto alla invocata collaborazione, avendo lo Ierardi omesso di consegnare la documentazione che nascondeva in casa e di pagare totalmente l'importo transatto che, riguardando solo la quota di capitale non versata, era di importo minimo: 6.500 euro neanche versati integralmente).

E ogni altra deduzione, deve ritenersi, nell'ottica della Corte territoriale, insindacabilmente subvalente rispetto a quanto prospettato e, per quanto detto, insindacabile in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1984; avverso la sentenza del 29 ottobre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 29 ottobre 2021, la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata per la sola posizione del coimputato), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, perché, nella sua qualità di amministratore, di diritto prima e di fatto dopo, della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 6 giugno 2012), avrebbe distratto i macchinari analiticamente indicati nel capo d'imputazione e sottratto le scritture e gli altri libri contabili, al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lo Ierardi, articolando quattro motivi di censura, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il primo censura la ritenuta qualifica di amministratore di fatto e l'effettiva sussistenza di una condotta distrattiva. Sotto il primo profilo deduce: - l'illogica qualificazione in termini di mero prestanome dell'amministratore di diritto, atteso che l'accertata gestione del personale da parte di quest'ultimo, all'interno di una piccola struttura societaria come quella della società fallita, rappresenterebbe reale esercizio di funzioni gestorie, incoerente con la ritenuta fittizietà del ruolo svolto; - l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal curatore, in quanto mere opinioni personali non supportate da riscontri oggettivi; - l'illogica valutazione della denuncia di furto, della partecipazione all'acquisto degli automezzi aziendali e del rilascio di garanzia personale, quali elementi significativi dell'effettivo esercizio delle funzioni gestorie, effettuata senza valutare la parallela qualità di socio, in sé idonea a giustificare le predette condotte; - il travisamento delle dichiarazioni rese dai fornitori e dai dipendenti, in quanto non sarebbe stato precisato il ruolo svolto dallo Ierardi; - l'irrilevanza della documentazione rinvenuta all'esito della perquisizione, non relativa a vicende societarie. Quanto al secondo profilo, la difesa deduce che l'amministratore avrebbe giustificato la mancanza di disponibilità dei macchinari (con conseguente esclusione della sua responsabilità) allegandone il furto e producendo, sotto tale profilo, la denuncia sporta. E la valutazione di inattendibilità prospettata dalla Corte territoriale sarebbe mera opinione personale, in quanto sfornita anch'essa di elementi oggettivi di riferimento. Il secondo attiene alla ritenuta sussistenza (e alla relativa motivazione) di una effettiva volontà distrattiva, e deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare in ordine alla consapevolezza dello Berardi di compiere i presunti atti di gestione, senza invece offrire alcuna argomentazione in ordine alla ritenuta \-7y-- 2 t volontà di conferire a quei beni societari una destinazione diversa da quella di garanzia. Il terzo attiene, invece, alla sussistenza della condotta contestata in termini di bancarotta documentale, non potendosi imputare allo Ierardi alcuna condotta di sottrazione della documentazione contabile, pacificamente consegnata dal contabile della società al nuovo amministratore. Non si comprenderebbe, infatti, in che termini lo Ierardi avrebbe indotto l'amministratore di diritto (come ritenuto dalla Corte) a porre in essere la condotta contestata; così come non si comprenderebbe l'esatta rilevanza della documentazione rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, non qualificabile quale documentazione contabile e, comunque, estranea all'attività imprenditoriale. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza tener conto della giovane età dell'imputato, della sua incensuratezza del quasi integrale pagamento della transazione intervenuta con il curatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo profilo è complessivamente inammissibile. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, estrapolati dalle fonti probatorie specificamente indicate, di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente. In particolare, - la pregressa formale amministrazione della società (fino al 13 marzo 2010); - le dichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori, che hanno riferito di avere sempre trattato con lo Ierardi, addirittura neppure con il Fico (l'amministratore di diritto che è succeduto allo Ierardi, originariamente coimputato per i medesimi fatti); - le dichiarazioni del curatore, che, riferendo quanto appreso nella successiva liquidazione dell'impresa fallita, ha confermato l'esercizio effettivo della funzione gestoria da parte dello Ierardi; - la presentazione da parte di quest'ultimo, della denuncia di furto degli autoveicoli, ritenuta poco credibile anche dal curatore, perché la società non aveva alcun lavoro da svolgere a Parma (luogo ove si sarebbe consumato il furto) e quindi non aveva motivo di portare i propri mezzi in quella zona e lasciarli lì parcheggiati; - il rinvenimento, all'interno dell'abitazione dello Ierardi, di parte della documentazione contabile della società. A fronte di queste analitiche argomentazioni, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla corte territoriale non evidenziano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali, peraltro, attraverso un'analisi parcellizzata dei singoli elementi probatori, laddove la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto non solo in sé, ma anche nel vicendevole rapporto logico e fattuale che lo lega agli altri elementi probatori, perché solo attraverso la valutazione unitaria del contesto è possibile attingere la verità processuale (cfr. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248128). Più in particolare, analizzando partitamente le singole censure: - la censura afferente alla posizione dell'ultimo amministratore di diritto, ritenuto mero prestanome da entrambi i giudici di merito, è inammissibile per carenza d'interesse, perché l'esercizio delle funzioni gestorie da parte del Bersha non esclude il contestuale esercizio delle stesse funzioni anche da parte dello Iera rd i; - il curatore non ha riportato valutazioni, ma conoscenze acquisite, nel corso della gestione dell'impresa fallita, direttamente dai dipendenti e dai fornitori; - la valutazione di (in)attendibilità della denuncia (che è pur sempre una semplice dichiarazione resa dallo stesso Ierardi alla polizia giudiziaria) è supportata dall'indicazione dei criteri logici seguiti (l'illogicità del luogo ove in ipotesi erano parcheggiati gli automezzi) e, in quanto tale, insindacabile in questa sede; - l'esistenza della qualità di socio, in sé, non esclude l'esercizio di parallele funzioni gestorie, che spesso, invece, soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese, vengono esercitate proprio da uno dei soci;- la valutazione dell'eventuale travisamento delle dichiarazioni rese dai fornitori e dai dipendenti (in quanto non sarebbe stato precisato il ruolo svolto dallo Ierardi nei riferiti accompagnamenti) è preclusa dall'omessa valutazione di rilevanza del dato probatorio asseritamente travisato all'interno del complessivo impianto argomentativo e dall'omessa produzione o specifica indicazione degli atti processuali su cui fa leva (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517), nonché dall'esistenza di una convergente valutazione di entrambi i giudici di merito (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665); - l'oggetto materiale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale deve individuarsi non nei soli libri e nelle scritture obbligatorie (come per la bancarotta documentale semplice), ma in ogni documentazione utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875). Cosicché, in sé, anche le agendine o file estratti dal pc possono rappresentare documentazione contabile. Quanto al secondo profilo, va preliminarmente osservato come sia onere dell'amministratore dimostrare la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita. Cosicché, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento può essere desunta anche dal mancato adempimento di tale onere (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). Ebbene, la difesa deduce che l'amministratore avrebbe giustificato la mancanza di disponibilità dei macchinari (e quindi esclusa la sua responsabilità) allegandone il furto e producendo, sotto tale profilo, la denuncia sporta. Ma entrambi i giudici di merito, per come osservato in precedenza, hanno ritenuto inattendibile tale giustificazione offrendo una motivazione non manifestamente illogica e, quindi, insindacabile in questa sede. E tanto rende priva di giustificazione la destinazione dei beni non rinvenuti, con conseguente responsabilità dello Ierardi. 2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, il secondo motivo. Com'è noto, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o causare il dissesto, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv, 266805). Il ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare in ordine alla consapevolezza dello Berardi di compiere i presunti atti di gestione, senza invece in alcun modo motivare in ordine alla sussistenza della volontà di conferire a quei beni societari una destinazione diversa da quella di garanzia. Ma la deduzione è manifestamente infondata. La Corte ha dato atto delle funzioni gestorie esercitate in fatto dal ricorrente per tutta la vita della società e della consapevole sottrazione dei beni non rinvenuti (desunta dalla disponibilità di essi nel periodo anteriore al fallimento e dalla successiva inattendibile denuncia di furto). Ebbene, la consapevolezza della diversa destinazione impressa ai predetti beni altro non è che la coscienza e volontà degli effetti degli atti compiuti, cosicché la consapevole realizzazione di atti distrattivi comprende, in sé, la coscienza dei relativi effetti e, quindi, dell'illecita destinazione impressa ai beni. 3. Ad identiche conclusioni anche con riferimento al terzo motivo. La difesa sostiene che, essendo stata la documentazione pacificamente consegnata dal contabile della società al nuovo amministratore, alcuna sottrazione o occultamento potrebbe imputarsi allo Ierardi. Anche questa censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844) e risponde dei reati fallimentari non già quale extraneus, ma in via diretta e personale, a prescindere dalla responsabilità del soggetto qualificato. 4. Anche il quartd‘i—n—ammissibile. Va preliminarmente osservato come il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Ebbene, la Corte ha motivato il diniego non solo valutando la particolare intensità del dolo dimostrata nella concreta gestione della società (l'interruzione di tutti i pagamenti, la sottrazione dei veicoli, la falsa denuncia di furto, la sottrazione di tutta la contabilità), ma anche dando conto dell'irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa (l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato) o della loro insussistenza (quanto alla invocata collaborazione, avendo lo Ierardi omesso di consegnare la documentazione che nascondeva in casa e di pagare totalmente l'importo transatto che, riguardando solo la quota di capitale non versata, era di importo minimo: 6.500 euro neanche versati integralmente). E ogni altra deduzione, deve ritenersi, nell'ottica della Corte territoriale, insindacabilmente subvalente rispetto a quanto prospettato e, per quanto detto, insindacabile in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricor
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