CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1765/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappres., elett.te domic. presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa , con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso il decreto n. 10980/2019 delTribunale di Milano, pubblicato il 28.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo della procedura di Amministrazione straordinaria dell’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l’ammissione al passivo, in prededuzione, della somma di euro 510.070,27, a titolo di trasporto di merce. Con decreto del 26.11.19, il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione, osservando che l’opponente non aveva indicato l’oggetto dei trasporti effettuati, considerato che dalle fatture prodotte emergeva che solo una di esse si riferiva a trasporti eseguiti verso lo stabilimento di Taranto, ma con una generica indicazione di “rottame” trasportato, che non consentiva di accertare l’effettivo oggetto della stessa fattura. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il commissario della procedura concorsuale. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.f., 24 e 111, Cost., in quanto la delega del Tribunale al giudice relatore non poteva investire la sola trattazione del giudizio, erroneamente il Tribunale non ha previsto che l’opponente potesse discutere la causa innanzi al collegio cui spettava la decisione. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 111bis, l.f., e vizio d’ultrapetizione, per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che i commissari straordinari, non costituendosi nel giudizio d’opposizione, non avevano contestato la prededucibilità del credito, come formulata nella domanda tardiva d’ammissione al passivo. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, c.1ter, dl n. 347/03, e 8, c.1bis, l. n. 123/17, per aver il Tribunale erroneamente escluso la prededucibilità del credito fatto valere,per i crediti maturati per le prestazioni di autotrasporto presso gli impianti produttivi dell’Ilva. In particolare, la ricorrente si duole cheil Tribunale non abbia considerato che la l. n. 20/15 era stata introdotta non solo per disciplinare l’attività dell’Ilva in Taranto, ma in generale, con riferimento alla l. n. 347/03, anche le attività che “gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute”. Pertanto, la ricorrente si duole deldecreto impugnato nella parte in cui ha ristretto la prededucibilità ai crediti relativi a prestazioni riguardanti i soli altoforni siti nello stabilimento di Taranto, escludendo quelli derivanti dall’autotrasporto delle materieprime che sono strettamente funzionali all’esercizio degli stessi altoforni, e s’inseriscono comunque nell’ambito del processo produttivo. Il primo motivo è infondato. La ricorrente assume di non aver discusso la causa innanzi al collegio, ma innanzi al giudice relatore. Invero, ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione -possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa - non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16).Nel caso concreto, la causa, istruita dal giudice relatore, è stata correttamente decisa dal collegio previa rimessione del primo, nella piena osservanza degli artt. 98 ss, l.f., in coerenza con la deformalizzazione tipica del predettorito speciale. Il secondo motivo è parimenti infondato in quanto il parere dei commissari non è vincolante ai fini della decisione in questione.Al riguardo, è stato osservato che, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass., n. 16554/15; 19734/17; n. 12973/18). Non sussiste, pertanto, alcun vizio d’ultrapetizione. Il terzomotivo è fondato. Invero, l’art. 3, comma 1 - ter , del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (Cass., n.21151 /22). Nel caso concreto, infatti, oggetto del credito fatto valere, documentato e verificato dal Tribunale, è il trasposto di prodotti finiti presso uno stabilimento Ilva; ne consegue l’erroneità dell’argomentazione del Tribunale che aveva escluso la prededuzione, in quanto dalla documentazione prodottasi desume va la prova in ordine al materia le fornito allo stabilimento Ilva, essendo dunque irrilevante, ai fini del riconoscimento della prededuzione,la sua destinazione alla cd. “area a caldo”, e l’inserimento nel processo produttivo dell’acciaio. Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzomotivo del ricorso, rigettati gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al