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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30681/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato ad uso personale e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio.

La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Il giudice a quo ha inferito la finalità di spaccio dalle modalità della detenzione della sostanza stupefacente di cui l'imputato è stato trovato in possesso mentre si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio, all'interno di un'autovettura che aveva noleggiato, detenendo ben 171 dosi medie singole di cocaina e crack e 19 dosi singole medie di hashish già confezionata in involucri e predisposti pronte per la cessione.

Sono altrettanto insindacabili, ove sorrette da congrua motivazione, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice richiamato, nel discostarsi dal minimo edittale, il numero di dosi ricavabili e le modalità della condotta posta in essere, evidenziando la natura organizzata dell'attività e richiamando i precedenti penali anche specifici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato ad uso personale e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Il giudice a quo ha inferito la finalità di spaccio dalle modalità della detenzione della sostanza stupefacente di cui l'imputato è stato trovato in possesso mentre si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio, all'interno di un'autovettura che aveva noleggiato, detenendo ben 171 dosi medie singole di cocaina e crack e 19 dosi singole medie di hashish già confezionata in involucri e predisposti pronte per la cessione. Sono altrettanto insindacabili, ove sorrette da congrua motivazione, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice richiamato, nel discostarsi dal minimo edittale, il numero di dosi ricavabili e le modalità della condotta posta in essere, evidenziando la natura organizzata dell'attività e richiamando i precedenti penali anche specifici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris