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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 06530/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA -sul ricorso iscritto al n. 13993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- - nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 434/2021 depositata il 10/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa Tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esiste dal 1979 un accordo di coesistenza dei rispettivi segni distintivi.

L’accordo, per quanto qui interessa, contiene pattuizioni afferenti (i) alla possibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. di registrare e utilizzare il segno costituito dalla lettera “V” o dal nome “[OSCURATO:SOCIETA]” su tutti i prodotti a eccezione delle calzature, degli accessori in pelle e degli altri prodotti in classe 18 (art. 6) e (ii) alla possibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di registrare e utilizzare segni costituiti dal nome per esteso ( “[OSCURATO:PERSONA]”) o dalle iniziali “MV”, salvo che per le calzature, rispetto alle quali essa può utilizzare anche il nome “[OSCURATO:SOCIETA]” o la lettera “V”, e per le borse e gli altri prodotti in classe 18, per i quali può utilizzare i segni “[OSCURATO:SOCIETA]”, “MV” o anche la semplice lettera “V”, unitamente alla dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno o sugli involucri (packaging), per tutte le merci realizzate in pelle o imitazione di pelle o altro materiale (art. 3).

Dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. contestandole l’inadempimento dell’art. 6 del citato accordo e la contraffazione di alcuni suoi marchi su modelli di borse. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in riconv enzione, ha lamentato a sua volta l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al medesimo accordo, art. 3, per contraffazione di quattro design su modelli di borse, oltre che la commissione di atti di concorrenza sleale.

Il tribunale, con sentenza non definitiva del 7-5-2019, ha accertato l’inadempimento dell’art. 6b dell’accordo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’utilizzazione di un segno per borse (cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”) stilizzato in maniera diversa dal consentito, con contraffazione dei marchi, e ha accertato altresì la violazione dell’art. 3 dell’accordo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la contraffazione di quattro design e la decadenza per non uso di alcuni marchi, respingendo le domande di concorrenza sleale.La decisione di primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza in data 10-2-2021. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.

A sua volta la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Entrambe le società hanno replicato ai rispettivi ricorsi con appositi controricorsi.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - La molteplicità dei mezzi predisposti dalle parti impone di procedere a una esposizione analitica delle questioni da ciascuna sollevate.

II. –Il ricorso principale.

III. - Col primo motivo del ricorso principale, la società [OSCURATO:PERSONA] la violazione o falsa applicazione degli artt. 20.1 del c.p.i. e 9.2 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2017/1001, in relazione all’uso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del segno “V-Rockstud”, che la corte d’appello ha ritenuto non costituire contraffazione del segno della stessaMario [OSCURATO:SOCIETA] costituito dalla “V nel cerchio”.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

È censurato il capo della decisione che ha riformato l’opposta valutazione del giudice di primo grado.

La riforma è avvenuta sul rilievo che dal confronto visivo tra i marchi “V-Rockstud” (di cui è titolare la [OSCURATO:SOCIETA]) e “V nel cerchio” (di cui è titolare la ricorrente) non emergono i presupposti della contraffazione, atteso che si tratta di segni “totalmente diversi dal punto di vista grafico (..)”, il primo perché contraddistinto da una V borchiata, il secondo perché contraddistinto invece da una V comune bidimensionale, senza elemento particolare oltre al cerchio in cui è inserita.Rispetto a codesta, la V borchiata di [OSCURATO:SOCIETA] è stata descritta in sentenza come “molto più squadrata rispetto alla tradizionale rappresentazione grafica della lettera V”, oltre che “tridimensionale e metallica” e “caratterizzata dalla presenza di tre borchie ai vertici” quale “componente centrate” del simbolo; e la descrizione è stata resa intelligibile dalla riproduzione del segno.

In forza di simili elementi di diversità, non essendo cioè i segni né identici né simili, la corte d’appello ha escluso ogni possibilità di confusione tra essi e tra gli afferenti prodotti.

IV. -La ricorrente afferma che un tale giudizio, avendo basato la non confondibilità sulla pretesa mancanza di somiglianza tra i segni, non sarebbe conforme alle regole poste dall’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. in tema di valutazione globale, tenuto conto dell’affinità dei prodotti.

Ma l’affermazione è genericamente incentrata su rilievi neutri al riguardo, e si risolve, in verità, in una petizione di principio.

La norma citata presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi.

Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica.

Tuttavia, resta il f atto che il giudizio, per quanto parametrato all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti (di recente v.

Cass. Sez. 1 n. 39764-21, Cass. Sez. 1 n. 12570-21), non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine.

Per cui se i segni sono divergenti, e anzi, come nella specie rilevato dalla corte territoriale, totalmente diversi per caratteristiche estetiche, a niente serve insistere sulla valutazione globale.

Il raffronto deve essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda e il ricordo dell'altro, e deve essere motivato mediante l'indicazione, per quanto sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore.

Di simili criteri la corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione, laddove, dopo la puntuale descrizione dei segni, ne ha messo in risalto le differenze essenziali, compresa quella sulle caratteristiche della componente centrale, il cuore del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, tale da impedire ogni possibilità di associazione con la semplice “V nel cerchio” di [OSCURATO:PERSONA].

L’apprezzamento identifica un giudizio di fatto, e in quanto motivato è incensurabile in cassazione.

V. – Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla domanda di contraffazione formulata sotto il profilo della rinomanza del proprio marchio.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente assume di aver fondato, in primo grado, la domanda di contraffazione anche sulle norme che attribuiscono una tutela “allargata” ai marchi che godono di rinomanza (art. 20, primo comma, lett. c), c.p.i.).

Afferma inoltre che il tribunale aveva accertato la sussistenza della contraffazione per confondibilità ai sensi del sopra citato art. 20, lett.b), mentre aveva omesso di pronunciarsi sul profilo involto dal simultaneo riferimento all’art. 20, lett. c).

A dire della ricorrente, essa aveva - in appello - riproposto la domanda dicendo di impugnare specificamente la mancanza della statuizione del primo giudice.

Ora va detto che, al contrario di quanto eccepito dalla difesa della controricorrente, nessuna impugnazione poteva e doveva essere avanzata al riguardo, perché la decisione del tribunale aveva determinato il semplice assorbimento, e non il rigetto, della domanda ulteriormente basata, da [OSCURATO:PERSONA], sulle asserite caratteristiche del marchio come marchio di rinomanza.

Le domande non esaminate perché ritenute assorbite non possono costituire oggetto di un motivo d'appello, perché per esse manca la soccombenza.

Quel che è necessario è che le domande siano riproposte, secondo la regola dell’art. 346 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez. 1 n. 25840-21).

La riproposizione deve avvenire, tuttavia , specificamente, e non tramite un inciso del tipo di quello al quale ha genericamente alluso la ricorrente: un inciso peraltro semplicemente inserito nel corpo dell’atto contenente il gravame.

Tale inciso - “in relazione all’uso della V - Rockstude sulle sue borse, non si è pronunciata sull’illiceità di questa condotta ai sensi dell’art. 20, lett. c), c.p.i. e dell’art. 2598 c.c.

Il che si impugna specificamente (..)” – non risulta infine rappresentato nel petitum formale, e dunque non costituisce valido elem ento per ritenere effettivamente riproposta una domanda in primo grado ritenuta assorbita.

In base alle conclusioni rassegnate dalla parte, testualmente trascritte nella sentenza, è evidente che una tale domanda non era stata riproposta.

VI. –Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame col quale era stata censurata, a sua volta, per omessa pronuncia la sentenza di primo grado, la quale appunto non aveva pronunciato sulla illiceità della condotta, ai sensi dell’art. 20, lett. c), c.p.i. e 2598 cod. civ., per l’uso per prodotti di pelletteria del segno “V” diverso da quello nell’ellisse mostrata nell’accordo del 1979.

Il motivo è inammissibile per identica ragione, avendo la stessa ricorrente affermato che il tribunale aveva mancato di pronunciare per aver ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. comunque responsabile della detta condotta ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i.

Sicché era anche in tal caso necessario riproporre ladomanda al momento delle conclusioni formalizzate in appello; cosa che in prospettiva di autosufficienza, e in rapporto alle emergenze della sentenza impugnata, non è dato di riscontrare.

VII. –I motivi dal quarto al sesto sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Col quarto mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. quanto all’interpretazione offerta dalla corte territoriale in ordine all’art. 3 dell’accordo, a proposito dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quinto è dedotta la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., sempre a proposito dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giacché le contraddizioni e gli assunti apodittici e arbitrari della sentenza, messi in risalto nel quarto mezzo, si sarebbero tradotti anche in vizi della motivazione.

Col sesto è infine dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione relativi alla questione dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti.

VIII. –I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.La censura è complessivamente riferita alla statuizione con la quale la corte d’appello ha respinto il primo motivo del gravame prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quanto all’interpretazione dell’art. 3 dell’accordo del 1979.

L’art. 3, riportato testualmente, è del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] può usare e registrare il nome esteso [OSCURATO:PERSONA] o M. [OSCURATO:SOCIETA] o [OSCURATO:SOCIETA] o le lettere MV o V esclusivamente all’esterno, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] all’interno e sugli involucri (packaging) su tutte le merci realizzate in pelle o imitazioni di pelle o altro materiale (..) e precisamente qualsiasi tipo di merce rientrante nella Classe 18 della Classificazione Internazionale delle Merci e dei Servizi (..)”.

La corte d’appello, disattendo la difforme tesi dell’impugnante, ha ritenuto che il senso della pattuizione, associato ai restanti patti col fine di bilanciare i contrapposti interessi economici, fosse nel senso di consentire allaMario [OSCURATO:SOCIETA] di apporre sì all’esterno un simbolo tra quelli elencati, scelto a sua discrezione, purché però accompagnato dall’apposizione, all’interno e nel packaging, del nome per esteso.

La conclusione è motivata secondo logica, mentre il nucleo essenziale della censura è nel suo complesso costituito dall’affermazione che l’art. 3 dell’accordo del 1979 avrebbe invece comportato la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare all’esterno dei propri prodotti, sempre e senza condizioni, uno qualunque dei simboli detti.

Per giungere a tale obiettivo la ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe violato le sopra indicate regole di ermeneutica contrattuale, peraltro dopo aver riconosciuto l’obiettiva equivocità del testo.

E tuttavia non è in realtà ben spiegato perché –e in quale specifico senso -una violazione del genere sarebbe stata commessa.

Difatti in termini assoluti la corte d’appello ha valutato il testo tanto alla luce dell’intenzione dei contraenti (art. 1362), appositamente menzionata, quanto alla luce della esegesi complessiva (art. 1363).Niente di particolare è detto, nel ricorso, a proposito delle ragioni per cui l’interpretazione prescelta si sarebbe dovuta considerare contraria a buona fede (art. 1366); e niente è puntualizzato onde esplicare l’affermata relazione di non convenienza delle espressioni (come intese dalla corte territoriale) rispetto alla natura o all’oggetto dell’accordo (art. 1369).

In verità la corte territoriale ha dato dell’art. 3 un’interpretazione in sé ragionevole, proprio in rapporto al fine che i contraenti avevano avuto di mira; fine discendente dall’accordo ricostruito nel suo complesso, anche tenuto conto della necessità di evitare la confusione e la sovrapposizione delle due maisons.

E ha pure spiegato –la corte d’appello - perché l’esegesi proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] dovesse reputarsi recessiva rispetto all’altra.

Ciò integra pienamente l’onere di motivare il convincimento sul contenuto e sul significato del contratto.

Nel suo complessivo argomentare la ricorrente, seppur menzionando le regole di interpretazione, intende semplicemente ottenere una diversa ricostruzione del significato della pattuizione, cosa notoriamente inammissibile in cassazione.

In questa medesima prospettiva il quinto motivo non ha benché minimo fondamento, visto che la motivazione è perfettamente evincibile nel senso appena detto.

Mentre i l sesto motivo è inammissibile, visto che l’omissione di pronuncia attiene al momento decisorio della sentenza, che chiaramente esiste per il semplice fatto che la censura è stata respinta.

IX. –Anche il settimo e l’ottavo mezzo possono essere esaminati assieme, essendo tra loro connessi.

Col settimo si sostiene che la sentenza sia stata pronunciata in violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in ordine all’art. 3 dell’accordo, a proposito della questione relativa all’uso del segno “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno e sul packaging dei propri prodotti.

Con l’ottavo, e in subordine, se ne denunzia la nullità sui detti profili, ai sensi degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., per irr iducibile contraddittorietà della motivazione.

X. -Il settimo è inammissibile, in sé e per derivazione da quanto appena detto, mentre l’ottavo è manifestamente infondato.

La corte d’appello ha accertato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo previsto dall’art. 3 dell’accordo di inserire il nome per esteso all’interno e sul packaging dei propri prodotti al fine di rendere chiara la paternità dei medesimi.

Ciò ha fatto in base alla diretta visione, e alla puntuale descrizione in sentenza, delle fotografie prodotte da entrambe le parti.

La valutazione si è dipanata dalla premessa che l’art. 3, ove inteso secondo buona fede e in rapporto alla ratio complessiva dell’accordo, non potesse avere altro senso che quello già sopra nella sostanza evidenziato: vale a dire che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a indicare all’interno e sul packaging dei propri prodotti il simbolo “[OSCURATO:PERSONA]” in modo chiaro ed evidente, in dimensione grafica adeguata e quanto meno eguale a quella del nome “[OSCURATO:SOCIETA]”, ove pure prescelto.

Di contro la società [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di ottemperare alla pattuizione, poiché sebbene inserendo il nome per esteso sulladust bag, sulla carta protettiva, sulla fodera e sull’etichetta esterna di alcuni prodotti, ciò aveva fatto con dicitura “di ridottissime dimensioni”, a fronte della preponderante scritta “[OSCURATO:SOCIETA]” o “[OSCURATO:PERSONA]”.

La corte territoriale ne ha tratto la convinzione che l’elemento immediatamente percepibile fosse per l’appunto costituito dal semplice nome “[OSCURATO:SOCIETA]”, non potendo essere percepito quello appropriato (“[OSCURATO:PERSONA]”), da parte di un eventuale fruitore, se non a seguito di un’attenta ispezione del prodotto.La ricorrente contesta la premessa del ragionamento della corte d’appello, sostenendo che , ove di nuovo riferita all’esegesi dell’art. 3 dell’accordo, sarebbe in contrasto con le regole di ermeneutica contrattuale.

Ma al netto dei riferimenti a tali regole è di assoluta evidenza che la censura nel suo complesso tradisce il tentativo di sovvertire semplicemente quella interpretazione, a essa sfavorevole, mediante un’altra diversa nell’esito.

Questa cosa non è consentita in cassazione perché impinge direttamente nel giudizio di fatto.

Non basta menzionare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. per rendere la censura ammissibile.

Se, come nella specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (per varie applicazioni, v.

Cass. Sez. 1n. 9461-21, Cass. Sez. 1 n. 27136 - 17 e molte altre).

D’altronde non si comprende giuridicamente come sia possibile affermare che una pattuizione del tipo di quella dalla corte territoriale menzionata potesse essere adempiuta purché la scritta “[OSCURATO:PERSONA]” fosse presente anche in carattere recondito.

Ne deriverebbe l’ardita tesi della possibilità di dare esecuzione all’obbligo contrattuale in modo solo formale, quando non perfino canzonatorio.

L’ottavo motivo, che attinge a una presunta carenza della motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza, è manifestamente infondato, tenuto conto della struttura motivazionale oggetto di critica.

XI. –Ancora possono essere esaminati assieme il nono e il decimo motivo del ricorso principale.

Col non motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alle domande concernenti l’illiceità dell’uso del pattern col segno “V” ripetuto della [OSCURATO:SOCIETA].

Col decimo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 20.1, lett. b) e c), del c.p.i. e dell’art. 9.2 lett. b) e c) del regolamento (UE) n. 2017/1001 in relazione al detto uso del pattern, rispetto al quale la domanda sarebbe stata respinta con motivazione laconica e onnicomprensiva, senza verifica della esistenza delle condizioni idonee a integrare l’illecito.

XII. -I motivi sono inammissibili.

La corte d’appello ha accolto solo parzialmente il motivo (il quarto) col quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte riferita al rigetto della domanda concernente l’uso, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., del pattern costituito da una serie di V ripetute (cd. [OSCURATO:PERSONA]).

La censura è stata accolta nella parte tesa a sostenere che in effetti tale uso avesse comportato un inadempimento dell’art. 6b dell’accordo, mentre è stata respinta per genericità di formulazione nella parte in cui era stata prospettata la contraffazione del marchio (e l’annessa concorrenza sleale) costituito dalla lettera “V nel cerchio”, unico nella titolarità della società appellante.

Da questo secondo punto di vista la corte d’appello ha rilevato che la doglianza era stata prospettata in termini talmente generici da non poter esser apprezzata in modo alcuno.

Non era stato indicato, difatti, a quale dei marchi a componente V sarebbe stata riferibile l’asserita contraffazione, volta che l’illecito non poteva dirsi integrato dalla mera utilizzazione della lettera V da parte della concorrente, non essendo [OSCURATO:PERSONA] titolare di un diritto esclusivo nell’uso della detta V.

XIII. -Contrariamente a quanto ben vero solo ipotizzato nel nono motivo, un simile esito non corrisponde a una declaratoria di inammissibilità dell’appello, in parte qua, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.: declaratoria che in vero la corte non ha pronunciato.Corrisponde invece al rigetto della censura per impossibilità di apprezzarne il fondamento, tenuto conto della mancanza di riferimenti puntuali tali da poter indurre a ritenere in effetti contraffatto l’unico marchio di cui l’impugnante è (ed era) titolare.

Ne segue che il nono motivo è inammissibile perché non aderente al contenuto della decisione.

XIV. - Il de cimo motivo muove da un’errata esegesi della statuizione epostula una critica de facto.

La ricorrente censura la decisione per avere “sbrigativamente rigettato” le domande di contraffazione e di concorrenza sleale, posto che i marchi che si assumevano violati “erano tutti quelli azionati nel giudizio”, siccome tutti “a componente V”.

In questa prospettiva sarebbe stata omessa la verifica di esistenza delle condizioni idonee a integrare le fattispecie confusorie, anche in forza della rinomanza del marchio o comunque della sua alta capacità distintiva.

Sennonché è abbastanza evidente che la ricorrente dà per scontato un fatto –la titolarità di tutti i marchi ”a componente V” – che la sentenza ha escluso.

Né sembra che la ricorrente abbia colto appieno il senso ultimo della motivazione dell’impugnata sentenza.

La sentenza, mediante l’inciso che gli illeciti non potevano dirsi integrati per il solo fatto dell’uso, da parte di un concorrente, della trama basata sulla lettera V, ha voluto dire che quell’uso nonpoteva ritenersi interferente con l’unico marchio di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di esser titolare: la “V nel cerchio”.

La motivazione implica la negazione di ogni diritto di privativa quanto alla mera raffigurazione geometrica costituita dalla semplice lettera

V. Ed è corretta, dal momento che il cd. pattern [OSCURATO:SOCIETA] si concretizza, come emerge dalla incontestata raffigurazione fatta nella sentenza stessa, in una banalissima serie di V ripetute.Si tratta cioè, nel complesso, di una raffigurazione geometrica elementare, costituita da segni convergenti in un vertice rovesciato.

Ma una simile trama niente ha da spartire col marchio “V nel cerchio”, e di per sé non può condurre a dire, così genericamente, che sia ascrivibile al concorrente una condotta illecita di stampo confusorio per contraffazione del marchio o per confusione dei prodotti.

Questa è la ratio decidendidell’impugnata sentenza sul profilo che rileva, e tale rationon è minimamente scalfita dall’insistito riferimento della ricorrente a un’asserita illecita contraffazione indotta dalla (peraltro indimostrata) rinomanza dello specifico marchio (la V nel cerchio) di cui essa è titolare.

XV. –Con l’undicesimo mezzo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 36 cod. proc. civ. in relazione alla erronea conferma dell’ammissibilità delle domande riconvenzionali della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla contraffazione di disegni e modelli registrati.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha ritenuto esistente un collegamento effettivo tra le contrapposte pretese, tale da rendere opportuna la trattazione unitaria delle stesse.

Si tratta di una valutazione corretta e neppure sindacabile.

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non direttamente dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus(v.

Cass. Sez. 3 n. 533 - 20).

Ciò induce alla conclusione esattamente opposta a quella sostenuta dalla ricorrente, vale a dire che il giudice del merito, munito di ampia discrezionalità al riguardo, non può limitarsi a dichiarare inammissibile una riconvenzionale semplicemente perché non dipendente dal titolo dedotto con la principale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15271-06).

Egli può semplicemente disporne la separazione, ove reputi inesistenza ogni collegamento e/o inopportuna la trattazione simultanea.

XVI. –Anche il dodicesimo mezzo è infondato.

Si censura la sentenza per omessa pronuncia (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) sull’eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali di concorrenza sleale e inadempimento contrattuale parimenti formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA], sulla quale la sentenza di primo grado non si era pronunciata e che era stata riproposta in appello.

Il motivo è infondato perché l ’impugnata sentenza si è pronunciata sulle dette domande, così implicitamente respingendo pure l’eccezione circa la loro inammissibilità.

Non ricorre il vizio se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente rigettata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore.

XVII. –Il tredicesimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame circa la non interferenza coi disegni e modelli della [OSCURATO:SOCIETA].

Il motivo è inammissibile perché formulato in modo contraddittorio.

Si sostiene che era stato affermato (anche in appello) che, ove anche i modelli avversari fossero stati ritenuti validi, si sarebbe dovuta escludere ogni interferenza tra i detti modelli e le borse della ricorrente, “data la loro non identità rispetto ai modelli registrati dalla [OSCURATO:SOCIETA]”, visto che lievi differenze rispetto alle anteriorità, se ritenute sufficienti ad affermare la validitàdei disegni e modelli del concorrente, avrebbero dovuto comportare anche l’inesistenza di ogni contraffazione.

La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su questo rilievo.

Ma lo fa in modo incongruente, perché simultaneamente dice che “la corte ha compiuto questo accertamento solo per metà”, perché il discorso sarebbe stato chiuso mediante la statuizione di validità delle avverse registrazioni, “senza minimamente verificare se queste privative, adottando lo stesso parametro seguito per riconoscerne la validità, fossero o meno contraffatte dalle borse della [OSCURATO:PERSONA]”.

Può osservarsi che la doglianza contraddice il fondamento stesso della fattispecie di omessa pronuncia, perché va ribadito che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio.

Per integrare tale vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cosa che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili, ovvero, in appello, su alcuni motivi di impugnazione.

Per contro, il mancato o (come dice qui la ricorrente) incompleto esame di alcune delle argomentazioni della parte integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento funzionale a decidere il motivo di appello, ma non alla mancanza del momento decisorio (v.

Cass. Sez. 1 n. 3388-05).

XVIII. –In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato.

XIX. –Il ricorso successivo.

È opportuno precisare che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., proposto per secondo, assume in questa sede la veste di ricorso incidentale, atteso il principio dell'unicità del processo di impugnazione.

Tale principio comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo.

La modalità implicante la proposizione dell’incidentale con l'atto contenente il controricorso non è però essenziale.

Per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata solo al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez. 3n. 36057-21).

XX. –Col primo motivo di tale ricorso si denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1365 e 1367 cod. civ. per avere la sentenza d’appello interpretato l’art. 6b dell’accordo in contrasto con la volontà delle parti, quanto al possibile uso del solo segno “V-logo” da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., anziché anche di altri simboli comunque specifici e caratterizzanti.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente assume che la conclusione interpretativa dell’impugnata sentenza a proposito dell’art. 6b dell’accordo –secondo la quale l’unico simbolo costituito dalla lettera V legittimamente utilizzabile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ai beni della classe 18 è il cd.

“V-logo” - sarebbe in contrasto con le enunciate regole interpretative (artt. 1362 e 1365 cod. civ.), le quali invece dovevano condurre ad affermare attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di utilizzare anche altri simboli, purché specifici e caratterizzanti.

In particolare, ciò si sarebbe dovuto affermare: (a) in forza del contenuto letterale della previsione, nella quale il simbolo allegato al contratto (il “V-logo”), noto alle p arti , costituiva solo una indicazione semplificativa; (b) in forza dell’art. 1365 cod. civ. perché le parti esplicitamente avevano f atto riferimento a un caso specifico (“come quello allegato”) onde spiegare il patto.

La serie di considerazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcuna utilità.

La sentenza è giunta alla opposta conclusione valorizzando il testo della previsione in un senso grammaticale confacente alle norme evocate.

Il senso è evidenziato dalla frase “ma potranno utilizzare un simbolo specifico e caratterizzante come quello allegato in calce e noto alle parti”, da intendere come direttamente precettiva, non meramente esplicativa.Ciò per la rispondenza della stessa alla peculiarità e distintività del logo costituito dalla V nell’ellisse, notoriamente e storicamente costituente segno di riconoscimento dei prodotti dello stilista Garavani.

Su questa linea la corte d’appello ha ritenuto l’interpretazione richiamata come la più rispondente allo spirito e alla ratiodell’accordo, essendo stato evidenziato nelle premesse il fine perseguito dalle parti di evitare (anche) “ogni conflitto presente e futuro”; fine che sarebbe stato vanificato in nuce ove i simboli suscettibili di utilizzazione non fossero stati individuati con esattezza.

La spiegazione fornita è logica e coerente con le evocate norme, e l’attuale profilo di doglianza è inammissibile in quanto, esattamente come quelli svolti dalla controparte, si palesa orientato a porne in discussione l’esito mediante mera e inammissibile contrapposizione di una lettura alternativa.

XXI. – Col secondo motivo si denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza posto a fondamento della decisione il fatto del pregresso uso del segno “V logo” prima del 1979 - fatto mai dedotto e non rientrante tra le nozioni di comune esperienza-, nonché l’omesso esame di fatto decisivo perché il segno suddetto sarebbe stato in verità realizzato proprio in vista della stipulazione dell’accordo del 1979.

Il secondo motivo è inammissibile perché generico e privo di decisività.

Il giudice del merito può trarre argomenti di prova da fatti noti per comune esperienza, ed è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte di quel giudice di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (v. tra le tante, Cass. Sez. 6-5 n. 3550-19, Cass. Sez. 6-3 n. 18101-20).

In questi casi la Corte di cassazione è tenuta a esercitare ilproprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito (v.

Cass. Sez. 3 n. 25218-11, Cass. Sez.

Lav. n. 22880-08).

Occorre però che il notorio sia stato davvero utilizzato a prova di fatti.

Viceversa, la corte d’appello ha richiamato la notoria riferibilità del “V-logo” a [OSCURATO:PERSONA] non per provare fatti, ma semplicemente per rafforzare la più ampia valutazione di plausibilità della ritenuta esegesi della clausola negoziale; plausibilità che tale resterebbe in ogni caso, perché è vero che il riferimento al V-logo è pacificamente evincibile dal testo della clausola.

La corte d’appello ha semplicemente aggiunto che tale riferimento era altresì spiegabile con la notorietà del segno riferito a Garavani.

Non possiede rilievo decisivo, quindi, il fatto che il “V-logo”, come dice la ricorrente - peraltro senza di ciò fornire alcun riscontro, dacché la genericità del mezzo -, fosse stato in realtà ideato proprio in vista dell’accordo, così da divenire notorio solo dopo, come segno distintivo di Garavani.

XXII. – Pure sol terzo motivo è dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1363, 1366 e 1371 cod. civ., questa volta per avere la sentenza interpretato l’art. 6b come se l’accordo prevedesse il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di utilizzare solo il simbolo “V logo”.

Ciò sarebbe avvenutocontrariamente alla ratio e alla necessità di una lettura sistematica.

Il terzo motivo è inammissibile per le considerazioni già svolte in relazione al primo.

Anche qui la corte territoriale ha ben ricostruito la ratio dell’accordo e la censura si limita a contrapporre una distinta esegesi, così traducendo la doglianza in un sindacato di fatto.

XXIII. – Ancora col quarto moti vo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per avere la sentenza interpretato l’accordo in contrasto con la ratio e col tenore letterale a proposito della ritenuta sua applicabilità anche ai motivi ornamentali, così che il motivo geometrico utilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su alcune borse costituisse violazione dell’art. 6b.

Il motivo è egualmente inammissibile.

Si assume che la sentenza abbia errato nell’accogliere il quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] nella parte supponente il riferimento dell’art. 6b dell’accordo anche ai motivi ornamentali, anziché solo ai marchi.

La ricorrente giustappunto sottolinea che il cd. pattern [OSCURATO:SOCIETA] non è un marchio ma un design, e che la sequenza di simboli a forma di Vsarebbe percepibile dal pubblico come semplice motivo geometrico.

Tale notazione a niente serve con riferimento al vizio dedotto.

La sentenza ha ritenuto che l’uso del motivo ornamentale suddetto fosse in contrasto con l’art. 6b poiché costituente sequenza della lettera V (cosa che neppure la ricorrente può contestare), visto che la lettera V, con riferimento ai beni della classe 18, era in ogni caso riservata, secondo l’accordo, a [OSCURATO:PERSONA].

Non si tratta quindi del marchio in sé, ma del contenuto precettivo dell’accordo di coesistenza.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché non svolge alcuna spiegazione idonea a stabilire in qual modo e in qual senso l’esegesi dell’art. 6b dell’accordo sarebbe da considerare in contrasto con i criteri di ermeneutica negoziale indicati (in vero) solo in rubrica.

Dunque è generico, e non risponde ai requisiti della doglianza come affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la parte che denunzi incassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un contratto è tenuta, a pena di inammissibilità delricorso, a indicare non solo quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, ma anche in quale modo lo siano stati (ex aliisCass.

Sez. 1 n. 9461-21).

XXIV. – Col quinto motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ. per avere la sentenza errato nel ritenere non sussistente la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile a danno di essa [OSCURATO:SOCIETA]., senza adeguato confronto tra i prodotti e i segni.

In particolare, quanto al dedotto illecito concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, per aver promosso e commercializzato borse simili a quella della [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente lamenta che il rigetto dell’appello sia stato per questa parte sostenuto da una motivazione errata, perché improntata sulle singole caratteristiche dei prodotti, quali l’astratto uso di borchie come elementi decorativi, la forma e il tipo di borse, e non sull’esame complessivo.

Il motivo è infondato, perché la corte territoriale ha escluso l’illecito concorrenziale proprio in base a un esame complessivo dei prodotti, rilevando e ritenendo quelli della Valentinos.p.a. del tutto privi di connotato distintivo e individualizzante.

Ha inoltre ben spiegato tale giudizio, perché le borse prese a parametro, per quanto caratterizzate dalla presenza di borchie allineate secondo modalità già diffusamente utilizzate, niente di particolare avevano rispetto all’uso delle borchie indistinto e diffuso nell’industria della moda in modo praticamente indifferenziato, e perché la stessa foggia delle borse di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva dirsi presentare caratteristiche di originalità estetica e funzionale tale da contraddistinguere la casa di moda.

Si tratta all’evidenza di una valutazione di merito, conforme ai principi della materia e non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.

XXV. – Col sesto mezzo si denunzia la v iolazi one o falsa applicazione degli artt. 2598 n. 2 e 3 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto assorbite le ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento e appropriazione di pregi e per condotta parassitaria nella diversa fattispecie di concorrenza sleale confusoria, e per avere omesso del tutto la pronuncia sulle domande spiegate al riguardo.Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha esaminato unitariamente i motivi di impugnazione in ordine agli asseriti illeciti concorrenziali, e li ha respinti sulla base di una comune e prioritaria valutazione.

Ha ritenuto che per i modelli di borsa oggetto di doglianza, le cui fotografie erano state allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., le caratteristiche complessive, comprese quelle di forma, fossero “del tutto usuali e ordinarie”, prive di originalità e di specificità, tanto da poter essere utilizzate da chiunque, certo con margine di potenziale confusione, non derivante però da condotte anticoncorrenziali, quanto piuttosto dall’oggettiva omonimia degli stilisti, attesa la facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, in base all’accordo del 1979, i simboli “[OSCURATO:SOCIETA]” e “V” per i prodotti di classe

18. La motivazione esprime il rigetto sulla scorta della negazione del comune presupposto degli illeciti evocati.

In tale situazione non sussiste né la fattispecie di omessa pronuncia, né quella di assorbimento, proprio o improprio che sia.

Non la prima, perché è ovvio che la pronuncia c’è stata proprio nel senso del rigetto.

Non laseconda perché l’assorbimento è figura specifica.

Essa ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno; e, in senso improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, vale a dire comporta un implicito rigetto di altre domande; tanto che - viene norm almente precisato - l'assorbimento non determina l’omissione di pronuncia, se non nell’irrilevante senso formale, proprio perché si sostanzia in un rigetto implicito (v.

Cass. Sez. 1 n. 28663-13, Cass. Sez. 1 28995-18, Cass. Sez. 3 n. 33764-19).Nella specie non è dato discorrere neppure di assorbimento, perché tutte le questioni involte dai motivi di gravame, quanto alle domande di concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, sono state esplicitamente respinte all’esito dell’esame unitario.

Del resto, anche ai fini dell’ipotizzata fattispecie di “agganciamenteo” o appropriazione di pregi, e di correlata concorrenza parassitaria, è necessario previamente stabilire l’esistenza di elementi distintivi peculiari dell’altrui produzione, sicché le fattispecie hanno come dato comune l’impossibilità di concretizzarsi ove l’elemento utilizzato sia già diffuso presso altre imprese.

Può in vero parlarsi di pregi solo in relazione a elementi di consistente rilievo distintivo e individualizzante; cosa la corte d’appello ha esplicitamente escluso nel caso concreto, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.

XXVI. –Col settimo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ., attesa l’interpretazione dell’art. 11 dell’accordo alla stregua di mera dichiarazione di intenti, anziché di clausola avente un concreto contenuto obbligatorio.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La ricorrente ha premessodi aver chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] per aver violato l’art. 11 dell’accordo, nella parte in cui codesto aveva imposto alle parti di improntare i loro rapporti concorrenziali “alla più corretta lealtà”, stante la contraffazione, invece, diquattro design registrati di borse [OSCURATO:SOCIETA] e stante l’imitazione delle altre borse.

La corte d’appello ha risposto dicendo che la pattuizione era da considerare quale semplice dichiarazione di intenti, priva di specifici contenuti precettivi, e che comunque le ipotesi di concorrenza sleale con riguardo a essa formulate erano risultate infondate.La ricorrente si duole del deliberato facendo semplice leva sull’essere, le parti , attive negli stess i settori merceologici con segni distintivi analoghi, cosa che essa invoca a sostegno del principio per cui anche la clausola estremamente generica deve comunque essere intesa come presumibilmente conforme alla volontà negoziale, così da doversi interpretare alla stregua del contesto, col fine di attribuirle un qualche effetto (Cass. Sez. 3 n. 1950-09 e altre).

La tesi non possiede concludenza, perché in forza del rigetto dei motivi che precedono viene a trovare consolidamento l’affermazione dell’impugnata sentenza circa l’infondatezza delle ipotesi di concorrenza sleale sottese al prescritto obbligo di lealtà.

D’altronde il principio di diritto evocato nel settimo mezzo costituisce una semplice chiave di interpretazione, ma non risolve la clausola generica in clausola necessariamente precettiva.

Nel senso che, in materia contrattuale, è sempre rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale con efficacia normativa del rapporto (v.

Cass. Sez. 2 n. 19104-09, Cass. Sez. 3 n. 19876-11, Cass. Sez. 3 n. 7713-15).

L’affermazione della corte d’appello, per cui la pattuizione sopra riferita era da considerare “priva di contenuti specifici” idonei a consentire l’apprezzamento circa la violazione di un obbligo pattizio ben determinato, non è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, perché non risulta contestato che la clausola fosse stata oggetto della volontà negoziale.

La corte d’appello l’ha semplicemente interpretata in relazione al contesto dell’atto, dicendo –cosa che peraltro appare finanche evidente – che la clausola non aveva avuto un contenuto precettivo specifico, rimanendo ancorata alle condotte anticoncorrenziali o alle ipotetiche contraffazioni viceversa accertate come insussistenti.XXVII. –L’ottavo motivo della società [OSCURATO:SOCIETA] denunzia, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 26 e 121 c.p.i., 2697 cod. civ. 18, 58, 64 e 128 del Regolamento (UE) 2017/1001, nonché degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ., a proposito del rigetto della domanda di decadenza per non uso del marchio italiano e del marchio europeo da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituiti da serie di fregi scuri contrapposti; rigetto sostenuto dall’erroneo assunto che la prova della decadenza per non uso si debba ricavare solo dalle prove dedotte, a fronte invece della contestazione tardiva della controparte sul punto, per la prima volta avanzata in appello, oltre che dall’erronea applicazione del concetto di “uso effettivo”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, pur se la motivazione della sentenza va in tal caso integrata nel senso che segue.

XXVIII. -La corte d’appello ha riformato la sentenza di primo nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del marchio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativo ai prodotti in classe 18, per non uso.

Lo ha fatto premettendo che l’onere della prova del non uso, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice, fosse ascrivibile alla controparte, la quale non l’aveva assolto.

A fronte di ciò, ha tuttavia anche affermato che le prove fornite dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] erano di per sé sufficienti a dire il contrario, e cioè a dimostrare l’uso del marchio in questione da parte della titolare.

XXIX. - La doglianza formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è nella prima parte infondata, in quanto la domanda di decadenza era stata proposta in riconvenzione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sicché rispetto a essa la società titolare era legittimata a semplicemente difendersi negando il non uso.

Inoltre il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza allorché assume che il suddetto non uso fosse da considerare non contestato.

Il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base vagliare la afferente circostanza (v.

Cass. Sez. 3n. 20637-16, Cass. Sez. 6-1 n. 24062 - 17); cosa ch e nella specie la ricorrente non ha fatto.

XXX. - Quanto al profilo dell’onere della prova, messo in risalto dalla corte milanese, la censura si risolve in una forzatura logica, ed essa va rigettata essendo sufficiente correggere, in parte, la motivazione della corte territoriale.

La domanda di accertamento della nullità dei marchi (nazionale ed europeo), per non uso, era stata avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in riconvenzione, in un giudizio instaurato nell’agosto 2017.

La ratio della sentenza è incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova a opera della stessa deducente, in quanto attrice rispetto alla domanda di decadenza dell’altrui marchio.

Ciò secondo il testo dell’art. 121 c.p.i. vigente pro tempore, anteriormente cioè alle modifiche di cui al d.lgs. n. 15 del 2019 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di marchi d'impresa.

Il riferimento all’art. 121 rende chiaro che ci riferisce al marchio nazionale.

Occorre precisare che solo all’esito dell’intervento normativo del 2019 l’art. 121 del c.p.i., allineandosi alla disciplina sovranazionale, ha stabilito l’opposta regola di riparto: “salvo il caso di decadenza per non uso, l'oneredi provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”; e “salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare”.

Ancora, solo in esito al medesimo intervento la regola per il caso incui sia domandata o eccepita la decadenza di un marchio per non uso è che “il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio a norma dell'articolo 24”.

XXXI. - La descritta ripartizione dell’onere della prova, essendo conseguita a un intervento normativo specifico e successivo alla proposizione della domanda nel caso concreto, dà ragione, per questa parte, alla corte d’appello di Milano, perché non può ipotizzarsene un’applicazione retroattiva tale da incidere sui processi in corso.

Ne segue che la conclusione infine assunta è corretta quanto al marchio nazionale, poiché si trattava di applicare – qui – la versione anteriore dell’art. 121 c.p.i.; e anche rispetto a tale norma, prima della ricordata modifica, valeva l’opposto principio per cui spetta all’attore, che agisca per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato, l'onere di provare il non uso di quel marchio, anche in via indiretta e presuntiva, purché mediante circostanze significative e concordanti idonee a evidenziare tale non uso (v. sul previgente regime Cass. Sez. 1 n. 7970-17, esattamente citata dalla corte d’appello; e v. pure Cass. Sez. 1 n. 2866-84).

Non è stato minimamente indicato in qual modo detto onere si sarebbe dovuto considerare assolto.

Difatti è generico il riferimento a una presunta inversione dell’onere, che la società [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe assunta depositando al riguardo “abbondante documentazione”.

XXXII. -Problema diverso attiene al marchio comunitario.

Si obietta in questo caso che la corte d’appello avrebbe errato nell’applicazione della disciplina europea sui marchi, visto che la domanda di decadenza aveva riguardato anche e per l’appunto un marchio europeo, n. 96750, soggetto a un’opposta ripartizione dell’onere della prova in caso di eccepita decadenza del marchio per non uso.

In proposito la doglianza è inammissibile, perché non tiene conto della concorrente affermazione alla quale è stato ancorato il diniego della nullità.

Va precisato che la disciplina della domanda di nullità dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 64 del Reg. (UE) 2017/1001) è richiamata dall’art. 128 del medesimo Regolamento a proposito dell’investitura di uno qualunque dei cd.tribunali dei marchi UE indicato, ai fini della competenza, dagli artt. 125 e

126. Dunque, astrattamente, rileva anche in questa causa, seppure in parte qua.

Essa sancisce che “su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato (..), o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni”.

Non è necessario diffondersi sul problema se tale disciplina sia peraltro automaticamente estensibile al caso in cui una domanda di nullità sia stata avanzata da uno qualunque dei concorrenti del titolare del marchio.

Quel che è decisivo è che, in ogni caso, non risulta dalla motivazione della sentenza che la corte d’appello abbia addossato alla eccipiente [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere della prova con riguardo alla decadenza del marchio comunitario.

La corte d’appello ha ritenut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA -sul ricorso iscritto al n. 13993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- - nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 434/2021 depositata il 10/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa Tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esiste dal 1979 un accordo di coesistenza dei rispettivi segni distintivi. L’accordo, per quanto qui interessa, contiene pattuizioni afferenti (i) alla possibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. di registrare e utilizzare il segno costituito dalla lettera “V” o dal nome “[OSCURATO:SOCIETA]” su tutti i prodotti a eccezione delle calzature, degli accessori in pelle e degli altri prodotti in classe 18 (art. 6) e (ii) alla possibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di registrare e utilizzare segni costituiti dal nome per esteso ( “[OSCURATO:PERSONA]”) o dalle iniziali “MV”, salvo che per le calzature, rispetto alle quali essa può utilizzare anche il nome “[OSCURATO:SOCIETA]” o la lettera “V”, e per le borse e gli altri prodotti in classe 18, per i quali può utilizzare i segni “[OSCURATO:SOCIETA]”, “MV” o anche la semplice lettera “V”, unitamente alla dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno o sugli involucri (packaging), per tutte le merci realizzate in pelle o imitazione di pelle o altro materiale (art. 3). Dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. contestandole l’inadempimento dell’art. 6 del citato accordo e la contraffazione di alcuni suoi marchi su modelli di borse. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in riconv enzione, ha lamentato a sua volta l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al medesimo accordo, art. 3, per contraffazione di quattro design su modelli di borse, oltre che la commissione di atti di concorrenza sleale. Il tribunale, con sentenza non definitiva del 7-5-2019, ha accertato l’inadempimento dell’art. 6b dell’accordo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’utilizzazione di un segno per borse (cd. “[OSCURATO:PERSONA]”) stilizzato in maniera diversa dal consentito, con contraffazione dei marchi, e ha accertato altresì la violazione dell’art. 3 dell’accordo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la contraffazione di quattro design e la decadenza per non uso di alcuni marchi, respingendo le domande di concorrenza sleale.La decisione di primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza in data 10-2-2021. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi. A sua volta la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Entrambe le società hanno replicato ai rispettivi ricorsi con appositi controricorsi. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - La molteplicità dei mezzi predisposti dalle parti impone di procedere a una esposizione analitica delle questioni da ciascuna sollevate. II. –Il ricorso principale. III. - Col primo motivo del ricorso principale, la società [OSCURATO:PERSONA] la violazione o falsa applicazione degli artt. 20.1 del c.p.i. e 9.2 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2017/1001, in relazione all’uso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del segno “V-Rockstud”, che la corte d’appello ha ritenuto non costituire contraffazione del segno della stessaMario [OSCURATO:SOCIETA] costituito dalla “V nel cerchio”. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. È censurato il capo della decisione che ha riformato l’opposta valutazione del giudice di primo grado. La riforma è avvenuta sul rilievo che dal confronto visivo tra i marchi “V-Rockstud” (di cui è titolare la [OSCURATO:SOCIETA]) e “V nel cerchio” (di cui è titolare la ricorrente) non emergono i presupposti della contraffazione, atteso che si tratta di segni “totalmente diversi dal punto di vista grafico (..)”, il primo perché contraddistinto da una V borchiata, il secondo perché contraddistinto invece da una V comune bidimensionale, senza elemento particolare oltre al cerchio in cui è inserita.Rispetto a codesta, la V borchiata di [OSCURATO:SOCIETA] è stata descritta in sentenza come “molto più squadrata rispetto alla tradizionale rappresentazione grafica della lettera V”, oltre che “tridimensionale e metallica” e “caratterizzata dalla presenza di tre borchie ai vertici” quale “componente centrate” del simbolo; e la descrizione è stata resa intelligibile dalla riproduzione del segno. In forza di simili elementi di diversità, non essendo cioè i segni né identici né simili, la corte d’appello ha escluso ogni possibilità di confusione tra essi e tra gli afferenti prodotti. IV. -La ricorrente afferma che un tale giudizio, avendo basato la non confondibilità sulla pretesa mancanza di somiglianza tra i segni, non sarebbe conforme alle regole poste dall’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. in tema di valutazione globale, tenuto conto dell’affinità dei prodotti. Ma l’affermazione è genericamente incentrata su rilievi neutri al riguardo, e si risolve, in verità, in una petizione di principio. La norma citata presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tuttavia, resta il f atto che il giudizio, per quanto parametrato all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti (di recente v. Cass. Sez. 1 n. 39764-21, Cass. Sez. 1 n. 12570-21), non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine. Per cui se i segni sono divergenti, e anzi, come nella specie rilevato dalla corte territoriale, totalmente diversi per caratteristiche estetiche, a niente serve insistere sulla valutazione globale. Il raffronto deve essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda e il ricordo dell'altro, e deve essere motivato mediante l'indicazione, per quanto sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore. Di simili criteri la corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione, laddove, dopo la puntuale descrizione dei segni, ne ha messo in risalto le differenze essenziali, compresa quella sulle caratteristiche della componente centrale, il cuore del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, tale da impedire ogni possibilità di associazione con la semplice “V nel cerchio” di [OSCURATO:PERSONA]. L’apprezzamento identifica un giudizio di fatto, e in quanto motivato è incensurabile in cassazione. V. – Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla domanda di contraffazione formulata sotto il profilo della rinomanza del proprio marchio. Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume di aver fondato, in primo grado, la domanda di contraffazione anche sulle norme che attribuiscono una tutela “allargata” ai marchi che godono di rinomanza (art. 20, primo comma, lett. c), c.p.i.). Afferma inoltre che il tribunale aveva accertato la sussistenza della contraffazione per confondibilità ai sensi del sopra citato art. 20, lett.b), mentre aveva omesso di pronunciarsi sul profilo involto dal simultaneo riferimento all’art. 20, lett. c). A dire della ricorrente, essa aveva - in appello - riproposto la domanda dicendo di impugnare specificamente la mancanza della statuizione del primo giudice. Ora va detto che, al contrario di quanto eccepito dalla difesa della controricorrente, nessuna impugnazione poteva e doveva essere avanzata al riguardo, perché la decisione del tribunale aveva determinato il semplice assorbimento, e non il rigetto, della domanda ulteriormente basata, da [OSCURATO:PERSONA], sulle asserite caratteristiche del marchio come marchio di rinomanza. Le domande non esaminate perché ritenute assorbite non possono costituire oggetto di un motivo d'appello, perché per esse manca la soccombenza. Quel che è necessario è che le domande siano riproposte, secondo la regola dell’art. 346 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 25840-21). La riproposizione deve avvenire, tuttavia , specificamente, e non tramite un inciso del tipo di quello al quale ha genericamente alluso la ricorrente: un inciso peraltro semplicemente inserito nel corpo dell’atto contenente il gravame. Tale inciso - “in relazione all’uso della V - Rockstude sulle sue borse, non si è pronunciata sull’illiceità di questa condotta ai sensi dell’art. 20, lett. c), c.p.i. e dell’art. 2598 c.c. Il che si impugna specificamente (..)” – non risulta infine rappresentato nel petitum formale, e dunque non costituisce valido elem ento per ritenere effettivamente riproposta una domanda in primo grado ritenuta assorbita. In base alle conclusioni rassegnate dalla parte, testualmente trascritte nella sentenza, è evidente che una tale domanda non era stata riproposta. VI. –Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame col quale era stata censurata, a sua volta, per omessa pronuncia la sentenza di primo grado, la quale appunto non aveva pronunciato sulla illiceità della condotta, ai sensi dell’art. 20, lett. c), c.p.i. e 2598 cod. civ., per l’uso per prodotti di pelletteria del segno “V” diverso da quello nell’ellisse mostrata nell’accordo del 1979. Il motivo è inammissibile per identica ragione, avendo la stessa ricorrente affermato che il tribunale aveva mancato di pronunciare per aver ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. comunque responsabile della detta condotta ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i. Sicché era anche in tal caso necessario riproporre ladomanda al momento delle conclusioni formalizzate in appello; cosa che in prospettiva di autosufficienza, e in rapporto alle emergenze della sentenza impugnata, non è dato di riscontrare. VII. –I motivi dal quarto al sesto sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Col quarto mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. quanto all’interpretazione offerta dalla corte territoriale in ordine all’art. 3 dell’accordo, a proposito dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quinto è dedotta la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., sempre a proposito dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giacché le contraddizioni e gli assunti apodittici e arbitrari della sentenza, messi in risalto nel quarto mezzo, si sarebbero tradotti anche in vizi della motivazione. Col sesto è infine dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione relativi alla questione dell’uso congiunto di più segni all’esterno dei prodotti. VIII. –I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.La censura è complessivamente riferita alla statuizione con la quale la corte d’appello ha respinto il primo motivo del gravame prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quanto all’interpretazione dell’art. 3 dell’accordo del 1979. L’art. 3, riportato testualmente, è del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] può usare e registrare il nome esteso [OSCURATO:PERSONA] o M. [OSCURATO:SOCIETA] o [OSCURATO:SOCIETA] o le lettere MV o V esclusivamente all’esterno, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] all’interno e sugli involucri (packaging) su tutte le merci realizzate in pelle o imitazioni di pelle o altro materiale (..) e precisamente qualsiasi tipo di merce rientrante nella Classe 18 della Classificazione Internazionale delle Merci e dei Servizi (..)”. La corte d’appello, disattendo la difforme tesi dell’impugnante, ha ritenuto che il senso della pattuizione, associato ai restanti patti col fine di bilanciare i contrapposti interessi economici, fosse nel senso di consentire allaMario [OSCURATO:SOCIETA] di apporre sì all’esterno un simbolo tra quelli elencati, scelto a sua discrezione, purché però accompagnato dall’apposizione, all’interno e nel packaging, del nome per esteso. La conclusione è motivata secondo logica, mentre il nucleo essenziale della censura è nel suo complesso costituito dall’affermazione che l’art. 3 dell’accordo del 1979 avrebbe invece comportato la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare all’esterno dei propri prodotti, sempre e senza condizioni, uno qualunque dei simboli detti. Per giungere a tale obiettivo la ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe violato le sopra indicate regole di ermeneutica contrattuale, peraltro dopo aver riconosciuto l’obiettiva equivocità del testo. E tuttavia non è in realtà ben spiegato perché –e in quale specifico senso -una violazione del genere sarebbe stata commessa. Difatti in termini assoluti la corte d’appello ha valutato il testo tanto alla luce dell’intenzione dei contraenti (art. 1362), appositamente menzionata, quanto alla luce della esegesi complessiva (art. 1363).Niente di particolare è detto, nel ricorso, a proposito delle ragioni per cui l’interpretazione prescelta si sarebbe dovuta considerare contraria a buona fede (art. 1366); e niente è puntualizzato onde esplicare l’affermata relazione di non convenienza delle espressioni (come intese dalla corte territoriale) rispetto alla natura o all’oggetto dell’accordo (art. 1369). In verità la corte territoriale ha dato dell’art. 3 un’interpretazione in sé ragionevole, proprio in rapporto al fine che i contraenti avevano avuto di mira; fine discendente dall’accordo ricostruito nel suo complesso, anche tenuto conto della necessità di evitare la confusione e la sovrapposizione delle due maisons. E ha pure spiegato –la corte d’appello - perché l’esegesi proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] dovesse reputarsi recessiva rispetto all’altra. Ciò integra pienamente l’onere di motivare il convincimento sul contenuto e sul significato del contratto. Nel suo complessivo argomentare la ricorrente, seppur menzionando le regole di interpretazione, intende semplicemente ottenere una diversa ricostruzione del significato della pattuizione, cosa notoriamente inammissibile in cassazione. In questa medesima prospettiva il quinto motivo non ha benché minimo fondamento, visto che la motivazione è perfettamente evincibile nel senso appena detto. Mentre i l sesto motivo è inammissibile, visto che l’omissione di pronuncia attiene al momento decisorio della sentenza, che chiaramente esiste per il semplice fatto che la censura è stata respinta. IX. –Anche il settimo e l’ottavo mezzo possono essere esaminati assieme, essendo tra loro connessi. Col settimo si sostiene che la sentenza sia stata pronunciata in violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in ordine all’art. 3 dell’accordo, a proposito della questione relativa all’uso del segno “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno e sul packaging dei propri prodotti. Con l’ottavo, e in subordine, se ne denunzia la nullità sui detti profili, ai sensi degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., per irr iducibile contraddittorietà della motivazione. X. -Il settimo è inammissibile, in sé e per derivazione da quanto appena detto, mentre l’ottavo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha accertato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo previsto dall’art. 3 dell’accordo di inserire il nome per esteso all’interno e sul packaging dei propri prodotti al fine di rendere chiara la paternità dei medesimi. Ciò ha fatto in base alla diretta visione, e alla puntuale descrizione in sentenza, delle fotografie prodotte da entrambe le parti. La valutazione si è dipanata dalla premessa che l’art. 3, ove inteso secondo buona fede e in rapporto alla ratio complessiva dell’accordo, non potesse avere altro senso che quello già sopra nella sostanza evidenziato: vale a dire che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a indicare all’interno e sul packaging dei propri prodotti il simbolo “[OSCURATO:PERSONA]” in modo chiaro ed evidente, in dimensione grafica adeguata e quanto meno eguale a quella del nome “[OSCURATO:SOCIETA]”, ove pure prescelto. Di contro la società [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di ottemperare alla pattuizione, poiché sebbene inserendo il nome per esteso sulladust bag, sulla carta protettiva, sulla fodera e sull’etichetta esterna di alcuni prodotti, ciò aveva fatto con dicitura “di ridottissime dimensioni”, a fronte della preponderante scritta “[OSCURATO:SOCIETA]” o “[OSCURATO:PERSONA]”. La corte territoriale ne ha tratto la convinzione che l’elemento immediatamente percepibile fosse per l’appunto costituito dal semplice nome “[OSCURATO:SOCIETA]”, non potendo essere percepito quello appropriato (“[OSCURATO:PERSONA]”), da parte di un eventuale fruitore, se non a seguito di un’attenta ispezione del prodotto.La ricorrente contesta la premessa del ragionamento della corte d’appello, sostenendo che , ove di nuovo riferita all’esegesi dell’art. 3 dell’accordo, sarebbe in contrasto con le regole di ermeneutica contrattuale. Ma al netto dei riferimenti a tali regole è di assoluta evidenza che la censura nel suo complesso tradisce il tentativo di sovvertire semplicemente quella interpretazione, a essa sfavorevole, mediante un’altra diversa nell’esito. Questa cosa non è consentita in cassazione perché impinge direttamente nel giudizio di fatto. Non basta menzionare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. per rendere la censura ammissibile. Se, come nella specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (per varie applicazioni, v. Cass. Sez. 1n. 9461-21, Cass. Sez. 1 n. 27136 - 17 e molte altre). D’altronde non si comprende giuridicamente come sia possibile affermare che una pattuizione del tipo di quella dalla corte territoriale menzionata potesse essere adempiuta purché la scritta “[OSCURATO:PERSONA]” fosse presente anche in carattere recondito. Ne deriverebbe l’ardita tesi della possibilità di dare esecuzione all’obbligo contrattuale in modo solo formale, quando non perfino canzonatorio. L’ottavo motivo, che attinge a una presunta carenza della motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza, è manifestamente infondato, tenuto conto della struttura motivazionale oggetto di critica. XI. –Ancora possono essere esaminati assieme il nono e il decimo motivo del ricorso principale. Col non motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alle domande concernenti l’illiceità dell’uso del pattern col segno “V” ripetuto della [OSCURATO:SOCIETA]. Col decimo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 20.1, lett. b) e c), del c.p.i. e dell’art. 9.2 lett. b) e c) del regolamento (UE) n. 2017/1001 in relazione al detto uso del pattern, rispetto al quale la domanda sarebbe stata respinta con motivazione laconica e onnicomprensiva, senza verifica della esistenza delle condizioni idonee a integrare l’illecito. XII. -I motivi sono inammissibili. La corte d’appello ha accolto solo parzialmente il motivo (il quarto) col quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte riferita al rigetto della domanda concernente l’uso, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., del pattern costituito da una serie di V ripetute (cd. [OSCURATO:PERSONA]). La censura è stata accolta nella parte tesa a sostenere che in effetti tale uso avesse comportato un inadempimento dell’art. 6b dell’accordo, mentre è stata respinta per genericità di formulazione nella parte in cui era stata prospettata la contraffazione del marchio (e l’annessa concorrenza sleale) costituito dalla lettera “V nel cerchio”, unico nella titolarità della società appellante. Da questo secondo punto di vista la corte d’appello ha rilevato che la doglianza era stata prospettata in termini talmente generici da non poter esser apprezzata in modo alcuno. Non era stato indicato, difatti, a quale dei marchi a componente V sarebbe stata riferibile l’asserita contraffazione, volta che l’illecito non poteva dirsi integrato dalla mera utilizzazione della lettera V da parte della concorrente, non essendo [OSCURATO:PERSONA] titolare di un diritto esclusivo nell’uso della detta V. XIII. -Contrariamente a quanto ben vero solo ipotizzato nel nono motivo, un simile esito non corrisponde a una declaratoria di inammissibilità dell’appello, in parte qua, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.: declaratoria che in vero la corte non ha pronunciato.Corrisponde invece al rigetto della censura per impossibilità di apprezzarne il fondamento, tenuto conto della mancanza di riferimenti puntuali tali da poter indurre a ritenere in effetti contraffatto l’unico marchio di cui l’impugnante è (ed era) titolare. Ne segue che il nono motivo è inammissibile perché non aderente al contenuto della decisione. XIV. - Il de cimo motivo muove da un’errata esegesi della statuizione epostula una critica de facto. La ricorrente censura la decisione per avere “sbrigativamente rigettato” le domande di contraffazione e di concorrenza sleale, posto che i marchi che si assumevano violati “erano tutti quelli azionati nel giudizio”, siccome tutti “a componente V”. In questa prospettiva sarebbe stata omessa la verifica di esistenza delle condizioni idonee a integrare le fattispecie confusorie, anche in forza della rinomanza del marchio o comunque della sua alta capacità distintiva. Sennonché è abbastanza evidente che la ricorrente dà per scontato un fatto –la titolarità di tutti i marchi ”a componente V” – che la sentenza ha escluso. Né sembra che la ricorrente abbia colto appieno il senso ultimo della motivazione dell’impugnata sentenza. La sentenza, mediante l’inciso che gli illeciti non potevano dirsi integrati per il solo fatto dell’uso, da parte di un concorrente, della trama basata sulla lettera V, ha voluto dire che quell’uso nonpoteva ritenersi interferente con l’unico marchio di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di esser titolare: la “V nel cerchio”. La motivazione implica la negazione di ogni diritto di privativa quanto alla mera raffigurazione geometrica costituita dalla semplice lettera V. Ed è corretta, dal momento che il cd. pattern [OSCURATO:SOCIETA] si concretizza, come emerge dalla incontestata raffigurazione fatta nella sentenza stessa, in una banalissima serie di V ripetute.Si tratta cioè, nel complesso, di una raffigurazione geometrica elementare, costituita da segni convergenti in un vertice rovesciato. Ma una simile trama niente ha da spartire col marchio “V nel cerchio”, e di per sé non può condurre a dire, così genericamente, che sia ascrivibile al concorrente una condotta illecita di stampo confusorio per contraffazione del marchio o per confusione dei prodotti. Questa è la ratio decidendidell’impugnata sentenza sul profilo che rileva, e tale rationon è minimamente scalfita dall’insistito riferimento della ricorrente a un’asserita illecita contraffazione indotta dalla (peraltro indimostrata) rinomanza dello specifico marchio (la V nel cerchio) di cui essa è titolare. XV. –Con l’undicesimo mezzo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 36 cod. proc. civ. in relazione alla erronea conferma dell’ammissibilità delle domande riconvenzionali della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla contraffazione di disegni e modelli registrati. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha ritenuto esistente un collegamento effettivo tra le contrapposte pretese, tale da rendere opportuna la trattazione unitaria delle stesse. Si tratta di una valutazione corretta e neppure sindacabile. Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non direttamente dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus(v. Cass. Sez. 3 n. 533 - 20). Ciò induce alla conclusione esattamente opposta a quella sostenuta dalla ricorrente, vale a dire che il giudice del merito, munito di ampia discrezionalità al riguardo, non può limitarsi a dichiarare inammissibile una riconvenzionale semplicemente perché non dipendente dal titolo dedotto con la principale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15271-06). Egli può semplicemente disporne la separazione, ove reputi inesistenza ogni collegamento e/o inopportuna la trattazione simultanea. XVI. –Anche il dodicesimo mezzo è infondato. Si censura la sentenza per omessa pronuncia (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) sull’eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali di concorrenza sleale e inadempimento contrattuale parimenti formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA], sulla quale la sentenza di primo grado non si era pronunciata e che era stata riproposta in appello. Il motivo è infondato perché l ’impugnata sentenza si è pronunciata sulle dette domande, così implicitamente respingendo pure l’eccezione circa la loro inammissibilità. Non ricorre il vizio se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente rigettata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore. XVII. –Il tredicesimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di gravame circa la non interferenza coi disegni e modelli della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è inammissibile perché formulato in modo contraddittorio. Si sostiene che era stato affermato (anche in appello) che, ove anche i modelli avversari fossero stati ritenuti validi, si sarebbe dovuta escludere ogni interferenza tra i detti modelli e le borse della ricorrente, “data la loro non identità rispetto ai modelli registrati dalla [OSCURATO:SOCIETA]”, visto che lievi differenze rispetto alle anteriorità, se ritenute sufficienti ad affermare la validitàdei disegni e modelli del concorrente, avrebbero dovuto comportare anche l’inesistenza di ogni contraffazione. La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su questo rilievo. Ma lo fa in modo incongruente, perché simultaneamente dice che “la corte ha compiuto questo accertamento solo per metà”, perché il discorso sarebbe stato chiuso mediante la statuizione di validità delle avverse registrazioni, “senza minimamente verificare se queste privative, adottando lo stesso parametro seguito per riconoscerne la validità, fossero o meno contraffatte dalle borse della [OSCURATO:PERSONA]”. Può osservarsi che la doglianza contraddice il fondamento stesso della fattispecie di omessa pronuncia, perché va ribadito che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio. Per integrare tale vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cosa che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili, ovvero, in appello, su alcuni motivi di impugnazione. Per contro, il mancato o (come dice qui la ricorrente) incompleto esame di alcune delle argomentazioni della parte integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento funzionale a decidere il motivo di appello, ma non alla mancanza del momento decisorio (v. Cass. Sez. 1 n. 3388-05). XVIII. –In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. XIX. –Il ricorso successivo. È opportuno precisare che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., proposto per secondo, assume in questa sede la veste di ricorso incidentale, atteso il principio dell'unicità del processo di impugnazione. Tale principio comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo. La modalità implicante la proposizione dell’incidentale con l'atto contenente il controricorso non è però essenziale. Per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata solo al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez. 3n. 36057-21). XX. –Col primo motivo di tale ricorso si denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1365 e 1367 cod. civ. per avere la sentenza d’appello interpretato l’art. 6b dell’accordo in contrasto con la volontà delle parti, quanto al possibile uso del solo segno “V-logo” da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., anziché anche di altri simboli comunque specifici e caratterizzanti. Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume che la conclusione interpretativa dell’impugnata sentenza a proposito dell’art. 6b dell’accordo –secondo la quale l’unico simbolo costituito dalla lettera V legittimamente utilizzabile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ai beni della classe 18 è il cd. “V-logo” - sarebbe in contrasto con le enunciate regole interpretative (artt. 1362 e 1365 cod. civ.), le quali invece dovevano condurre ad affermare attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di utilizzare anche altri simboli, purché specifici e caratterizzanti. In particolare, ciò si sarebbe dovuto affermare: (a) in forza del contenuto letterale della previsione, nella quale il simbolo allegato al contratto (il “V-logo”), noto alle p arti , costituiva solo una indicazione semplificativa; (b) in forza dell’art. 1365 cod. civ. perché le parti esplicitamente avevano f atto riferimento a un caso specifico (“come quello allegato”) onde spiegare il patto. La serie di considerazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcuna utilità. La sentenza è giunta alla opposta conclusione valorizzando il testo della previsione in un senso grammaticale confacente alle norme evocate. Il senso è evidenziato dalla frase “ma potranno utilizzare un simbolo specifico e caratterizzante come quello allegato in calce e noto alle parti”, da intendere come direttamente precettiva, non meramente esplicativa.Ciò per la rispondenza della stessa alla peculiarità e distintività del logo costituito dalla V nell’ellisse, notoriamente e storicamente costituente segno di riconoscimento dei prodotti dello stilista Garavani. Su questa linea la corte d’appello ha ritenuto l’interpretazione richiamata come la più rispondente allo spirito e alla ratiodell’accordo, essendo stato evidenziato nelle premesse il fine perseguito dalle parti di evitare (anche) “ogni conflitto presente e futuro”; fine che sarebbe stato vanificato in nuce ove i simboli suscettibili di utilizzazione non fossero stati individuati con esattezza. La spiegazione fornita è logica e coerente con le evocate norme, e l’attuale profilo di doglianza è inammissibile in quanto, esattamente come quelli svolti dalla controparte, si palesa orientato a porne in discussione l’esito mediante mera e inammissibile contrapposizione di una lettura alternativa. XXI. – Col secondo motivo si denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza posto a fondamento della decisione il fatto del pregresso uso del segno “V logo” prima del 1979 - fatto mai dedotto e non rientrante tra le nozioni di comune esperienza-, nonché l’omesso esame di fatto decisivo perché il segno suddetto sarebbe stato in verità realizzato proprio in vista della stipulazione dell’accordo del 1979. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e privo di decisività. Il giudice del merito può trarre argomenti di prova da fatti noti per comune esperienza, ed è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte di quel giudice di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (v. tra le tante, Cass. Sez. 6-5 n. 3550-19, Cass. Sez. 6-3 n. 18101-20). In questi casi la Corte di cassazione è tenuta a esercitare ilproprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito (v. Cass. Sez. 3 n. 25218-11, Cass. Sez. Lav. n. 22880-08). Occorre però che il notorio sia stato davvero utilizzato a prova di fatti. Viceversa, la corte d’appello ha richiamato la notoria riferibilità del “V-logo” a [OSCURATO:PERSONA] non per provare fatti, ma semplicemente per rafforzare la più ampia valutazione di plausibilità della ritenuta esegesi della clausola negoziale; plausibilità che tale resterebbe in ogni caso, perché è vero che il riferimento al V-logo è pacificamente evincibile dal testo della clausola. La corte d’appello ha semplicemente aggiunto che tale riferimento era altresì spiegabile con la notorietà del segno riferito a Garavani. Non possiede rilievo decisivo, quindi, il fatto che il “V-logo”, come dice la ricorrente - peraltro senza di ciò fornire alcun riscontro, dacché la genericità del mezzo -, fosse stato in realtà ideato proprio in vista dell’accordo, così da divenire notorio solo dopo, come segno distintivo di Garavani. XXII. – Pure sol terzo motivo è dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1363, 1366 e 1371 cod. civ., questa volta per avere la sentenza interpretato l’art. 6b come se l’accordo prevedesse il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di utilizzare solo il simbolo “V logo”. Ciò sarebbe avvenutocontrariamente alla ratio e alla necessità di una lettura sistematica. Il terzo motivo è inammissibile per le considerazioni già svolte in relazione al primo. Anche qui la corte territoriale ha ben ricostruito la ratio dell’accordo e la censura si limita a contrapporre una distinta esegesi, così traducendo la doglianza in un sindacato di fatto. XXIII. – Ancora col quarto moti vo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per avere la sentenza interpretato l’accordo in contrasto con la ratio e col tenore letterale a proposito della ritenuta sua applicabilità anche ai motivi ornamentali, così che il motivo geometrico utilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su alcune borse costituisse violazione dell’art. 6b. Il motivo è egualmente inammissibile. Si assume che la sentenza abbia errato nell’accogliere il quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] nella parte supponente il riferimento dell’art. 6b dell’accordo anche ai motivi ornamentali, anziché solo ai marchi. La ricorrente giustappunto sottolinea che il cd. pattern [OSCURATO:SOCIETA] non è un marchio ma un design, e che la sequenza di simboli a forma di Vsarebbe percepibile dal pubblico come semplice motivo geometrico. Tale notazione a niente serve con riferimento al vizio dedotto. La sentenza ha ritenuto che l’uso del motivo ornamentale suddetto fosse in contrasto con l’art. 6b poiché costituente sequenza della lettera V (cosa che neppure la ricorrente può contestare), visto che la lettera V, con riferimento ai beni della classe 18, era in ogni caso riservata, secondo l’accordo, a [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta quindi del marchio in sé, ma del contenuto precettivo dell’accordo di coesistenza. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché non svolge alcuna spiegazione idonea a stabilire in qual modo e in qual senso l’esegesi dell’art. 6b dell’accordo sarebbe da considerare in contrasto con i criteri di ermeneutica negoziale indicati (in vero) solo in rubrica. Dunque è generico, e non risponde ai requisiti della doglianza come affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la parte che denunzi incassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un contratto è tenuta, a pena di inammissibilità delricorso, a indicare non solo quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, ma anche in quale modo lo siano stati (ex aliisCass. Sez. 1 n. 9461-21). XXIV. – Col quinto motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ. per avere la sentenza errato nel ritenere non sussistente la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile a danno di essa [OSCURATO:SOCIETA]., senza adeguato confronto tra i prodotti e i segni. In particolare, quanto al dedotto illecito concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, per aver promosso e commercializzato borse simili a quella della [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente lamenta che il rigetto dell’appello sia stato per questa parte sostenuto da una motivazione errata, perché improntata sulle singole caratteristiche dei prodotti, quali l’astratto uso di borchie come elementi decorativi, la forma e il tipo di borse, e non sull’esame complessivo. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale ha escluso l’illecito concorrenziale proprio in base a un esame complessivo dei prodotti, rilevando e ritenendo quelli della Valentinos.p.a. del tutto privi di connotato distintivo e individualizzante. Ha inoltre ben spiegato tale giudizio, perché le borse prese a parametro, per quanto caratterizzate dalla presenza di borchie allineate secondo modalità già diffusamente utilizzate, niente di particolare avevano rispetto all’uso delle borchie indistinto e diffuso nell’industria della moda in modo praticamente indifferenziato, e perché la stessa foggia delle borse di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva dirsi presentare caratteristiche di originalità estetica e funzionale tale da contraddistinguere la casa di moda. Si tratta all’evidenza di una valutazione di merito, conforme ai principi della materia e non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. XXV. – Col sesto mezzo si denunzia la v iolazi one o falsa applicazione degli artt. 2598 n. 2 e 3 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto assorbite le ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento e appropriazione di pregi e per condotta parassitaria nella diversa fattispecie di concorrenza sleale confusoria, e per avere omesso del tutto la pronuncia sulle domande spiegate al riguardo.Il motivo è infondato. La corte d’appello ha esaminato unitariamente i motivi di impugnazione in ordine agli asseriti illeciti concorrenziali, e li ha respinti sulla base di una comune e prioritaria valutazione. Ha ritenuto che per i modelli di borsa oggetto di doglianza, le cui fotografie erano state allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., le caratteristiche complessive, comprese quelle di forma, fossero “del tutto usuali e ordinarie”, prive di originalità e di specificità, tanto da poter essere utilizzate da chiunque, certo con margine di potenziale confusione, non derivante però da condotte anticoncorrenziali, quanto piuttosto dall’oggettiva omonimia degli stilisti, attesa la facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, in base all’accordo del 1979, i simboli “[OSCURATO:SOCIETA]” e “V” per i prodotti di classe 18. La motivazione esprime il rigetto sulla scorta della negazione del comune presupposto degli illeciti evocati. In tale situazione non sussiste né la fattispecie di omessa pronuncia, né quella di assorbimento, proprio o improprio che sia. Non la prima, perché è ovvio che la pronuncia c’è stata proprio nel senso del rigetto. Non laseconda perché l’assorbimento è figura specifica. Essa ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno; e, in senso improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, vale a dire comporta un implicito rigetto di altre domande; tanto che - viene norm almente precisato - l'assorbimento non determina l’omissione di pronuncia, se non nell’irrilevante senso formale, proprio perché si sostanzia in un rigetto implicito (v. Cass. Sez. 1 n. 28663-13, Cass. Sez. 1 28995-18, Cass. Sez. 3 n. 33764-19).Nella specie non è dato discorrere neppure di assorbimento, perché tutte le questioni involte dai motivi di gravame, quanto alle domande di concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, sono state esplicitamente respinte all’esito dell’esame unitario. Del resto, anche ai fini dell’ipotizzata fattispecie di “agganciamenteo” o appropriazione di pregi, e di correlata concorrenza parassitaria, è necessario previamente stabilire l’esistenza di elementi distintivi peculiari dell’altrui produzione, sicché le fattispecie hanno come dato comune l’impossibilità di concretizzarsi ove l’elemento utilizzato sia già diffuso presso altre imprese. Può in vero parlarsi di pregi solo in relazione a elementi di consistente rilievo distintivo e individualizzante; cosa la corte d’appello ha esplicitamente escluso nel caso concreto, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. XXVI. –Col settimo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ., attesa l’interpretazione dell’art. 11 dell’accordo alla stregua di mera dichiarazione di intenti, anziché di clausola avente un concreto contenuto obbligatorio. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente ha premessodi aver chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] per aver violato l’art. 11 dell’accordo, nella parte in cui codesto aveva imposto alle parti di improntare i loro rapporti concorrenziali “alla più corretta lealtà”, stante la contraffazione, invece, diquattro design registrati di borse [OSCURATO:SOCIETA] e stante l’imitazione delle altre borse. La corte d’appello ha risposto dicendo che la pattuizione era da considerare quale semplice dichiarazione di intenti, priva di specifici contenuti precettivi, e che comunque le ipotesi di concorrenza sleale con riguardo a essa formulate erano risultate infondate.La ricorrente si duole del deliberato facendo semplice leva sull’essere, le parti , attive negli stess i settori merceologici con segni distintivi analoghi, cosa che essa invoca a sostegno del principio per cui anche la clausola estremamente generica deve comunque essere intesa come presumibilmente conforme alla volontà negoziale, così da doversi interpretare alla stregua del contesto, col fine di attribuirle un qualche effetto (Cass. Sez. 3 n. 1950-09 e altre). La tesi non possiede concludenza, perché in forza del rigetto dei motivi che precedono viene a trovare consolidamento l’affermazione dell’impugnata sentenza circa l’infondatezza delle ipotesi di concorrenza sleale sottese al prescritto obbligo di lealtà. D’altronde il principio di diritto evocato nel settimo mezzo costituisce una semplice chiave di interpretazione, ma non risolve la clausola generica in clausola necessariamente precettiva. Nel senso che, in materia contrattuale, è sempre rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale con efficacia normativa del rapporto (v. Cass. Sez. 2 n. 19104-09, Cass. Sez. 3 n. 19876-11, Cass. Sez. 3 n. 7713-15). L’affermazione della corte d’appello, per cui la pattuizione sopra riferita era da considerare “priva di contenuti specifici” idonei a consentire l’apprezzamento circa la violazione di un obbligo pattizio ben determinato, non è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, perché non risulta contestato che la clausola fosse stata oggetto della volontà negoziale. La corte d’appello l’ha semplicemente interpretata in relazione al contesto dell’atto, dicendo –cosa che peraltro appare finanche evidente – che la clausola non aveva avuto un contenuto precettivo specifico, rimanendo ancorata alle condotte anticoncorrenziali o alle ipotetiche contraffazioni viceversa accertate come insussistenti.XXVII. –L’ottavo motivo della società [OSCURATO:SOCIETA] denunzia, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 26 e 121 c.p.i., 2697 cod. civ. 18, 58, 64 e 128 del Regolamento (UE) 2017/1001, nonché degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ., a proposito del rigetto della domanda di decadenza per non uso del marchio italiano e del marchio europeo da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituiti da serie di fregi scuri contrapposti; rigetto sostenuto dall’erroneo assunto che la prova della decadenza per non uso si debba ricavare solo dalle prove dedotte, a fronte invece della contestazione tardiva della controparte sul punto, per la prima volta avanzata in appello, oltre che dall’erronea applicazione del concetto di “uso effettivo”. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, pur se la motivazione della sentenza va in tal caso integrata nel senso che segue. XXVIII. -La corte d’appello ha riformato la sentenza di primo nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del marchio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativo ai prodotti in classe 18, per non uso. Lo ha fatto premettendo che l’onere della prova del non uso, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice, fosse ascrivibile alla controparte, la quale non l’aveva assolto. A fronte di ciò, ha tuttavia anche affermato che le prove fornite dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] erano di per sé sufficienti a dire il contrario, e cioè a dimostrare l’uso del marchio in questione da parte della titolare. XXIX. - La doglianza formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è nella prima parte infondata, in quanto la domanda di decadenza era stata proposta in riconvenzione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sicché rispetto a essa la società titolare era legittimata a semplicemente difendersi negando il non uso. Inoltre il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza allorché assume che il suddetto non uso fosse da considerare non contestato. Il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base vagliare la afferente circostanza (v. Cass. Sez. 3n. 20637-16, Cass. Sez. 6-1 n. 24062 - 17); cosa ch e nella specie la ricorrente non ha fatto. XXX. - Quanto al profilo dell’onere della prova, messo in risalto dalla corte milanese, la censura si risolve in una forzatura logica, ed essa va rigettata essendo sufficiente correggere, in parte, la motivazione della corte territoriale. La domanda di accertamento della nullità dei marchi (nazionale ed europeo), per non uso, era stata avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in riconvenzione, in un giudizio instaurato nell’agosto 2017. La ratio della sentenza è incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova a opera della stessa deducente, in quanto attrice rispetto alla domanda di decadenza dell’altrui marchio. Ciò secondo il testo dell’art. 121 c.p.i. vigente pro tempore, anteriormente cioè alle modifiche di cui al d.lgs. n. 15 del 2019 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di marchi d'impresa. Il riferimento all’art. 121 rende chiaro che ci riferisce al marchio nazionale. Occorre precisare che solo all’esito dell’intervento normativo del 2019 l’art. 121 del c.p.i., allineandosi alla disciplina sovranazionale, ha stabilito l’opposta regola di riparto: “salvo il caso di decadenza per non uso, l'oneredi provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”; e “salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare”. Ancora, solo in esito al medesimo intervento la regola per il caso incui sia domandata o eccepita la decadenza di un marchio per non uso è che “il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio a norma dell'articolo 24”. XXXI. - La descritta ripartizione dell’onere della prova, essendo conseguita a un intervento normativo specifico e successivo alla proposizione della domanda nel caso concreto, dà ragione, per questa parte, alla corte d’appello di Milano, perché non può ipotizzarsene un’applicazione retroattiva tale da incidere sui processi in corso. Ne segue che la conclusione infine assunta è corretta quanto al marchio nazionale, poiché si trattava di applicare – qui – la versione anteriore dell’art. 121 c.p.i.; e anche rispetto a tale norma, prima della ricordata modifica, valeva l’opposto principio per cui spetta all’attore, che agisca per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato, l'onere di provare il non uso di quel marchio, anche in via indiretta e presuntiva, purché mediante circostanze significative e concordanti idonee a evidenziare tale non uso (v. sul previgente regime Cass. Sez. 1 n. 7970-17, esattamente citata dalla corte d’appello; e v. pure Cass. Sez. 1 n. 2866-84). Non è stato minimamente indicato in qual modo detto onere si sarebbe dovuto considerare assolto. Difatti è generico il riferimento a una presunta inversione dell’onere, che la società [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe assunta depositando al riguardo “abbondante documentazione”. XXXII. -Problema diverso attiene al marchio comunitario. Si obietta in questo caso che la corte d’appello avrebbe errato nell’applicazione della disciplina europea sui marchi, visto che la domanda di decadenza aveva riguardato anche e per l’appunto un marchio europeo, n. 96750, soggetto a un’opposta ripartizione dell’onere della prova in caso di eccepita decadenza del marchio per non uso. In proposito la doglianza è inammissibile, perché non tiene conto della concorrente affermazione alla quale è stato ancorato il diniego della nullità. Va precisato che la disciplina della domanda di nullità dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 64 del Reg. (UE) 2017/1001) è richiamata dall’art. 128 del medesimo Regolamento a proposito dell’investitura di uno qualunque dei cd.tribunali dei marchi UE indicato, ai fini della competenza, dagli artt. 125 e 126. Dunque, astrattamente, rileva anche in questa causa, seppure in parte qua. Essa sancisce che “su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato (..), o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni”. Non è necessario diffondersi sul problema se tale disciplina sia peraltro automaticamente estensibile al caso in cui una domanda di nullità sia stata avanzata da uno qualunque dei concorrenti del titolare del marchio. Quel che è decisivo è che, in ogni caso, non risulta dalla motivazione della sentenza che la corte d’appello abbia addossato alla eccipiente [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere della prova con riguardo alla decadenza del marchio comunitario. La corte d’appello ha ritenut
Sentenza Cassazione n. 06530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris