CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/01/2020 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, in data 18/12/2017, con la quale AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989 in relazione all'art. 88 T.U.L.P.S., a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione l'AGOSTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata risposta all'istanza di sospensione del processo formulata alla luce del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea effettuato, in procedimento analogo, dal Tribunale di Parma. Si deduce che la sospensione sarebbe stata doverosa in quanto le questioni dedotte alla CGUE non solo riguardavano la stessa società contrattualmente vincolata a quella del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), ma erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle prospettate dall'AGOSTINO, anche in ordine ai tempi ristrettissimi posti a disposizione della PHOENIX per regolarizzare la posizione di tutti i punti vendita convenzionati. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza della necessità di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS da parte del soggetto che effettui l'attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero. Si censura l'affermazione in tal senso della Corte territoriale, dovendosi ritenere sufficiente, alla luce della normativa sopravvenuta (legge di stabilità 2016), la presentazione e sottoscrizione dell'allegato C alla dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale presentata dalla PHOENIX, che peraltro era stata discriminata per il ristrettissimo arco temporale a disposizione per sanare tutti i 900 punti di raccolta (tra cui quello del ricorrente) versando la somma di Euro 10.000 per ciascuno di essi. Si evidenzia altresì che la presentazione dell'allegato C (ritenuta dal Consiglio di Stato equipollente alla precedente richiesta di autorizzazione ex art. 88) era avvenuta in data 30/01/2016, e quindi prima dei controlli di P.G., ed era stata perciò illegittimamente ignorata dalla Corte territoriale. 2.3. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione per la mancata sospensione del processo, ritenuta obbligatoria, e per non aver tenuto conto della disciplina sopravvenuta. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo irrilevante la questione sovranazionale prospettata, in quanto il ricorrente non si era limitato ad inoltrare le scommesse dei clienti ad un allibratore straniero, ma si era dedicato ad attività di raccolta diretta oltre che di intermediazione. Si rileva poi che la Corte d'Appello, con motivazione insindacabile, aveva accertato l'insussistenza, in capo al ricorrente, dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS. 4. Con memoria di replica, il difensore contesta le argomentazioni svolte dal P.G. in ordine alla pretesa illiceità dell'intermediazione, riportando ampi stralci di una recente pronuncia di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'Appello ha confermato la condanna in primo grado dell'AGOSTINO (in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società titolare dei centri di raccolta meglio specificati nel capo di imputazione) in relazione al reato di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis I. n. 401 del 1989, con riferimento all'art. 88 T.U.L.P.S., per avere abusivamente svolto attività di intermediazione nella raccolta di scommesse svolta con il brand della PHOENIX Ltd. La "doppia conforme" si fonda su consolidati principi elaborati da questa Suprema Corte, ampiamente richiamati dalla sentenza impugnata. Viene in rilievo, in particolare, Sez. 3, n. 18767 del 08/02/2012, Ferraro, Rv. 252634 - 01, secondo cui «la norma prevista dall'art. 4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 contrasta i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza Costa e Cifone, in cause riunite C - 72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002), soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario». In senso analogo, più di recente, cfr. Sez. 3, n. 13611 del 14/02/2019, Murana, Rv. 275842 - 01, la quale, in motivazione, ha sottolineato che la Suprema Corte, con atteggiamento consolidato, aveva dato continuità al predetto indirizzo interpretativo «pur nel susseguirsi degli interventi della giurisprudenza eurounitaria, dapprima con la sentenza "Placanica" del 2007 e, successivamente, nel 2012, con la sentenza adottata in merito ai casi "[OSCURATO:PERSONA]" dalla CGUE), ribadendo a più riprese il principio per cui lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione, raccolta o intermediazione, anche per via telematica o telefonica, giocate del lotto, concorsi pronostici o scommesse, da parte di un soggetto che non sia in possesso della concessione, autorizzazione, licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. n. 773/1931, ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, integra il reato di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989, senza che ciò sia incompatibile con la tutela comunitaria delle libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, trattandosi di restrizioni giustificate da esigenze di ordine pubblico (da ultimo, v.: Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270156)».3. La difesa ricorrente ha sostenuto l'irrilevanza penale dell'attività svolta dall'AGOSTINO per la discriminazione subita dalla PHOENIX, dal momento che tale società si era trovata nell'impossibilità di regolarizzare la propria posizione ai sensi della I. n. 208 del 2015 per l'eccessiva brevità del termine concesso per il versamento dei relativi oneri (10.000 Euro per ogni centro, da versare entro il 31/01/2016); solo nel successivo mese di giugno - e dunque in epoca posteriore all'accertamento dei fatti, avvenuto nel marzo 2016 - era stata effettuato il versamento della somma relativa ad uno solo dei centri riferibili all'odierno ricorrente. In tale prospettiva, la difesa ha censurato, con il primo motivo di ricorso, la mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento instaurato presso la Corte di Giustizia in conseguenza del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma in una fattispecie analoga. Con gli altri motivi, ha comunque censurato la mancata applicazione della normativa sopravvenuta, anche quanto alla non necessità della richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. 4. Deve anzitutto osservarsi che la prima questione appare del tutto superata dalla intervenuta definizione del procedimento da parte della Corte di Giustizia, che in data 10/01/2022 ha adottato una pronuncia di manifesta irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Parma (cfr. Gazz. Uff. UE del 19/04/2022). Quanto poi alle ulteriori doglianze prospettate, ritiene il Collegio che le valutazioni della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di profili discriminatori in danno della PHOENIX siano comunque immuni da censure qui deducibili, trattandosi di un termine discrezionalmente fissato dal legislatore che la predetta società - alla quale facevano capo ben 900 centri - avrebbe dovuto rispettare dotandosi di un'organizzazione adeguata alla complessità della struttura e alla misura considerevole dei profitti ricavati (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Altrettanto condivisibile è l'affermazione per cui il versamento relativo ad un solo dei centri riferibili all'AGOSTINO, come detto avvenuto nel giugno 2016 e quindi a termini ampiamente scaduti, non potrebbe sortire alcun tipo di effetto sanante rispetto all'attività illecita svolta, anche in quel centro, fino al precedente mese di marzo, come accertato dagli operanti. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito - in una ipotesi di rituale adesione alla procedura di regolarizzazione, qui non verificatasi per le ragioni esposte - che «in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività» (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271978 - 01; in senso conforme, con riferimento alla legge di stabilità 2016, cfr. Sez. 3, n. 13680 del 01/02/2022, Iachini). Per le medesime ragioni, deve escludersi la fondatezza dell'ulteriore doglianza difensiva secondo cui la necessità dell'autorizzazione ex art. 88 sarebbe venuta meno, per effetto dell'avvenuto invio dell'allegato C: del tutto condivisibili risultano infatti le osservazioni della Corte territoriale (cfr. pag. 6) secondo cui tali adempimenti andavano ad inserirsi nell'ambito di una procedura di regolarizzazione rimasta inadempiuta da parte della PHOENIX (circostanza certamente nota all'imputato al momento del controllo degli operanti, avvenuto come detto nel marzo 2016). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s