CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23623/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma in via Della Lungarina n. 65; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino, viale G. Matteotti n. 29; - contro ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -[OSCURATO:PERSONA] di Treviso e [OSCURATO:PERSONA] ar. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 431 del 2017 pronunciata 1'8 giugno 2017. Fatti di causa 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'accertamento dell'acquisto, da parte, sua per usucapione ex art. 1159 c.c. 1158 c.c. di alcuni terreni censiti nel catasto del comune di Sant'Anatolia di Narco, intestati al convenuto, assumendo di averli posseduti da oltre trent'anni. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda affermando di aver acquistati i detti terreni, insieme con altri, con decreto del Tribunale di Spoleto nella procedura esecutiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] (centro allevamenti [OSCURATO:SOCIETA]), contestando che l'attore avesse mai posseduto i terreni, e specificando che l'eventuale possessore, in ipotesi, avrebbe dovuto identificarsi nella [OSCURATO:PERSONA] e prima di questa in [OSCURATO:PERSONA]. Il convenuto aggiunse che [OSCURATO:PERSONA], fosse stato un semplice collaboratore della [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 giudizio di primo grado si concluse con il rigetto della domanda ed avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] interpose appello, anch'esso rigettato. Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Consorzio agrario di [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. N /4,,k 92.C22 'Mf/W„34,1'0 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve, preliminarmente, valutarsi l'eccezione formulata dal convenuto di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. L'eccezione è fondata. La sentenza è stata pubblicata il giorno 8 giugno 2017 e risulta, notificata con modalità telematica ex art. 3-bis della I. n. 53 del 1994, ricevuta dal destinatario il primo luglio del 2017 (si veda la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] (fascicoletto A, in part. all. 2). Il ricorso risulta notificato il 16.10.2017 ma, nella specie, il termine per notificare era quello breve di 60 giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (sulla idoneità della notificazione della sentenza impugnata tramite PEC a far decorrere il termine breve, da ultimo Cass. Sez. L. n. 16421 del 2019). Sicché, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, il ricorso è stato notificato oltre il termine, ergo è inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. JAMJJ4 kru4:79.7iL'r,>',LP;f14_ Si deve dare, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2200,00 di cui euro 2000,00 per compensi e 200,00 euro per esborsi. Si dà, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale