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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/12/2019- dep. 31/12/2019, riformava la sentenza con la quale il 13/02/2018 il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore a pena di giustizia per il delitto di usura continuata, commessa in danno di CERULLO Giuseppe in [OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 2014, riconosciute le attenuanti generiche e con risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] di appello rideterminava la pena, riducendola.

La condotta contestata era consistita, a fronte del prestito nel 2007 della somma di 100.000 euro, nell'essersi fatto promettere interessi al tasso del 3% mensile - versati nella misura di 12.000 euro dal 2007 al 2012 -, e più oltre, a fronte di ulteriori prestiti dell'importo complessivo di 30/40.000 euro, nell'essersi fatto promettere il pagamento complessivo di 300.000 euro, con emissione di effetti cambiari di piccolo taglio, a firma di CERULLO e della madre di costui.

2. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione, e comunque per motivazione contraddittoria sull'affermazione della responsabilità.

Censura anzitutto la ritenuta attendibilità della persona offesa, per la vaghezza e l'incoerenza di quanto dichiarato, dapprima nel corso delle indagini, poiché i verbali resi alla p.g. sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento sull'accodo delle parti, e poi in udienza: dapprima aveva negato di aver ricevuto prestiti da parte di [OSCURATO:PERSONA], poi aveva cambiato versione e si era detto vittima di usura anche a opera dell'imputato, oltre che di due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] Mattia e D'ONOFRIO Vincenzo, che egli aveva inizialmente denunciato per usura, senza menzionare [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresì riferito di aver sottoscritto cambiali a garanzia del debito contratto senza tuttavia essere in grado di quantificarne l'esatto ammontare, e senza nemmeno essere riuscito a conteggiare il numero degli effetti rilasciati; mentre durante le indagini aveva parlato di un mutuo originario di 100.000 euro e di prestiti successivi per 30/40.000 euro, in dibattimento aveva invece circoscritto la prima dazione a 50.000 euro, e quelle seguenti a 70.000 curo.

Il ricorso contesta altresì che fra il 2007 e il 2012 vi fossero riscontri documentali rispetto a quanto denunciato da CERULLO, poiché le cambiali rinvenute dalla p.g. erano soltanto quelle protestate relative all'anno 2013, e poiché gli sms scambiati fra imputato e parte civile inerivano esclusivamente al periodo compreso fra il 30 gennaio e il 13 marzo 2014, e il loro contenuto aveva riguardato non già i prestiti, bensì gli affari immobiliari intercorsi fra le parti.

A proposito di questi ultimi, e a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la persona offesa ne aveva inizialmente omesso la menzione: i rapporti erano emersi solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva riferito in una memoria difensiva, e ciò costituiva un ulteriore elemento di non credibilità dell'accusatore, e invece un contributo a spiegare il tipo di relazioni intercorse; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all'accertamento della natura usuraria degli interessi.

Censura che non sia stato ricostruito il quadro complessivo delle reciproche dazioni di denaro, sì che non è emerso il quantum complessivamente erogato da [OSCURATO:PERSONA], né sulla base di quali elementi la CORTE territoriale abbia potuto ritenere l'elevata sproporzione fra la somma ricevuta in prestito e quella da restituire.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria con la quale, oltre a riprendere il contenuto del ricorso, comunica che con sentenza in data 21/08/2021, della quale ha allegato il dispositivo, il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Mattia e D'ONOFRIO Vincenzo dalle imputazioni di usura e di estorsione in danno di CERULLO: si tratta dei due soggetti in origine denunciati da costui, essendo il nome di [OSCURATO:PERSONA] emerso nelle indagini a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È opportuno premettere che: a. con riferimento alla memoria appena menzionata, inviata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di una produzione documentale che ipotizza un presunto contrasto fra la sentenza del TRIBUNALE capuano a carico di [OSCURATO:PERSONA] e D'ONOFRIO, e la pronuncia di appello oggetto del presente giudizio, senza che emerga, in assenza di motivazione, l'effettiva interferenza fra le posizioni di tre, e sollecita a una revisione del merito della vicenda, incompatibile con il vaglio di legittimità; b. posto che il Collegio di appello ha condiviso per intero e in esplicito la motivazione del TRIBUNALE, deve richiamarsi il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 53420 del 04/11/2014 dep. 22/12/2014 Rv. 261839 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione)".

La CORTE territoriale non si è limitata a un mero richiamo al provvedimento di primo grado ma, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questo Giudice di legittimità (cf. per tutte Sez.

U sentenza n.17 del 21/06/2000 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 216664), ha "qualificato" gli elementi indicati nella pronuncia richiamata per relationem, e ha mostrato una non immotivata adesione a essa, lasciandone traccia visibile nella propria decisione: ha cioè, in sede di impugnazione, vagliato le censure mosse dal ricorrente e reso esplicite le ragioni per le quali ha ritenuto di farle proprie.

Se pure con un tratto di maggiore sintesi rispetto alla pronuncia del TRIBUNALE, la CORTE ha mostrato di aver sottoposto a vaglio critico dei motivi di appello, peraltro reiterativi di argomenti già esposti in primo grado, fornendo a essi una risposta puntuale; c. i motivi posti a base del ricorso puntano a una rivalutazione della ricostruzione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

Va pertanto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

2. Ciò premesso, il complesso delle considerazioni svolte dalla CORTEpartenopea e dal TRIBUNALE, da valutare nel loro insieme per quanto prima esposto, appare congruo e logico quanto al merito della vicenda.

I Giudici del merito hanno così illustrato che: - a fronte dell'iniziale denuncia di CERULLO a carico di di [OSCURATO:PERSONA] e D'ONOFRIO, la polizia giudiziaria aveva svolto indagini anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di quanto captato in una intercettazione e della successiva perquisizione al domicilio dell'imputato.

L'esito di essa era stato il rinvenimento di documenti dai quali erano emersi: un appunto che associava il nome di CERULLO e una serie di scadenze mensili, e fra ciascuna di esse e l'importo di 10.000 euro, per un totale di 80.000 euro; la copia fotostatica di titoli cambiari manoscritti dalla persona offesa, di titoli postali emessi in suo favore, di assegni e di cambiali a firma della madre di CERULLO; - CERULLO aveva ricostruito i rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] col prestito originario nel 2007 di 100.000 euro, accompagnato dall'impegno di versare interessi al tasso del 3% mensile, e poi di un succedersi di interessi versati e di nuova sorte capitale ricevuta, fino alla promessa di pagare, a totale definizione e con un piano di rientro, 300.000 euro, con l'emissione di effetti cambiari di piccolo taglio, a firma di CERULLO e della madre di costui; - l'esatta quantificazione di quanto CERULLO avrebbe dovuto ancora pagare a [OSCURATO:PERSONA] non era stata possibile per via della confusione del primo, a seguito del giro di assegni e di titoli, e della condizione di soggezione psicologica in cui si trova ordinariamente la vittima di usura; i rapporti fra i due, attinenti ad affari immobiliari, erano stati dettagliatamente ricostruiti escludendo che avessero costituito la spiegazione esclusiva dello scambio fra denaro e cambiali oggetto del giudizio, ma anzi avanzando la ragionevole spiegazione che si fossero in essi inseriti, che cioè alcuni immobili fossero stati acquistati da CERULLO per fornire garanzie a [OSCURATO:PERSONA] rispetto al denaro ricevuto.

3. Rispetto a tali elementi, descritti in modo esteso e analitico dal TRIBUNALE, e in modo più sintetico ma non per cenni dalla CORTE territoriale, il ricorso ha omesso un confronto dettagliato, già in sede di motivi di appello.

Ha, per es., evitato di affrontare il tema delle scadenze mensili di 10.000 euro contenute nell'appunto rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed espressamente riferite a CERULLO, che costituiscono uno dei riscontri obiettivi alla parola di quest'ultimo, come rimarcato dalle due pronunce di merito.

Nel prospettare all'autorità giudiziaria una ricostruzione alternativa dei rapporti di dare e di avere, lo stesso ricorso si è limitato a richiamare le trattative e gli acquisti immobiliari, che avevano visti coinvolti l'imputato e la persona offesa, senza tuttavia offrire un quadro di univoca e certa spiegazione dei flussi finanziari, come agganciati esclusivamente a tale comunanza di interessi.

In tal modo, la difesa non ha intaccato la coerenza della ricostruzione di fatto operata in modo conforme dal TRIBUNALE e dalla CORTE.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/12/2019- dep. 31/12/2019, riformava la sentenza con la quale il 13/02/2018 il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore a pena di giustizia per il delitto di usura continuata, commessa in danno di CERULLO Giuseppe in [OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 2014, riconosciute le attenuanti generiche e con risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] di appello rideterminava la pena, riducendola. La condotta contestata era consistita, a fronte del prestito nel 2007 della somma di 100.000 euro, nell'essersi fatto promettere interessi al tasso del 3% mensile - versati nella misura di 12.000 euro dal 2007 al 2012 -, e più oltre, a fronte di ulteriori prestiti dell'importo complessivo di 30/40.000 euro, nell'essersi fatto promettere il pagamento complessivo di 300.000 euro, con emissione di effetti cambiari di piccolo taglio, a firma di CERULLO e della madre di costui. 2. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione, e comunque per motivazione contraddittoria sull'affermazione della responsabilità. Censura anzitutto la ritenuta attendibilità della persona offesa, per la vaghezza e l'incoerenza di quanto dichiarato, dapprima nel corso delle indagini, poiché i verbali resi alla p.g. sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento sull'accodo delle parti, e poi in udienza: dapprima aveva negato di aver ricevuto prestiti da parte di [OSCURATO:PERSONA], poi aveva cambiato versione e si era detto vittima di usura anche a opera dell'imputato, oltre che di due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] Mattia e D'ONOFRIO Vincenzo, che egli aveva inizialmente denunciato per usura, senza menzionare [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresì riferito di aver sottoscritto cambiali a garanzia del debito contratto senza tuttavia essere in grado di quantificarne l'esatto ammontare, e senza nemmeno essere riuscito a conteggiare il numero degli effetti rilasciati; mentre durante le indagini aveva parlato di un mutuo originario di 100.000 euro e di prestiti successivi per 30/40.000 euro, in dibattimento aveva invece circoscritto la prima dazione a 50.000 euro, e quelle seguenti a 70.000 curo. Il ricorso contesta altresì che fra il 2007 e il 2012 vi fossero riscontri documentali rispetto a quanto denunciato da CERULLO, poiché le cambiali rinvenute dalla p.g. erano soltanto quelle protestate relative all'anno 2013, e poiché gli sms scambiati fra imputato e parte civile inerivano esclusivamente al periodo compreso fra il 30 gennaio e il 13 marzo 2014, e il loro contenuto aveva riguardato non già i prestiti, bensì gli affari immobiliari intercorsi fra le parti. A proposito di questi ultimi, e a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la persona offesa ne aveva inizialmente omesso la menzione: i rapporti erano emersi solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva riferito in una memoria difensiva, e ciò costituiva un ulteriore elemento di non credibilità dell'accusatore, e invece un contributo a spiegare il tipo di relazioni intercorse; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all'accertamento della natura usuraria degli interessi. Censura che non sia stato ricostruito il quadro complessivo delle reciproche dazioni di denaro, sì che non è emerso il quantum complessivamente erogato da [OSCURATO:PERSONA], né sulla base di quali elementi la CORTE territoriale abbia potuto ritenere l'elevata sproporzione fra la somma ricevuta in prestito e quella da restituire. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria con la quale, oltre a riprendere il contenuto del ricorso, comunica che con sentenza in data 21/08/2021, della quale ha allegato il dispositivo, il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Mattia e D'ONOFRIO Vincenzo dalle imputazioni di usura e di estorsione in danno di CERULLO: si tratta dei due soggetti in origine denunciati da costui, essendo il nome di [OSCURATO:PERSONA] emerso nelle indagini a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È opportuno premettere che: a. con riferimento alla memoria appena menzionata, inviata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di una produzione documentale che ipotizza un presunto contrasto fra la sentenza del TRIBUNALE capuano a carico di [OSCURATO:PERSONA] e D'ONOFRIO, e la pronuncia di appello oggetto del presente giudizio, senza che emerga, in assenza di motivazione, l'effettiva interferenza fra le posizioni di tre, e sollecita a una revisione del merito della vicenda, incompatibile con il vaglio di legittimità; b. posto che il Collegio di appello ha condiviso per intero e in esplicito la motivazione del TRIBUNALE, deve richiamarsi il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 53420 del 04/11/2014 dep. 22/12/2014 Rv. 261839 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione)". La CORTE territoriale non si è limitata a un mero richiamo al provvedimento di primo grado ma, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questo Giudice di legittimità (cf. per tutte Sez. U sentenza n.17 del 21/06/2000 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 216664), ha "qualificato" gli elementi indicati nella pronuncia richiamata per relationem, e ha mostrato una non immotivata adesione a essa, lasciandone traccia visibile nella propria decisione: ha cioè, in sede di impugnazione, vagliato le censure mosse dal ricorrente e reso esplicite le ragioni per le quali ha ritenuto di farle proprie. Se pure con un tratto di maggiore sintesi rispetto alla pronuncia del TRIBUNALE, la CORTE ha mostrato di aver sottoposto a vaglio critico dei motivi di appello, peraltro reiterativi di argomenti già esposti in primo grado, fornendo a essi una risposta puntuale; c. i motivi posti a base del ricorso puntano a una rivalutazione della ricostruzione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. Va pertanto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". 2. Ciò premesso, il complesso delle considerazioni svolte dalla CORTEpartenopea e dal TRIBUNALE, da valutare nel loro insieme per quanto prima esposto, appare congruo e logico quanto al merito della vicenda. I Giudici del merito hanno così illustrato che: - a fronte dell'iniziale denuncia di CERULLO a carico di di [OSCURATO:PERSONA] e D'ONOFRIO, la polizia giudiziaria aveva svolto indagini anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di quanto captato in una intercettazione e della successiva perquisizione al domicilio dell'imputato. L'esito di essa era stato il rinvenimento di documenti dai quali erano emersi: un appunto che associava il nome di CERULLO e una serie di scadenze mensili, e fra ciascuna di esse e l'importo di 10.000 euro, per un totale di 80.000 euro; la copia fotostatica di titoli cambiari manoscritti dalla persona offesa, di titoli postali emessi in suo favore, di assegni e di cambiali a firma della madre di CERULLO; - CERULLO aveva ricostruito i rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] col prestito originario nel 2007 di 100.000 euro, accompagnato dall'impegno di versare interessi al tasso del 3% mensile, e poi di un succedersi di interessi versati e di nuova sorte capitale ricevuta, fino alla promessa di pagare, a totale definizione e con un piano di rientro, 300.000 euro, con l'emissione di effetti cambiari di piccolo taglio, a firma di CERULLO e della madre di costui; - l'esatta quantificazione di quanto CERULLO avrebbe dovuto ancora pagare a [OSCURATO:PERSONA] non era stata possibile per via della confusione del primo, a seguito del giro di assegni e di titoli, e della condizione di soggezione psicologica in cui si trova ordinariamente la vittima di usura; i rapporti fra i due, attinenti ad affari immobiliari, erano stati dettagliatamente ricostruiti escludendo che avessero costituito la spiegazione esclusiva dello scambio fra denaro e cambiali oggetto del giudizio, ma anzi avanzando la ragionevole spiegazione che si fossero in essi inseriti, che cioè alcuni immobili fossero stati acquistati da CERULLO per fornire garanzie a [OSCURATO:PERSONA] rispetto al denaro ricevuto. 3. Rispetto a tali elementi, descritti in modo esteso e analitico dal TRIBUNALE, e in modo più sintetico ma non per cenni dalla CORTE territoriale, il ricorso ha omesso un confronto dettagliato, già in sede di motivi di appello. Ha, per es., evitato di affrontare il tema delle scadenze mensili di 10.000 euro contenute nell'appunto rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed espressamente riferite a CERULLO, che costituiscono uno dei riscontri obiettivi alla parola di quest'ultimo, come rimarcato dalle due pronunce di merito. Nel prospettare all'autorità giudiziaria una ricostruzione alternativa dei rapporti di dare e di avere, lo stesso ricorso si è limitato a richiamare le trattative e gli acquisti immobiliari, che avevano visti coinvolti l'imputato e la persona offesa, senza tuttavia offrire un quadro di univoca e certa spiegazione dei flussi finanziari, come agganciati esclusivamente a tale comunanza di interessi. In tal modo, la difesa non ha intaccato la coerenza della ricostruzione di fatto operata in modo conforme dal TRIBUNALE e dalla CORTE. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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