CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36229/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., i reati di oggetto delle sentenze dalla Corte d'appello di Bologna del 21 maggio 2021 (condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa) e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in data 7 ottobre 2020 (condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa) e, per l'effetto, ha determinato la pena unica per il reato continuato nei seguenti termini: pena per la violazione più grave di cui al capo 9) della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2020 (sub 3, tra quelle indicate in premessa) anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa, aumentata di complessivi anni 1 mesi 11 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per tutti i reati satellite così suddivisi per le violazioni giudicate con la sentenza dalla Corte d'appello di Bologna del 21 maggio 2021 (sub 2 tra quelle indicate in premessa): un anno ed euro 300,00 per il capo a), giorni dieci ed euro 100,00 per il capo b), mesi sei ed euro 200,00 per il capo c), mesi quattro ed euro 300,00 per il capo d), mesi uno ed euro 100,00 per il capo e). L'ordinanza impugnata ha, infine, respinto l'istanza di applicazione della continuazione con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen. giudicato con la sentenza del Tribunale di Bologna del 29 ottobre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena per il reato continuato, ha effettuato un calcolo errato sotto più profili, in tal modo applicandogli un trattamento sanzionatorio deteriore. In particolare, ha individuato la pena base per la violazione più grave di cui al capo 9) nella sentenza in data 7 ottobre 2020 senza tener conto della diminuente del reato abbreviato ed ha operato aumenti di pena correlati ai singoli reati satellite di cui alla sentenza dalla Corte d'appello di Bologna del 21 maggio 2021 non solo privi di adeguata motivazione ma, in più casi, in misura maggiore rispetto alla dosimetria indicata dal giudice della cognizione. Quanto al reato di evasione di cui alla sentenza pronunciata il 29 ottobre 2020 dal Tribunale di Bologna, evidenzia che il decidente ha ingiustificatamente escluso l'unitarietà del disegnò criminoso con le altre violazioni nonostante la sua evidente natura strumentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La pena unica complessiva per il reato continuato, di cui invero non è nemmeno chiara la misura finale, è stata determinata secondo criteri che non si sottraggono alle censure del ricorrente. La pena per la violazione più grave è stata individuata, in applicazione dell'art. 187 disp. att cod. proc. pen., in quella correlata al reato di capo 9) della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna, in data 7 ottobre 2020. Essa, pero, stata erroneamente indicata in anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa che è misura diversa e superiore a quella inflitta in sede cognitiva perché non tiene 3 9-019 conto della diminuzione per la scelta del rito abbreviato. Infatti, il G.u.p. aveva indicato come pena base per il reato di capo 9) anni sei ed euro 3.000,00 di multa, che aveva ridotto ad anni quattro ed euro 2.000,00 per le circostanze attenuanti generiche e, infine, ulteriormente diminuiti ex art. 442 cod. proc. pen. sia pure dopo avere sommato alla pena da ultimo citata gli aumenti per i reati satellite avvinti da continuazione interna. Non sono stati considerati i reati oggetto della sentenza del 7 ottobre 2020 diversi da quella di cui al capo 9); mentre, gli aumenti relativi ai reati oggetto della sentenza dalla Corte d'appello di Bologna del 21 maggio 2021 sono stati quantificati o in misura maggiore ?Q alla cognizione - è il caso dei reati di cui i, ai capi a) b) e c) - o comunque non specificando se considerati al netto della diminuzione per il rito abbreviato. Non è stato quindi rispettato il consolidato principio in forza del quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" (cfr. Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838 - 01; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616 - 01). 2. La motivazione sull'inesistenza della medesimezza dei disegno criminoso tra il reato di evasione e gli altri reati per i quali è stata avanzata la richiesta ex art.671 cod. proc. pen. è meramente apodittica e formulata in termini perplessi. P.Q.M.. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso, in Roma il 28 g