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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43941/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8602/17 in data 14/03/2022 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 27/04/2017, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al reato di truffa in concorso, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] .1 Lucia e di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto con unico atto sottoscritto in proprio, ricorso per cassazione.

3. I ricorsi, trasmessi per le vie postali, sono inammissibili perché sottoscritti dalle parti personalmente senza assistenza di difensore e perché privi dell'indicazione di motivi di doglianza.

4. Va ricordato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

Il ricorso, poi, va dichiarato inammissibile ogni qual volta sia privo dell'indicazione dei motivi di doglianza (art. 581, lett. d) cod. proc. perì.).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8602/17 in data 14/03/2022 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 27/04/2017, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al reato di truffa in concorso, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] .1 Lucia e di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto con unico atto sottoscritto in proprio, ricorso per cassazione. 3. I ricorsi, trasmessi per le vie postali, sono inammissibili perché sottoscritti dalle parti personalmente senza assistenza di difensore e perché privi dell'indicazione di motivi di doglianza. 4. Va ricordato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Il ricorso, poi, va dichiarato inammissibile ogni qual volta sia privo dell'indicazione dei motivi di doglianza (art. 581, lett. d) cod. proc. perì.). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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