CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 21 MAR 21'2 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 16 giugno 2016 del Tribunale di Trani articolazione di Andria, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In particolare, il reato contestato al ricorrente era stato commesso al più tardi il 19 novembre 2009, e doveva considerarsi estinto per prescrizione al 18 maggio 2017. In specie infatti la recidiva reiterata infraquinquennale, pur contestata, non sussisteva (ed in effetti mai ne avevano fatto cenno le due sentenze di merito, che invece avrebbero dovuto ritenere la sussistenza della recidiva come circostanza soggettiva), dal momento che il ricorrente - come risultava dal certificato del casellario aggiornato fino alla data della commissione del reato - non risultava avere commesso, da recidivo, altro delitto non colposo. Né, in caso di mancata applicazione della recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, poteva essere applicata la recidiva reiterata, facendo difetto il dato del presupposto formale dell'anteriorità dell'irrevocabilità rispetto alla data di commissione del nuovo reato. Oltre a ciò, la recidiva - unitamente alla sua contestazione - avrebbe dovuto essere ritenuta in sentenza, ma dall'esame del certificato del casellario aggiornato all'il maggio 2010 si evinceva l'esistenza di una sola condanna, risalente al 1996, per un fatto di reato commesso nel 1991 ed avente ad oggetto un delitto non colposo. Laddove le altre condanne si riferivano solamente a fattispecie contravvenzionali. In capo al ricorrente pertanto non poteva ascriversi alcuna recidiva qualificata siccome contestata, né infraquinquennale né reiterata. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione di legge, atteso che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evinceva che la Corte territoriale aveva ravvisato, nella condotta del ricorrente, solamente un comportamento negligente e quindi colposo, mentre contraddittoriamente l'affermazione di responsabilità postulava la sussistenza del dolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, in sede di appello l'odierno ricorrente ebbe solamente a contestare - per vero assai sinteticamente - l'affermazione di responsabilità, altresì insistendo per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Alcunché è stato colà eccepito e discusso in ordine alla recidiva.Al riguardo, è infatti nozione ribadita che, in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste ad es. alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (è stata così ritenuta esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva)(Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673; conf. sul principio Sez. 7, n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679; cfr., altresì, Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). Al riguardo, il primo Giudice - contrariamente ai rilievi del ricorrente, formulati in ogni caso per la prima volta in questa sede di legittimità - ebbe comunque a ritenere la recidiva siccome contestata (ossia, espressamente, reiterata infraquinquennale), atteso che in dispositivo la condanna dell'imputato alla pena colà stabilita di anni tre di reclusione ed euro quattrocento di multa fu infatti accompagnata espressamente dalla "previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti". Coerentemente in motivazione - anche a prescindere dalla non curata sintassi - è appunto specificato che "atteso il comportamento processuale del Danisi, lo stesso può beneficiare della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio equivalenza sulle contestate aggravanti della recidiva". Ed in proposito le uniche circostanze aggravanti contestate erano rintracciabili per un verso nella recidiva, siccome determinata nell'imputazione, e d'altro canto nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 349 cod. pen.. 4.1.1. Il primo motivo, pertanto, è infondato. 4.2. In relazione al secondo profilo di censura, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, i Giudici del merito non hanno affatto ravvisato un comportamento meramente colposo a carico dell'odierno ricorrente. Vero è infatti (il punto della responsabilità è stato trattato nei medesimi termini nelle due sentenze di merito, con la conseguente reciproca integrazione delle rispettive motivazioni, cfr. ad es. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303) che, ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode. Tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità (Sez. 3, n. 7371 del 13/07/2016, dep. 2017, Marra, Rv. 269192). Invero il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro, e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1993, Pistillo, Rv. 194548). 4.2.1. In specie, alla stregua dei principi così richiamati, le sentenze del Tribunale e della Corte territoriale hanno così correttamente censurato la condotta dell'imputato osservando che costui, ben lungi dall'avvertire l'Autorità - che avrebbe provveduto agli accertamenti del caso, in esito all'affermato allagamento dei locali in cui erano già custoditi i beni oggetto di custodia - aveva ritenuto di interessare un legale per attivare istanze risarcitorie, sostenendo - ma non provando - di avere altresì eliminato in discarica i beni in tal modo custoditi. In tal senso doveva così ritenersi sussistente, come hanno correttamente rilevato i Giudici del merito, la prova logica della contestata responsabilità. 5. Alla complessiva infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric